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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 23835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23835 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO CO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. LIBERTA di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI, che con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23835 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Verona con il provvedimento impugnato ha confermato l'ordinanza in data 28/11/2024, con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza effettuato di iniziativa della P.G., con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo della somma in contanti di €324.985.000 in danno di LA MA AR, indagato per il reato di ricettazione di somma ritenuta provento di truffe on-line. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il AR, affidandolo a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per inesistenza o mera apparenza di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stata sequestrata una rilevante somma di denaro senza che sia stata individuata la tipologia del reato presupposto dell'ipotizzata ricettazione, e senza adeguatamente considerare che si tratterebbe, secondo la difesa, di denaro almeno in parte derivante da attività lavorativa di falegname. 2.2. Violazione di legge per inesistenza o mera apparenza di motivazione con riferimento alla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il denaro sottoposto a sequestro ed il reato oggetto della relativa imputazione. Rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata lo indica come coinvolto inattività illecite produttive di profitto quali la truffa on-line oggetto del procedimento nel quale è stata disposta la perquisizione che, però, ha ad oggetto un danno denunciato dalla persona offesa di 13.000 euro. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede, in quanto in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608). Nel caso in esame, invece, il provvedimento impugnato, con un percorso argomentativo tutt'altro che assente o irragionevole, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere il "fumus" del delitto di ricettazione ed il "periculum in mora". 2 Sotto il primo profilo, ha rilevato che attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine avevano portato ad individuare nel AR il titolare di una carta Poste Pay utilizzata per ricevere il denaro provento delle attività di un gruppo criminale attivo nelle truffe on line, sicché era stata disposta una perquisizione nella sua abitazione, che non aveva consentito di rinvenire la carta Poste Pay allo stesso intestata, ma aveva portato al rinvenimento della documentazione relativa all'attivazione di altre carte Poste Pay ed alle relative movimentazioni effettuate e, custodita insieme a tale documentazione, anche della considerevole somma in contanti di C 324.985.000, che il Tribunale ha ritenuto non potersi considerare provento del lavoro della piccola impresa individuale di falegnameria del AR, sia per le caratteristiche dell'attività commerciale "di paese" di questa, che per le modalità di conservazione. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente, in quanto ha analizzato, invece, non solo la mancanza di adeguata giustificazione della disponibilità di così rilevante somma, ma anche le modalità di custodia della stessa, significativamente insieme alla documentazione relativa a carte Poste Pay sulle quali apparivano confluire proventi di attività illecita oggetto di indagine. Analogamente, con riferimento al "periculum in mora", l'ordinanza impugnata ha dato conto del pericolo di dispersione della somma rilevante somma rinvenuta in possesso del ricorrente, attesa la fungibilità del bene oggetto di ablazione, oltre al pericolo che la libera disponibilità della somma possa consentirne il reimpiego in attività analoghe a quelle di truffa che hanno dato origine alle indagini. 4. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
lette le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI, che con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23835 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Verona con il provvedimento impugnato ha confermato l'ordinanza in data 28/11/2024, con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza effettuato di iniziativa della P.G., con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo della somma in contanti di €324.985.000 in danno di LA MA AR, indagato per il reato di ricettazione di somma ritenuta provento di truffe on-line. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il AR, affidandolo a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per inesistenza o mera apparenza di motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stata sequestrata una rilevante somma di denaro senza che sia stata individuata la tipologia del reato presupposto dell'ipotizzata ricettazione, e senza adeguatamente considerare che si tratterebbe, secondo la difesa, di denaro almeno in parte derivante da attività lavorativa di falegname. 2.2. Violazione di legge per inesistenza o mera apparenza di motivazione con riferimento alla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il denaro sottoposto a sequestro ed il reato oggetto della relativa imputazione. Rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata lo indica come coinvolto inattività illecite produttive di profitto quali la truffa on-line oggetto del procedimento nel quale è stata disposta la perquisizione che, però, ha ad oggetto un danno denunciato dalla persona offesa di 13.000 euro. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede, in quanto in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608). Nel caso in esame, invece, il provvedimento impugnato, con un percorso argomentativo tutt'altro che assente o irragionevole, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere il "fumus" del delitto di ricettazione ed il "periculum in mora". 2 Sotto il primo profilo, ha rilevato che attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine avevano portato ad individuare nel AR il titolare di una carta Poste Pay utilizzata per ricevere il denaro provento delle attività di un gruppo criminale attivo nelle truffe on line, sicché era stata disposta una perquisizione nella sua abitazione, che non aveva consentito di rinvenire la carta Poste Pay allo stesso intestata, ma aveva portato al rinvenimento della documentazione relativa all'attivazione di altre carte Poste Pay ed alle relative movimentazioni effettuate e, custodita insieme a tale documentazione, anche della considerevole somma in contanti di C 324.985.000, che il Tribunale ha ritenuto non potersi considerare provento del lavoro della piccola impresa individuale di falegnameria del AR, sia per le caratteristiche dell'attività commerciale "di paese" di questa, che per le modalità di conservazione. Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente, in quanto ha analizzato, invece, non solo la mancanza di adeguata giustificazione della disponibilità di così rilevante somma, ma anche le modalità di custodia della stessa, significativamente insieme alla documentazione relativa a carte Poste Pay sulle quali apparivano confluire proventi di attività illecita oggetto di indagine. Analogamente, con riferimento al "periculum in mora", l'ordinanza impugnata ha dato conto del pericolo di dispersione della somma rilevante somma rinvenuta in possesso del ricorrente, attesa la fungibilità del bene oggetto di ablazione, oltre al pericolo che la libera disponibilità della somma possa consentirne il reimpiego in attività analoghe a quelle di truffa che hanno dato origine alle indagini. 4. . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025