Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03520/2026REG.PROV.COLL.
N. 04892/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i relativi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere UC UE Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Roberto Francioso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il giudizio ha ad oggetto:
a) il provvedimento del Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” prot. M_D ADE15FC REG2022 0004996 del 10 marzo 2022, di irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore di giorni tre, ai sensi degli artt. 717, 748, comma 5, lett. b) e 751, comma 2 del testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, d’ora in avanti “r.m.”);
b) il provvedimento del Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore” prot. M_D A335A9E REG2022 0013223 del 7 aprile 2022, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la predetta sanzione.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, come risultanti dalla documentazione versata in atti, possono essere riepilogati nei termini che seguono.
2.1. L’appellante presta servizio, dal 2004, presso il 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” e riveste, dall’8 settembre 2020, il grado di tenente colonnello.
2.2. In data 8 gennaio 2020 l’appellante ha presentato una dichiarazione di disponibilità al reimpiego (prot. MD E21078 REG2020 0000212) per le sedi di Milano, Piacenza e Vercelli; il successivo 18 marzo, egli ha presentato un’istanza di trasferimento (prot. MD E21078 REG2020 0005411) per le sedi di Milano e Torino. Con nota prot. MD E12963 REG2020 0010817 del 22 aprile 2020, il Comando ha respinto l’istanza, in ragione della situazione complessiva degli ufficiali al reparto, che « non consente ulteriore sottrazione di personale ».
2.3. A partire dall’11 febbraio 2021, al rientro in forza potenziale dopo un periodo di assenza per motivi di salute, l’appellante è stato assegnato al ruolo di “ufficiale addetto” presso l’Ufficio maggiorità e personale del Reggimento. Tale assegnazione, ritenuta dall’interessato non coerente con il grado rivestito, è stata contestata per il tramite del legale di fiducia con missiva del 14 aprile 2021.
2.4. Riscontrando tale comunicazione, il Comandante del Reggimento, con nota prot. M_D E21078 REG2021 0007007 del 7 maggio 2021, ha rappresentato che la posizione del militare era già all’attenzione del Comando e delle superiori autorità e ha assicurato che si sarebbe provveduto, in presenza dei presupposti, a individuare una soluzione idonea.
2.5. In data 25 ottobre 2021 il legale dell’appellante ha redatto e inviato una nuova istanza di trasferimento, rivolgendola direttamente al Dipartimento per l’impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito. L’istanza, sottoscritta dall’appellante « per adesione e ratifica », richiamava le pregresse richieste di trasferimento e prospettava l’illegittimità della perdurante assegnazione all’incarico di “ufficiale addetto”.
2.6. Con nota prot. M_D E24094 REG2021 0101040 del 25 novembre 2021, il Dipartimento per l’impiego del personale ha comunicato l’archiviazione dell’istanza, sul rilievo che essa era stata « redatta senza specifici riferimenti a dettami normativi » e non rientrava in alcuna delle casistiche previste dalla direttiva sui trasferimenti di personale.
2.7. Con nota prot. M_D E21078 REG2021 0018650 del 27 dicembre 2021, il Comandante del 187° Reggimento ha comunicato all’appellante l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale irrogazione della consegna di rigore, con contestazione del seguente addebito disciplinare:
« In data 25/11/2021, questo Comando veniva a conoscenza, mediante lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, di un’istanza di trasferimento inviata dalla S.V. per il tramite del suo rappresentante legale, nonché della relativa archiviazione, in quanto redatta senza specifici riferimenti a dettami normativi e non rientrante in alcuna casistica prevista dalla normativa di riferimento. Posto ciò, la S.V. non utilizzava la procedura corretta per l’inoltro della stessa, significando che avrebbe dovuto seguire la linea gerarchica come previsto da normativa vigente. Con l’aggravante del grado rivestito e dell’incarico ricoperto nell’ambito dell’Ufficio Maggiorità e Personale. Tale comportamento denota scarso senso di responsabilità e costituisce una violazione dei doveri inerenti le comunicazioni dei militari [artt. 717, 748 comma 5., lett. b), e 751 comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 (t.u.o.m)]».
2.8. Con provvedimento prot. M_D ADE15FC REG2022 0004996 del 10 marzo 2022 il Comandante del 187° Reggimento, esaminate le giustificazioni dell’appellante e sentito il parere della commissione di disciplina, ha irrogato la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore di giorni tre.
