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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40241/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
DANIMARCA il 21/11/1980 , con il patrocinio dell'Avv. RAGO MARCO ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
12/04/1979, con il patrocinio dell'Avv. PALOMBARO JENNIFER ed elettivamente dom.ta presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva questo Tribunale al fine di chiedere la conferma di quanto disposto Parte_1 con sentenza di divorzio circa l'affidamento condiviso delle figlie minori e la collocazione prevalente presso la casa materna, di disporre la revisione relativamente alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie, la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente o di disporne la riduzione secondo giustizia, altresì la modifica dell'assegno di mantenimento per le figlie con domanda di riduzione di detto contributo nella misura di euro 400,00 mensili oltre Istat per ciascuna delle figlie, nonché di disporre le spese straordinarie al 50%.
Il ricorrente deduceva che le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n.7638/2023, pubblicata il 15.05.2023, statuivano tra l'altro il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat con decorrenza dalla separazione, un assegno di CP_1 mantenimento per le figlie pari ad euro 1.800,00 mensili ciascuna, nonché a carico del medesimo il
100% delle spese straordinarie. L'odierno ricorrente premetteva di essere un diplomatico dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e che sino alla separazione (2019) aveva vissuto con la resistente e le loro figlie a Cipro presso la sede diplomatica italiana, per poi essere successivamente assegnato con l'incarico di Consigliere di legazione presso la sede diplomatica di Città del Messico. Il ricorrente ha dedotto di avere contratto nuove nozze in data 9.1.2022 con la signora dalla cui unione nasceva in data 30.8.2022 il figlio Parte_2
e che il nucleo familiare era completamente a suo carico, atteso che la moglie era priva di Per_1 reddito.
Deduceva altresì che erano sopravvenute condizioni economiche nuove che imponevano una modifica delle condizioni di divorzio, il ricorrente rappresentava in particolare una diminuzione del proprio reddito rispetto a quanto dichiarato in sede di divorzio. Difatti esponeva che dal luglio 2020 sino al 26 agosto 2024 aveva percepito uno stipendio mensile, in forza del suo incarico presso Città del Messico, pari a complessivi € 12.002,00 (stipendio base € 2.550 + € 9.452 indennità di servizio per sede estera). Conseguentemente ha dedotto altresì che in data 26.08.2024 rientrava in servizio a
Roma, presso l'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dichiarando di ricevere uno stipendio base pari a complessivi € 5.312,15 lordi.
Pertanto, il medesimo illustrava la nuova situazione reddituale, a fronte sia delle aumentate spese per il nuovo nucleo familiare, ma anche in riferimento alla sostanziale differenza reddituale, e sosteneva di non riuscire a far fronte alle obbligazioni nei confronti dell'ex coniuge e delle figlie in sede di divorzio, rispetto a quando il proprio stipendio era notevolmente maggiore. Rappresentava inoltre la necessità di una puntuale regolamentazione delle frequentazioni paterne, menzionando il comportamento ostativo della resistente.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di controparte CP_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sottolineava di aver sempre seguito il marito nella carriera diplomatica all'Estero, dapprima in Australia e Slovenia dove erano nate rispettivamente le figlie, poi a Cipro, dedicandosi completamente al proprio nucleo familiare e sacrificando di conseguenza ogni aspirazione lavorativa. Deduceva che nel 2019, all'epoca della separazione, la resistente tornava in Italia con le due figlie minori crescendole sino ad oggi in via esclusiva, atteso che il aveva proseguito il suo incarico da Cipro a Città del Messico. Tra l'altro Pt_1 sottolineava che nonostante i titoli e i master in suo possesso, svolgeva scarse e saltuarie esperienze lavorative, sostenendo di aver sacrificato ogni aspirazione per dedicarsi totalmente, prima al marito e poi alle sue figlie - essendo peraltro stata negli ultimi 6 anni per loro l'unico genitore di
2 riferimento- e che ciò aveva quindi impedito che la stessa potesse reperire un lavoro confacente ai suoi titoli ed alle sue aspirazioni.
Contestava l'infondatezza delle dichiarazioni del resistente in merito all'ostruzionismo della stessa circa il diritto di visita paterno, sottolineando che le figlie (una quasi maggiorenne e l'altra quasi quindicenne) erano in grado di autodeterminarsi e scegliere liberamente e di volta in volta le modalità di frequentazione con il padre, precisando che le medesime abitavano a Roma e il padre, pur lavorando a Roma, viveva nel comune di Bracciano, non rendendosi mai disponibile negli impegni infrasettimanali e neppure partecipando alla vita quotidiana delle ragazze.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avanzate da controparte e la conferma delle statuizioni emesse con la sentenza di divorzio n. 7638/2023 pubblicata il 15.05.2023, avanzando richieste istruttorie.
