TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15850 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32280/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32280/2025 promossa da:
Parte
, n. il 25/08/1999 a AN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACERBIS FRANCESCO e dall'avv. DONATI VIOLA ( ) ; ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO P.IVA_1
STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 281 undecies e Parte_1 ss. c.p.c., avverso il , al fine di ottenere Controparte_2 la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto per motivi di famiglia a favore del familiare/dei familiari a fronte dell'inerzia protrattasi dal rilascio del nulla osta. Il ricorrente chiedeva altresì che l'appuntamento conducesse effettivamente al rilascio del visto senza ulteriori ritardi qualora sussistano tutti i requisiti, con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il
[...] resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, comunicata tramite PEC in data
[21-10-25], e la integrale compensazione delle spese di lite.
La difesa del ricorrente si è opposta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, in quanto <ordinare la fissazione
1 urgente di un appuntamento per il rilascio del visto” e non, come asserisce parte resistente, la fissazione di un appuntamento “per la presentazione della domanda di visto”>>.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per il rilascio di visto per Controparte_2 ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_2 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per il rilascio del visto e ciò a prescindere dall'esito del procedimento. Parte attrice ha contestato le deduzioni dell'Avvocatura, ma alcuna contestazione specifica ha mosso verso l'allegazione da cui emerge che era stato fissato appuntamento per il visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32280/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice
MA AS
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 32280/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32280/2025 promossa da:
Parte
, n. il 25/08/1999 a AN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. ACERBIS FRANCESCO e dall'avv. DONATI VIOLA ( ) ; ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO P.IVA_1
STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. 281 undecies e Parte_1 ss. c.p.c., avverso il , al fine di ottenere Controparte_2 la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto per motivi di famiglia a favore del familiare/dei familiari a fronte dell'inerzia protrattasi dal rilascio del nulla osta. Il ricorrente chiedeva altresì che l'appuntamento conducesse effettivamente al rilascio del visto senza ulteriori ritardi qualora sussistano tutti i requisiti, con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il
[...] resistente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, comunicata tramite PEC in data
[21-10-25], e la integrale compensazione delle spese di lite.
La difesa del ricorrente si è opposta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, in quanto <ordinare la fissazione
1 urgente di un appuntamento per il rilascio del visto” e non, come asserisce parte resistente, la fissazione di un appuntamento “per la presentazione della domanda di visto”>>.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento presso l per il rilascio di visto per Controparte_2 ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell , inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma Controparte_2 prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento per il familiare del ricorrente. Tale fissazione ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per il rilascio del visto e ciò a prescindere dall'esito del procedimento. Parte attrice ha contestato le deduzioni dell'Avvocatura, ma alcuna contestazione specifica ha mosso verso l'allegazione da cui emerge che era stato fissato appuntamento per il visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 32280/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 12/11/2025
Il Giudice
MA AS
Pag. 2 di 2