2.9. In data 25 marzo 2022 il militare ha proposto ricorso gerarchico avverso la sanzione, che è stato respinto con provvedimento del Comandante della Brigata, prot. M_D A335A9E REG2022 0013223 del 7 aprile 2022.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il militare ha impugnato il provvedimento sanzionatorio e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, articolando i seguenti motivi:
i) « Violazione di legge (art. 1355 e 1362 D.lgs. 66/2010 e art. 751 comma 2 del DPR 90/2010) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 717 e 748 comma 5 lett. B) del D.P.R. 90/2010. Violazione degli artt. 24 e 52 comma 3 Costituzione. Eccesso di potere e travisamento dei presupposti delle circostanze di fatto e di diritto. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Difetto di motivazione e di istruttoria ex art. 3 L. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1350 comma 2 e 3 D.lgs. 66/2010 in combinato disposto con gli artt. 712 – 713 – 722 D.P.R. 90/2010). Eccesso di potere dell’azione amministrativa sotto altro profilo. Difetto di procedura »;
ii) « Violazione di Legge (artt. 1352, 1355, 1370 del d.lgs. 66/2010 in combinato disposto con l’art. 751 del dpr 90/2010) – Ingiustizia manifesta e perplessità dell’azione amministrativa – Violazione del principio di ragionevolezza - Eccesso di potere sotto altro profilo ed in subordine quanto al cd. gradualismo sanzionatorio – sviamento dell’azione amministrativa ».
4. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato il militare alle spese di lite.
4.1. In particolare, il primo giudice:
i) ha ritenuto non rilevante che la comunicazione di avvio del procedimento fosse stata inviata dall’indirizzo p.e.c. di un ufficiale diverso dal Comandante, essendo l’atto comunque riferibile a quest’ultimo, quale autorità procedente e soggetto sottoscrittore del provvedimento;
ii) ha escluso la lesione del diritto di difesa, asseritamente derivante dalla mancata indicazione di un termine a difesa negli atti iniziali del procedimento e dall’omessa considerazione delle memorie difensive, anche in ragione dello strutturale assorbimento dell’atto di irrogazione della sanzione nella successiva decisione del ricorso gerarchico, resa in pieno contraddittorio;
iii) ha ritenuto che la condotta del militare – consistita nella violazione della procedura di inoltro dell’istanza di trasferimento, prevista dalla direttiva P-001 e dalla circolare DIPE – fosse qualificabile come mancanza di « senso di responsabilità » (art. 717 r.m.) clausola generale idonea a ricomprendere anche l’obbligo di rispettare la via gerarchica;
iv) ha reputato giustificata l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 751, comma 2, r.m., in ragione del grado rivestito e delle specifiche mansioni svolte dall’interessato;
v) ha escluso, nei limiti del sindacato consentito sulla sanzione disciplinare, la manifesta sproporzione della sanzione irrogata.
5. Il militare ha proposto appello, articolando cinque motivi di impugnazione:
i) « error in iudicando sulla ricostruzione del fatto storico »;
ii) « erronea interpretazione della Guida tecnica procedure disciplinari »;
iii) « lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., violazione della Guida tecnica e del codice dell’ordinamento militare, travisamento dei fatti, difetto di motivazione della sentenza »;
iv) « difetto di motivazione o di statuizione in ordine all’eccezione concernente il mancato esame della memoria difensiva »;
v) « difetto di statuizione o motivazione sulla violazione del principio di ragionevolezza e di difesa ».
6. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio e ha depositato una memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto dell’appello.
6.1. Con atto del 17 aprile 2026 si è costituito il nuovo difensore dell’appellante, che ha svolto ulteriori argomentazioni in replica alla memoria dell’Amministrazione.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
9. Il primo motivo è diretto a negare la rilevanza disciplinare della condotta. L’appellante sostiene, infatti, di essersi semplicemente rivolto a un legale di fiducia per tutelare la propria posizione a fronte di una situazione di demansionamento, mentre le modalità di invio dell’istanza sarebbero dipese da una scelta autonoma del difensore.
9.1. La censura è infondata. Come già rilevato dal T.a.r., il militare non è stato sanzionato per essersi avvalso dell’assistenza di un difensore, né per avere presentato un’istanza di trasferimento motivata dall’insoddisfazione per l’attuale assegnazione, ma per il fatto di avere inviato tale istanza con modalità difformi dalla procedura prescritta e, in particolare, senza il rispetto della via gerarchica.
9.2. Come emerge dagli atti, l’istanza di trasferimento del 25 ottobre 2021 è stata indirizzata direttamente allo Stato maggiore dell’Esercito, cioè all’organo competente in materia di impiego, mentre avrebbe dovuto essere rivolta al Comandante di corpo, come previsto dalla normativa sulle procedure di impiego del personale (direttiva P-001 e circolare applicativa DIPE per il 2021).