All'udienza del 23.04.2024, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti, ritenuta la causa matura e fatte precisare le conclusioni, riservava la decisione al Collegio.
§§§
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dal ricorrente merita parziale accoglimento.
Bisogna preliminarmente osservare che in sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se ed in che misura le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. n. 11177/2019).
Alla luce di ciò è compito quindi di questo Tribunale valutare se siano sopravvenute circostanze tali da giustificare la modifica del regime di frequentazione paterna, la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore delle figlie delle parti, nonché la revoca dell'assegno divorzile in favore della resistente, a nulla rilevando la situazione economica vigente in epoca precedente alla sentenza di divorzio in quanto trattasi di elementi già valutati dal giudice.
Premesso la concorde volontà di entrambe le parti del regime di affidamento condiviso con collocamento materno come statuito in sede di divorzio, quanto al regime di frequentazione paterna, il ricorrente chiedeva di poter vedere le figlie un giorno - sabato o domenica - ogni settimana, con relativo pernottamento oppure, in alternativa, l'intero fine settimana a settimane alternate;
nonché di predisporre gli ulteriori periodi di visita non cristallizzati in merito alle festività e al periodo estivo, deducendo che lo stesso viveva ormai stabilmente a Bracciano.
Difatti il ricorrente in sede di udienza dichiarava: “Vivo a Bracciano dall'agosto 2024. Da allora io
e la signora avevamo deciso, su mia iniziativa e desiderio, di trascorrere fine settimane CP_1 alternati con le mie figlie. Non ho la possibilità di vederle durante la settimana perché lavoro tutto il giorno. A partire da ottobre ciò è avvenuto e andavo a prendere le mie figlie il sabato mattina e le riportavo la domenica sera. Ciò è durato alcuni mesi, poi invece sia le figlie che la madre rappresentavano varie esigenze per cui non potevano venire da me. Adesso le vedo quando decidono loro, sempre nel fine settimana. Ad esempio, a Pasqua non sono riuscito a vederle, perché avevano altri impegni. Ci eravamo accordati per vederci a Pasquetta solo per la giornata ma poi io sono stato male. Avevo proposto di farle pernottare da me ma mi hanno detto che dovevano studiare. A casa mia ho una stanza dedicata per ospitare le mie figlie.”
3 La resistente invece dichiarava: “Confermo che le figlie hanno visto il padre a fine settimane alterne fino al dicembre da quando è tornato. Poi ci sono stati dei problemi, la grande la frequenta anche il sabato mattina, inoltre entrambe di domenica volevano entrare per i loro impegni, o a volte per stare con gli amici il sabato. Quindi per loro scelta hanno deciso di andare più di rado, in base ai loro impegni. Frequentano il padre in base ai loro impegni.”
Pertanto, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e sulla base dell'età delle figlie (prossima Per_2 al compimento della maggiore età) e (quasi quindicenne), vista l'età delle stesse, si Per_3 suggerisce un regime di frequentazione non costretto in regole schematiche, lasciando a loro una maggiore libertà di scelta. Le minori potranno frequentare liberamente il padre, anche pernottando presso la sua abitazione, secondo i tempi e in modi che saranno stabiliti d'intesa con i genitori in base alle esigenze, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alla volontà delle ragazze stesse, in modo da assicurare un rapporto costante padre-figlie.
Pertanto, considerata la necessità che le figlie possano mantenere un assetto quotidiano in linea con la loro età, questo Collegio ritiene opportuno aderire alla frequentazione libera delle stesse e considerato anche il prossimo compimento della maggiore età della figlia ma della ancora Per_2 minore età di , si provvede inoltre a disciplinare i periodi della frequentazione durante le Per_3 festività e le vacanze estive nel modo che segue, salvo diverso accordo tra le parti.
Le minori trascorreranno con il padre i seguenti giorni e periodi:
-durante le festività natalizie, intendendo il periodo dal 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al
06 gennaio con l'altro e così alternando negli anni la Vigilia di Natale e il giorno di Natale;
- durante le vacanze scolastiche Pasquali ad anni alterni, per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo;
-nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare per iscritto con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dall'1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 17 al 31 agosto;
in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dall'1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al
31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività.
- indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé le figlie il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della Festa del Papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la Festa della Mamma;
per i compleanni delle figlie, viene rimesso alla libera autodeterminazione delle stesse.
Con riguardo alle statuizioni economiche, il ricorrente è diplomatico dipendente del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con qualifica di Consigliere di Legazione, i cui redditi degli ultimi anni sono stati: anno 2022 € 35.607,68; anno 2023 € 45.784,99; anno 2024 € 46.796.73 oltre indennità di servizio estero - ISE: 2022 €128.002,67; 2023: 151.443,41 2024:
106.914,5.
