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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa AN UC EL Presidente
Dott.ssa RI ES Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.05.2025 da
nato a [...] il [...]– e con domicilio Parte_1 in via Del Teatro Romano n. 17, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso dagli avv.ti Antonino Guaiana (C.F. ; PEC C.F._2
e Francesco Camerotto Email_1
( PEC , ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste via Dante n. 7
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Romano n. 17, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca C.F._4
Giuressi, ; PEC ed CodiceFiscale_5 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste via Guido Brunner n. 4.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale esponendo e documentando di aver contratto matrimonio civile in Trieste in data 25.01.1997 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al N. 14 parte I - anno 1997; che dal matrimonio è nata (a Trieste il 02.10.2001) oggi Persona_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria.
Per la separazione hanno concordato le seguenti condizioni
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile celebrato a Trieste il 25.01.1997; CP_2
2) ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
4) Le parti sono consapevoli e riconoscono che l'appartamento sito in via del Teatro
Romano, 17, attualmente adibito a casa coniugale, è stato concesso in uso al sig.
in quanto allo stesso assegnato per uso servizio (guardiania) Parte_1 collegato alla sua attività lavorativa di dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) La sig.ra continuerà a vivere in tale appartamento per il tempo Controparte_1
massimo di 6 mesi dal deposito del presente ricorso, termine entro cui la suddetta si obbliga a rilasciare l'alloggio e a trasferire altrove la propria residenza.
6) La sig.ra si obbliga, dalla data del deposito del presente Controparte_1
ricorso fino al rilascio della casa coniugale, a sostenere tutte le eventuali relative spese dovute per consumi di acqua, luce, gas e Tari nonché ogni altra spesa richiesta dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di proprietario dell'alloggio stesso. Si precisa che l'obbligo di pagamento della sig. è riferito Controparte_1
alle spese di cui sopra maturate dal momento del deposito del presente ricorso e fino al suo effettivo rilascio della casa coniugale.
7) Nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente provvisti. 8) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , fino Parte_1 Per_1 alla sua autosufficienza economica, versando direttamente alla stessa l'importo mensile di Euro 300,00.
9) In ordine alle spese straordinarie riguardanti la figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Trieste, le stesse saranno divise tra i coniugi come segue:
A - il padre sosterrà al 100% le spese scolastiche;
B - la madre sosterrà al 100% le spese mediche;
C - i genitori sosterranno al 50% fra loro le spese ricreative, le spese per il vestiario, i corsi di formazione e viaggi di istruzione inerenti all'indirizzo di studio seguito dalla figlia;
si precisa che tali spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi.
10) L'autovettura di proprietà del sig. , attualmente in uso alla Parte_1 figlia , continuerà ad essere utilizzata da quest'ultima mentre i relativi costi per Per_1
mantenimento, consumi ed assicurazione della vettura continueranno ad essere sostenuti dal padre.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte nelle quali si sono richiamati integralmente alle conclusioni del ricorso introduttivo;
il giudice delegato alla trattazione ha dunque rimesso la decisione al collegio con ordinanza dd 24 ottobre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e gli stessi non intendono riconciliarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e Per_1
ravvisato che le stesse non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per omologare le condizioni di separazione concordate
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 25.01.1997
[...]
Omologa
le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate da intendersi qui trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
RI ES AN UC EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa AN UC EL Presidente
Dott.ssa RI ES Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.05.2025 da
nato a [...] il [...]– e con domicilio Parte_1 in via Del Teatro Romano n. 17, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso dagli avv.ti Antonino Guaiana (C.F. ; PEC C.F._2
e Francesco Camerotto Email_1
( PEC , ed CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste via Dante n. 7
e nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Romano n. 17, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca C.F._4
Giuressi, ; PEC ed CodiceFiscale_5 Email_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste via Guido Brunner n. 4.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale esponendo e documentando di aver contratto matrimonio civile in Trieste in data 25.01.1997 in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste al N. 14 parte I - anno 1997; che dal matrimonio è nata (a Trieste il 02.10.2001) oggi Persona_1
maggiorenne, non economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria.
Per la separazione hanno concordato le seguenti condizioni
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile celebrato a Trieste il 25.01.1997; CP_2
2) ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
4) Le parti sono consapevoli e riconoscono che l'appartamento sito in via del Teatro
Romano, 17, attualmente adibito a casa coniugale, è stato concesso in uso al sig.
in quanto allo stesso assegnato per uso servizio (guardiania) Parte_1 collegato alla sua attività lavorativa di dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) La sig.ra continuerà a vivere in tale appartamento per il tempo Controparte_1
massimo di 6 mesi dal deposito del presente ricorso, termine entro cui la suddetta si obbliga a rilasciare l'alloggio e a trasferire altrove la propria residenza.
6) La sig.ra si obbliga, dalla data del deposito del presente Controparte_1
ricorso fino al rilascio della casa coniugale, a sostenere tutte le eventuali relative spese dovute per consumi di acqua, luce, gas e Tari nonché ogni altra spesa richiesta dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di proprietario dell'alloggio stesso. Si precisa che l'obbligo di pagamento della sig. è riferito Controparte_1
alle spese di cui sopra maturate dal momento del deposito del presente ricorso e fino al suo effettivo rilascio della casa coniugale.
7) Nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente provvisti. 8) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , fino Parte_1 Per_1 alla sua autosufficienza economica, versando direttamente alla stessa l'importo mensile di Euro 300,00.
9) In ordine alle spese straordinarie riguardanti la figlia come previste dal Protocollo del Tribunale di Trieste, le stesse saranno divise tra i coniugi come segue:
A - il padre sosterrà al 100% le spese scolastiche;
B - la madre sosterrà al 100% le spese mediche;
C - i genitori sosterranno al 50% fra loro le spese ricreative, le spese per il vestiario, i corsi di formazione e viaggi di istruzione inerenti all'indirizzo di studio seguito dalla figlia;
si precisa che tali spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi.
10) L'autovettura di proprietà del sig. , attualmente in uso alla Parte_1 figlia , continuerà ad essere utilizzata da quest'ultima mentre i relativi costi per Per_1
mantenimento, consumi ed assicurazione della vettura continueranno ad essere sostenuti dal padre.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte nelle quali si sono richiamati integralmente alle conclusioni del ricorso introduttivo;
il giudice delegato alla trattazione ha dunque rimesso la decisione al collegio con ordinanza dd 24 ottobre 2025.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e gli stessi non intendono riconciliarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e Per_1
ravvisato che le stesse non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per omologare le condizioni di separazione concordate
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 25.01.1997
[...]
Omologa
le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate da intendersi qui trascritte;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
RI ES AN UC EL