9.3. Tale regola procedurale non si esaurisce in un adempimento burocratico privo di rilievo sostanziale. Essa è espressiva del dovere di rispetto della linea gerarchica nelle relazioni di servizio (art. 715, comma 2, r.m.) e costituisce proiezione del fondamentale principio di autorità, elemento costitutivo dell’apparato militare e garanzia del suo ordinato funzionamento.
9.4. L’inoltro dell’istanza per il tramite della via gerarchica consente, inoltre, al Comando di appartenenza di conoscere le iniziative del personale dipendente e di rappresentare al DIPE eventuali esigenze di servizio o criticità di organico rilevanti ai fini della decisione, rispondendo quindi a specifiche esigenze organizzative e operative.
9.5. Non appare, dunque, irragionevole che l’Amministrazione abbia qualificato l’inoltro per saltum dell’istanza, peraltro in un contesto di dichiarata conflittualità con la catena di comando, come comportamento contrario al « senso di responsabilità » richiesto al militare dall’art. 717 r.m. e, per tale ragione, disciplinarmente rilevante (in termini, seppur con riferimento al quadro normativo precedente l’introduzione del codice, cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3165).
9.6. Non sono decisive, in questa sede, le motivazioni invocate dal DIPE a fondamento dell’archiviazione dell’istanza di trasferimento – ovvero la sua redazione « senza specifici riferimenti a dettami normativi » e al di fuori « dei casi previsti dalla Direttiva » in materia – che non fanno alcun riferimento al mancato inoltro per via gerarchica. L’oggetto dell’addebito, puntualmente individuato nell’atto di contestazione e nel provvedimento sanzionatorio, è infatti costituito dall’inosservanza della linea gerarchica, manifestata dall’inoltro per saltum dell’istanza e suscettibile di autonoma valutazione in sede disciplinare, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno rilevata e valorizzata dall’autorità competente a disporre il trasferimento.
9.7. Per analoghe ragioni, non assumono rilievo esimente le circostanze, pure evidenziate dall’appellante, relative alla dedotta situazione di illegittimo demansionamento e alle pregresse richieste di trasferimento rimaste insoddisfatte. Tali elementi contribuiscono a ricostruire il contesto nel quale l’iniziativa è maturata, ma restano esterni al fatto disciplinarmente rilevante, individuato – si ripete – non nella scelta di chiedere il trasferimento o di contestare la propria posizione d’impiego, bensì nell’inoltro dell’istanza in violazione della via gerarchica.
10. Il secondo motivo d’appello è diretto a censurare la modalità di trasmissione dell’atto di contestazione dell’addebito disciplinare, inviato dall’indirizzo p.e.c. di un ufficiale diverso dal Comandante, titolare del potere sanzionatorio.
10.1. Il motivo è manifestamente infondato. La nota prot. M_D E21078 REG2021 0018650 del 27 dicembre 2021 risulta redatta e sottoscritta dal Comandante del 187° Reggimento, cui l’atto è quindi imputabile in modo univoco. Il dato è sufficiente ad escludere profili di illegittimità derivanti dalle modalità di trasmissione della comunicazione, stante la sicura riferibilità della stessa all’organo competente (Cons. Stato, sez. II, 24 gennaio 2023, n. 793).
10.2. Non si rinvengono, peraltro, specifiche disposizioni procedurali che impongano l’utilizzo della casella personale dell’autore della contestazione. Sul punto, la guida tecnica in materia di procedure disciplinari prevede che « la contestazione degli addebiti può essere effettuata nei modi seguenti: - di persona a cura del Comandante / Ufficiale inquirente; - a mezzo posta elettronica certificata, nel caso in cui il Militare disponga di idonea casella di posta; - a mezzo raccomandata indirizzata alla residenza ovvero al domicilio del Militare» .
10.3. L’espressione « a cura del Comandante » riguarda, nella struttura letterale della disposizione, solo la prima modalità – quella della contestazione effettuata di persona – e non appare riferibile alle altre due, che, per loro natura, non postulano alcun contatto personale tra l’autorità procedente e il destinatario. In ogni caso, anche ove la si volesse estendere alla contestazione trasmessa a mezzo p.e.c., l’espressione predetta atterrebbe alla riferibilità giuridica dell’atto al Comandante, senza esprimere la necessità che anche l’attività materiale di invio sia eseguita personalmente dal medesimo o mediante la sua casella p.e.c. individuale.