In sede di udienza dichiarava che il proprio stipendio netto mensile ammontava attualmente ad euro
4.500,00, che la propria carriera non prevedeva un trasferimento obbligatorio all'estero e allo stato intendeva rimanere in Italia per i prossimi anni;
inoltre riferiva di vivere assieme alla moglie e al figlio di due anni e il figlio della sig.ra e la di lei madre, in una casa di proprietà per quota Pt_2
(25%) in comproprietà con la moglie e la suocera e di pagare interamente il finanziamento di detto immobile per la quota del proprio nucleo familiare con una rata di 900,00 euro complessivi.
Aggiungeva di essere titolare di una serie di conti correnti, nello specifico sette, nazionali e anche esteri e di cui uno cointestato con l'attuale moglie, come meglio indicato nella dichiarazione sostitutiva, di essere proprietario per la quota di 1/4 di un'unità immobiliare sita in Bracciano (RM)
4 acquistata nel 2024, destinata ad abitazione principale, di 114mq, nonché di avere alcuni finanziamenti accesi. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Il medesimo dai cedolini depositati in atti risulta aver percepito uno stipendio netto pari ad euro
5.375,19 nel settembre 2024, nell'ottobre 2024 di euro 5.957,44, nel novembre 2024 di euro
4.032,89, nel dicembre 2024 di euro 8.368,59, nonché nel mese di gennaio 2025 un reddito netto di euro 4.476,53 e nel mese di febbraio 2025 pari ad euro 4.289,78.
Di contro la resistente dichiarava che, dopo la separazione, nel 2019 aveva fatto ritorno a Roma con le figlie e viveva in una casa di locazione per cui paga un canone pari ad euro 1400,00 mensili comprensivo di oneri condominiali, affermando che attualmente non stava svolgendo alcuna attività lavorativa e che stava cercando un'occupazione; rappresentava di aver lavorato in precedenza con contratti a tempo determinato, tra cui insegnamento di inglese presso una scuola materna, poi all'università con incarico annuale, ma che dal febbraio 2024 non aveva più lavorato, bensì conseguito a febbraio 2025 la seconda laurea in lingue, appunto per poter avere maggiore opportunità di lavoro. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà risulta che la medesima ha percepito negli ultimi tre anni la somma di euro 6.425,76 per incarichi temporanei, di percepire l'assegno unico per le figlie al 50% pari a circa 182 euro, difatti nel modello 730/2024 riferito ai redditi del 2023, emerge un reddito complessivo pari ad euro 8.392,00.
Ciò nonostante, dagli estratti conto depositati in atti, oltre alle obbligazioni economiche del per il mantenimento della medesima e delle minori, a titolo esemplificativo, nel trimestre Pt_1 luglio- settembre 2023, si evincono delle somme ricevute da un soggetto terzo, circostanza contestata dalla resistente che sottolineava che si trattassero di somme ricevute a titolo di regalie dal proprio cugino che aiutava la medesima nel sostenere le spese riguardanti le figlie. Inoltre, nel settembre 2023 si evince un introito economico pari ad euro 2.500,00 ricevuto da Gruppo Barletta a titolo di ricevuta di collaborazione. Così come negli estratti conto, specificamente nel trimestre ottobre- dicembre 2023, risulta che a dicembre 2023 ha percepito una somma pari ad euro 889,00 e pari ad euro 163,00, nel mese di gennaio 2024 la somma di euro 857,00 e febbraio 2024 pari ad euro 869,00, da C.e.f.a. Associazione di famiglie per l'educazione e la cultura, che confermano gli incarichi lavorativi sporadici dell'odierna resistente.
Pertanto, mentre il ricorrente ribadiva la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio derivanti da un peggioramento della propria situazione reddituale ed economica, insistendo sull'assenza di presupposti per il beneficio continuativo dell'assegno divorzile in favore della e per la riduzione del mantenimento delle figlie, la resistente ribadiva la necessità del CP_1 mantenere ferme le condizioni così come statuite nella pronuncia di divorzio, evidenziando la poca chiarezza dei conti correnti di controparte, caratterizzate da attività di trasferimento di denaro da un conto all'altro.
