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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 104/2025, promosso da:
, nato il [...] in [...] CUI 06F8TXQ, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Mirko Billone del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via Saragozza n. 44/A
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ ........Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, – accogliere il ricorso, previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, – ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig..
[...]
....... In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso del Parte_1 contributo unificato anticipato, successive occorrende e altri oneri e/o accessori come per legge..”.
Conclusioni per parte resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.12.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 19.12.2024.
Pagina 1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del
27.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando le condizioni generali del Perù, suo paese d'origine, nonché il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie alla presenza della moglie e delle due figlie sul territorio nazionale.
1.3. Non ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte ilo giudice, precedentemente assegnatario del fascicolo, ha fissato l'udienza del 6 marzo 2025 nel corso della quale ha proceduto all'ascolto del ricorrente il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana quanto segue:
“sono in Italia da due anni e mezzo;
sono venuto in Italia perché qui erano già presenti le mie 4 sorelle e un fratello. Non sono riuscito a trovar lavoro con la ricevuta. Sono in Italia con la mia compagna e due figlie femmine. Loro sono arrivate
6 mesi fa circa. Una figlia ha 19 anni e l'altra 17. Quella di 17 anni va a scuola. Io sono irregolare e quindi loro non possono fare il ricongiungimento. Una signora mi ha lasciato una casa fuori Bologna. Faccio lavoretti in nero. Una sorella abita Bolognina, una a Castelmaggiore, anche mio fratello. Una sorella vive in via Zanardi. Sono tutti nella zona di
Bologna. Vengo da Lima. Facevo l'autista. Sono partito per migliorare le mie condizioni di vita”.
In data 9 aprile 2025 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5 Assegnato, successivamente, il fascicolo ad altro giudice, all'udienza dell'11.12.2025 il giudice ha ascoltato il ricorrente, il quale, ha dichiarato “... che il precedente contratto è scaduto in data 27.11.2025 ed è in attesa di nuova occupazione per la quale gli viene richiesto il rilascio del permesso. Io vivo con la mia compagna e con due figli;
l'altra figlia abita sempre in Bologna;
e anche i miei nove fratelli e mia madre..”.
Alla medesima udienza il difensore ha precisato le proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento della domanda di protezione speciale.
Il giudice ha rimesso, poi, la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
Pagina 2 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
(come risulta dallo stesso parere della Ct versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l.
50/23; v. doc. 3 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 3 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio quanto segue: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, giunto in Italia nel 2022, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto, è stato segnalato o allegato da parte resistente), ha visto concludersi ante tempus (a far data dal 31.10.2025) il rapporto lavorativo instaurato come addetto alle pulizie presso l' Controparte_3 on sede legale a Bologna a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai
[...] sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 come da comunicazione allo stesso pervenuta in data 28.10.25
(v. doc. 8 nota di deposito del 6.12.2025: “..Gentile Sig. La presente per comunicarLe che Parte_1 si trova, suo malgrado, costretta a Controparte_3
Pagina 4 procedere alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro in essere, in qualità di operaio livello 4 del CCNL "Dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia", a far data dal 31 ottobre 2025, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966. Tale decisione è conseguenza del notevole calo di fatturato registrato negli ultimi mesi e della conseguente riduzione delle commesse di pulizia, che hanno imposto all'azienda una riorganizzazione interna con riduzione del personale operativo. Nonostante gli sforzi per mantenere i livelli occupazionali, la situazione economica e gestionale non consente la prosecuzione del Suo rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro verrà pertanto risolto con decorrenza dal 31 ottobre 2025. Alla cessazione del rapporto Le saranno corrisposte tutte le competenze maturate...”).
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, tuttavia, non si può sostenere che dal mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia disoccupato.
L'istante, quanto alla conoscenza della lingua italiana e, quindi, all'inserimento nel contesto nazionale, ha, poi, dimostrato di averne una discreta conoscenza atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dai verbali di udienza.
Ha, altresì, dimostrato di essere riuscito a reperire una propria stabilità abitativa in Castel Maggiore
(BO) alla via Massarenti n. 12, nonché privata ed affettiva non solo per la presenza della propria famiglia d'origine (madre, sorelle e fratelli) in Italia, ma anche per quella della sua compagna Sig.a e delle loro due figlie Persona_2 [...]
e , con lui conviventi Persona_3 Persona_4
(v. copie dei passaporti del ricorrente, della compagna e delle due figlie: docc.
5-8 ricorso). Sotto tale profilo, preme rilevare gli sforzi anche da parte di queste ultime di regolarizzazione del proprio soggiorno sul territorio nazionale: la compagna del ricorrente ha un permesso provvisorio come richiedente asilo e lavora, in forza di esso, come collaboratrice domestica/badante con contratto a tempo indeterminato presso il sig. (v. doc. 6 nota di deposito del 6.12.25); Persona_5 parimenti la primogenita ha un permesso provvisorio come richiedente asilo e lavora, in forza di esso, come collaboratrice domestica/badante con contratto a tempo indeterminato presso la sig.ra
; mentre la secondogenita ha appena raggiunto la maggiore età Controparte_4
(data di nascita: 2.11.2007).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli e dalla compagna in Italia, riferimenti familiari sul territorio e, allo stato, anche fonti del sostentamento del ricorrente.
