CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2024, n. 28076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28076 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/4/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL RR D'QU, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, con ordinanza del 18/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, avanzata nell'interesse di AN RR. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. 2.1. In data 25/6/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, in cui si evidenzia che in data 12/6/2024 il Tribunale di Cosenza, su istanza del difensore, ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28076 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 10/07/2024 disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione del RR;
che, dunque, è venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. 3. Premesso che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'atto di rinuncia, tenuto conto che lo stesso non è stato sottoscritto dal Nérro, ma solo dal difensore, che non risulta munito di procura speciale, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva oggetto della richiesta difensiva nel presente procedimento. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Nulla per le spese, atteso che la carenza di interesse è conseguenza di una causa sopravvenuta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice per il riesame, con ordinanza del 18/4/2024 rigettava l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 14/12/2023, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra meno gravosa, avanzata nell'interesse di AN RR. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. 2.1. In data 25/6/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, in cui si evidenzia che in data 12/6/2024 il Tribunale di Cosenza, su istanza del difensore, ha 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28076 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 10/07/2024 disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella di presentazione alla polizia giudiziaria, ordinando la liberazione del RR;
che, dunque, è venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione. 3. Premesso che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'atto di rinuncia, tenuto conto che lo stesso non è stato sottoscritto dal Nérro, ma solo dal difensore, che non risulta munito di procura speciale, il ricorso va dichiarato comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva oggetto della richiesta difensiva nel presente procedimento. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. Nulla per le spese, atteso che la carenza di interesse è conseguenza di una causa sopravvenuta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.