Alla luce delle risultanze emerse, nel caso di specie si evidenzia che i redditi del ricorrente, seppur inferiori rispetto all'epoca del divorzio, sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli della resistente, e che da una comparazione della complessiva situazione economico-reddituale delle parti appare evidente che le disponibilità del , siano più floride di quelle della resistente. Pt_1
Deve inoltre considerarsi che dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente emerge la titolarità di diversi conti correnti, di cui vari all'estero ( es conto presso Città del Messico, Per_4 conto ” cointestato con la moglie, conto IS PA TD ( London)”); inoltre, CP_2 dall'esame delle movimentazioni del conto del ricorrente del 2024 emergono diversi CP_3 accrediti di somme che non derivano da emolumenti di lavoro ( es. in data 9.01.2024 accredito di euro 10.000,00 con causale “giroconto”, in data 12.01.2024 accredito di euro 10.000,00 con causale
5 “giroconto”, in data 16.01.2024 accredito di euro 20.000,00 per “rata prestito infruttifero”, in data
17.01.2024 accredito di euro 7.000,00 con causale “giroconto”, in data 18.01.2024 accredito di euro
20.000,00 per “rata prestito infruttifero”); tali movimenti, unitamente alla titolarità di diversi conti e strumenti finanziari esteri, oltre alla considerazione della circostanza che il ricorrente, durante gli anni in cui svolgeva attività di lavoro all'estero, percepiva uno stipendio mensile – al lordo delle indennità- complessivamente superiore ai 10.000,00 euro mensili, lasciano fondatamente ritenere che il sia titolare di risorse patrimoniali, derivanti dagli introiti lavorativi percepiti fino al Pt_1
2024, prima del trasferimento in Italia, con le quali può far fronte agli obblighi di mantenimento a suo carico.
Da tutto quanto sopra esposto, nonostante sia possibile riscontrare un mutamento in peius della situazione economico-reddituale del ricorrente, oltre a considerare anche la necessità del medesimo di dover contribuire al nuovo nucleo familiare costituito nel 2022 e all'altro figlio minore, appare adeguato disporre non la revoca in toto dell'assegno divorzile dovuto dallo stesso alla bensì CP_1 una riduzione.
Ritiene il Tribunale che il ricorrente, sia in ragione della differenza reddituale tra le parti, sia in ragione del maggioritario contributo offerto dalla alla gestione familiare nel corso del CP_1 matrimonio, debba continuare a corrispondere alla moglie un assegno divorzile. Ed invero è inequivocabile che il , abbia potuto coltivare e coronare le proprie ambizioni professionali Pt_1 grazie alla possibilità di delegare alla moglie la gestione delle due figlie, difatti ha potuto disporre di una disponibilità di tempo che ha sottratto inevitabilmente alla gestione familiare. La invero, CP_1 aveva da sempre seguito il marito all'Estero per la carriera diplomatica, favorendo la crescita professionale del medesimo e sacrificando le proprie aspirazioni lavorative, ciò nonostante, è pur vero che la medesima, dotata di un curriculum formativo, potrà reperire un'attività occupazionale tale da poterla rendere maggiormente autonoma.
Ciò posto, considerati la migliore condizione reddituale e patrimoniale del marito, il prevalente contributo offerto dalla nell'accudimento e nell'educazione delle figlie e della durata della CP_1 convivenza coniugale, nonché la minore ma comunque presumibile attuale attività lavorativa svolta dalla medesima, il Collegio ritiene equo disporre la riduzione dell'obbligo del di Pt_1 corrispondere un assegno mensile alla da determinarsi nella misura di euro 400,00 mensili, CP_1 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento , affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Quanto invece all'ulteriore questione economica, gli aspetti della controversia si incentrano sulla domanda avanzata dal ricorrente di riduzione del contributo di mantenimento per le figlie minori, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte che ne chiedeva il rigetto.
Ciò posto dall'istruttoria complessivamente svolta, considerato il dovere dei genitori di mantenere i figli e tenuto conto della necessaria capacità lavorativa di entrambe le parti, il prevalente contributo offerto dalla nella cura e nella gestione delle figlie della coppia, quale figura genitoriale di CP_1 riferimento stante anche il lavoro del soggetto a vari spostamenti dapprima all'Estero ed Pt_1 ora stabilmente in Italia, delle plausibili esigenze sempre più crescenti delle figlie legate ad un'età in crescente evoluzione, di cui una prossima al compimento della maggiore età, codesto Tribunale ritiene sussistente la presenza di condizioni sopravvenute che impongono stabilire una riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto da nei confronti delle figlie, che si ritiene Parte_1 congruo determinare nella misura di euro 1.300,00 mensili (per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché l'80% delle spese straordinarie a carico del padre.
6 Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 40241/2024, così decide, in parziale revisione della sentenza di divorzio n. 7638/2023 pubblicata il 15.05.2023 del Tribunale di Roma:
- Conferma l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento materno così come statuito in sede di divorzio;
- Dispone che la frequentazione padre-figlie sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- Accogliendo parzialmente il ricorso, rigetta la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, e ridetermina l'assegno divorzile posto a carico di in favore di nella Parte_1 CP_1 misura di € 400,00 mensili, da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese CP_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- Riduce l'assegno di mantenimento delle figlie e , previsto in sede di divorzio, Per_2 Per_3 nella misura complessiva di € 2.600,00 mensili (1.300,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi a entro il giorno 5 di ciascun mese somma da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- pone le spese straordinarie per le figlie a carico del padre nella misura dell'80% e a carico della madre nella misura del 20%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 07.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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