10.4. La trasmissione costituisce, del resto, attività di carattere strumentale, suscettibile di essere demandata agli uffici competenti senza che ciò possa indurre il destinatario a dubitare della paternità dell’atto, quale risulta da un complesso di elementi univoci (quali l’intestazione del documento e la sua sottoscrizione).
10.5. Nemmeno assume rilievo l’evocazione, da parte dell’appellante, di profili di riservatezza asseritamente violati dall’invio della comunicazione per il tramite di altro soggetto. La censura, rimasta allo stato di generica allegazione, attiene a un profilo distinto dalla validità dell’atto. L’eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali trova presidio nei rimedi e nelle sanzioni propri di quel sistema normativo, ma non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto di contestazione o del procedimento disciplinare. In ogni caso, come rilevato dall’amministrazione, l’atto è stato trasmesso dall’ufficiale preposto alla gestione della corrispondenza amministrativa del Reggimento, soggetto istituzionalmente autorizzato al trattamento dei dati personali connessi all’espletamento di tale funzione.
11. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che sarebbe derivata dalla mancata assegnazione, nell’atto di avvio del procedimento disciplinare, di un termine per presentare memorie. Contesta, inoltre, l’argomento valorizzato dal T.a.r., secondo cui tale omissione sarebbe stata comunque neutralizzata dall’assorbimento dell’atto di irrogazione della sanzione nella successiva decisione sul ricorso gerarchico.
11.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, la facoltà dell’incolpato di presentare memorie e documenti difensivi è prevista direttamente dalle norme dell’ordinamento militare (art. 1029 r.m.), oltre che dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo (art. 10 della legge n. 241 del 1990). Ne consegue che la mancata esplicitazione di tale facoltà, o del relativo termine, nell’atto di contestazione dell’addebito non equivale alla sua negazione, né assume, di per sé, portata invalidante.
11.2. In ogni caso, il rispetto del diritto di difesa nel procedimento disciplinare non può misurarsi sulla mera formale indicazione di un termine, ma dipende dalla concreta possibilità offerta all’incolpato di prendere conoscenza degli addebiti, di svolgere le proprie difese e di vederle effettivamente vagliate dall’autorità decidente.
11.3. Nel caso di specie, nessuna lesione del diritto di difesa dell’appellante risulta, in concreto, individuabile. Si osserva, infatti, che:
i) l’atto di contestazione del 27 dicembre 2021 fissa il termine finale del procedimento in novanta giorni (come prescritto dall’art. 1392 c.m. e dall’art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, r.m.), invita espressamente l’incolpato alla nomina del difensore militare e precisa che la contestazione dell’addebito è effettuata « al fine di consentirLe la predisposizione di un’adeguata difesa »;
ii) il lasso temporale intercorso tra la contestazione e la seduta della Commissione di disciplina del 10 marzo 2022 è stato di oltre due mesi, sicché l’interessato ha avuto a disposizione, in concreto, un tempo adeguato alla preparazione delle proprie difese;
iii) l’appellante ha effettivamente depositato memoria difensiva in data 9 marzo 2022, esponendo per iscritto le proprie giustificazioni, e ha poi partecipato alla seduta della Commissione del 10 marzo 2022, svolgendo in quella sede anche difese orali; la circostanza che la memoria difensiva sia stata predisposta solo dopo il ricevimento della convocazione dinanzi alla Commissione di disciplina non è imputabile all’Amministrazione, atteso che l’interessato era a conoscenza dell’addebito sin dal 27 dicembre 2021;
iv) il provvedimento conclusivo dà atto, nelle premesse, dell’avvenuto esame delle «giustificazioni addotte dalla S.V. e dal Suo difensore »;
v) l’interessato ha infine proposto ricorso gerarchico, nell’ambito del quale ha nuovamente articolato le proprie difese, che sono state esaminate dall’organo decidente con motivazione analitica.
11.4. Le considerazioni che precedono sono autonomamente idonee a sostenere il rigetto della censura e rendono superfluo interrogarsi sulla consistenza dogmatica dell’argomento, utilizzato dal primo giudice in via aggiuntiva, dello « strutturale assorbimento » dell’atto di irrogazione nella successiva decisione sul ricorso gerarchico.
12. Con il quarto motivo, l’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe omesso di verificare se i componenti della Commissione di disciplina avessero effettivamente esaminato le memorie depositate, lamentando la genericità delle dichiarazioni dei commissari sul punto.
12.1. Il motivo è infondato. Come si è già rilevato, il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare richiama espressamente l’esame delle « giustificazioni addotte dalla S.V. e dal Suo difensore », con formulazione senz’altro riferibile anche alle difese presentate in forma scritta. Tale conclusione è confermata dalle attestazioni dei tre componenti della commissione di disciplina, che danno atto « di aver preso visione delle memorie difensive prodotte dall’Ufficiale nominato in oggetto ».
