Articolo 17 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 settembre 1991
Art. 17. (Orfani) 1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonche' gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. 2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. 3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreche' la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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