12.2. L’appellante non contesta la provenienza né l’autenticità di tali attestazioni, ma si limita a ipotizzare che la dichiarazione di uno dei componenti, datata 9 marzo 2022, possa essere stata resa prima dell’effettivo deposito delle memorie, avvenuto nella stessa giornata. Si tratta, tuttavia, di una deduzione meramente congetturale, non sorretta da alcun principio di prova e non idonea a superare il valore delle dichiarazioni rese per iscritto dai componenti della commissione, pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.
13. Con il quinto motivo d’appello, l’appellante contesta che la sottoscrizione dell’istanza possa valere quale assunzione di responsabilità diretta anche per le modalità di inoltro prescelte dal difensore. Ribadisce, inoltre, la sproporzione della sanzione e lamenta che il T.a.r. non avrebbe adeguatamente motivato sulle « gravi circostanze » idonee a giustificare l’irrogazione della consegna di rigore.
13.1. Il motivo è infondato. Il tentativo dell’appellante di ricondurre la trasmissione per saltum ad un’autonoma scelta tecnica del difensore, tale da impedire l’imputazione della condotta al militare, non appare condivisibile, perché contraddetto da plurimi elementi. In particolare:
i) il documento reca, accanto alla sottoscrizione del legale, la sottoscrizione dell’interessato per « adesione e ratifica del medesimo », attraverso cui egli fa proprio il contenuto dell’atto, inclusi il destinatario e le modalità di trasmissione evincibili dall’intestazione;
ii) anche il contenuto dell’istanza – avente lo scopo di notiziare il « Superiore Ufficio » della ritenuta illegittimità dell’attuale assegnazione – conferma che essa è stata concepita per essere rivolta direttamente allo Stato maggiore, al di fuori della via gerarchica;
iii) il ricorso al patrocinio legale non esimeva l militare dall’onere di verificare e condividere le scelte compiute dal difensore nel suo interesse, tanto più ove si tratti di un’iniziativa amministrativa interna all’ordinamento militare, che non richiedeva alcuna intermediazione tecnica;
iv) l’appellante, all’epoca dei fatti, era addetto ad un ufficio istituzionalmente preposto alla trattazione di pratiche relative al personale ed era quindi tenuto a conoscere la corretta procedura.
13.2. Quanto alla censura di difetto di proporzionalità, si rileva che il sindacato del giudice sulla congruità della sanzione applicata, espressione di valutazioni amministrative connotate da ampia discrezionalità, è limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti (in termini, ex multis , cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9257; 7 febbraio 2022, n. 862).
13.3. Nel caso concreto, tali vizi non sono ravvisabili. La qualificazione disciplinare del fatto come grave, e dunque idoneo a giustificare l’irrogazione della consegna di rigore, trova adeguato fondamento motivazionale:
i) nella natura del dovere violato, consistente nell’osservanza della linea gerarchica, espressione di un principio fondamentale dell’ordinamento militare;
ii) nell’elevato grado rivestito dal militare, tenente colonnello;
iii) nella specifica posizione da questi ricoperta all’epoca dei fatti, quale ufficiale addetto presso l’Ufficio maggiorità e personale, con specifica competenza in materia di procedure relative al personale.
13.4. Alla luce di quanto sopra, la motivazione sulla configurabilità dell’aggravante ex art. 751, comma 2, r.m., come articolata dall’Amministrazione, risulta ancorata a dati oggettivi e verificabili e non è pertanto censurabile nei limitati margini del sindacato giurisdizionale sul punto.
13.5. Quanto alla concreta entità della sanzione, la consegna di rigore è stata irrogata nella misura di tre giorni (su un massimo di quindici), prossima al minimo edittale, e non richiedeva, pertanto, una motivazione ulteriore rispetto a quella sulla gravità della condotta e sulla sussistenza dell’aggravante.
14. Il rigetto dei motivi di appello comporta, altresì, l’infondatezza della domanda risarcitoria, difettando il presupposto fondamentale costituito dall’illegittimità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 12 gennaio 2026, n. 249). L’appellante non ha, in ogni caso, allegato gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione – che non discende in via automatica dall’eventuale annullamento dell’atto (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1569) – né quantificato il danno asseritamente subito.
15. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
15.1. Le peculiarità fattuali della vicenda, anche in considerazione del contesto professionale e personale nel quale si colloca l’iniziativa dell’appellante, giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA TA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC UE Ricci, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| UC UE Ricci | FA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.