Pagina 5 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo”
(sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso Per_6 Per_1 del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, giova ribadire, nulla è stato segnalato dalla parte resistente nel provvedimento impugnato.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il
Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma
1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso
Pagina 6 ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
IL Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 104/2025, promosso da:
, nato il [...] in [...] CUI 06F8TXQ, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Mirko Billone del Foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, alla via Saragozza n. 44/A
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ ........Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in via principale, – accogliere il ricorso, previa concessione della richiesta sospensiva, per l'effetto, – ordinare alle parti resistenti di concedere il permesso di soggiorno per Protezione Speciale al sig..
[...]
....... In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso del Parte_1 contributo unificato anticipato, successive occorrende e altri oneri e/o accessori come per legge..”.
Conclusioni per parte resistente: “...Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Con ricorso tempestivamente proposto in data 7 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 2.12.2024 dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 19.12.2024.
Pagina 1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del
27.11.2024 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando le condizioni generali del Perù, suo paese d'origine, nonché il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie alla presenza della moglie e delle due figlie sul territorio nazionale.
1.3. Non ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte ilo giudice, precedentemente assegnatario del fascicolo, ha fissato l'udienza del 6 marzo 2025 nel corso della quale ha proceduto all'ascolto del ricorrente il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana quanto segue:
“sono in Italia da due anni e mezzo;
sono venuto in Italia perché qui erano già presenti le mie 4 sorelle e un fratello. Non sono riuscito a trovar lavoro con la ricevuta. Sono in Italia con la mia compagna e due figlie femmine. Loro sono arrivate
6 mesi fa circa. Una figlia ha 19 anni e l'altra 17. Quella di 17 anni va a scuola. Io sono irregolare e quindi loro non possono fare il ricongiungimento. Una signora mi ha lasciato una casa fuori Bologna. Faccio lavoretti in nero. Una sorella abita Bolognina, una a Castelmaggiore, anche mio fratello. Una sorella vive in via Zanardi. Sono tutti nella zona di
Bologna. Vengo da Lima. Facevo l'autista. Sono partito per migliorare le mie condizioni di vita”.
In data 9 aprile 2025 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4 Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.5 Assegnato, successivamente, il fascicolo ad altro giudice, all'udienza dell'11.12.2025 il giudice ha ascoltato il ricorrente, il quale, ha dichiarato “... che il precedente contratto è scaduto in data 27.11.2025 ed è in attesa di nuova occupazione per la quale gli viene richiesto il rilascio del permesso. Io vivo con la mia compagna e con due figli;
l'altra figlia abita sempre in Bologna;
e anche i miei nove fratelli e mia madre..”.
Alla medesima udienza il difensore ha precisato le proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento della domanda di protezione speciale.
Il giudice ha rimesso, poi, la causa al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
Pagina 2 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020
(come risulta dallo stesso parere della Ct versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l.
50/23; v. doc. 3 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di
Pagina 3 ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà, tuttavia, tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio quanto segue: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, il ricorrente, giunto in Italia nel 2022, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto, è stato segnalato o allegato da parte resistente), ha visto concludersi ante tempus (a far data dal 31.10.2025) il rapporto lavorativo instaurato come addetto alle pulizie presso l' Controparte_3 on sede legale a Bologna a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai
[...] sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 come da comunicazione allo stesso pervenuta in data 28.10.25
(v. doc. 8 nota di deposito del 6.12.2025: “..Gentile Sig. La presente per comunicarLe che Parte_1 si trova, suo malgrado, costretta a Controparte_3
Pagina 4 procedere alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro in essere, in qualità di operaio livello 4 del CCNL "Dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia", a far data dal 31 ottobre 2025, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966. Tale decisione è conseguenza del notevole calo di fatturato registrato negli ultimi mesi e della conseguente riduzione delle commesse di pulizia, che hanno imposto all'azienda una riorganizzazione interna con riduzione del personale operativo. Nonostante gli sforzi per mantenere i livelli occupazionali, la situazione economica e gestionale non consente la prosecuzione del Suo rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro verrà pertanto risolto con decorrenza dal 31 ottobre 2025. Alla cessazione del rapporto Le saranno corrisposte tutte le competenze maturate...”).
Nonostante l'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, tuttavia, non si può sostenere che dal mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia disoccupato.
L'istante, quanto alla conoscenza della lingua italiana e, quindi, all'inserimento nel contesto nazionale, ha, poi, dimostrato di averne una discreta conoscenza atteso lo svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dai verbali di udienza.
Ha, altresì, dimostrato di essere riuscito a reperire una propria stabilità abitativa in Castel Maggiore
(BO) alla via Massarenti n. 12, nonché privata ed affettiva non solo per la presenza della propria famiglia d'origine (madre, sorelle e fratelli) in Italia, ma anche per quella della sua compagna Sig.a e delle loro due figlie Persona_2 [...]
e , con lui conviventi Persona_3 Persona_4
(v. copie dei passaporti del ricorrente, della compagna e delle due figlie: docc.
5-8 ricorso). Sotto tale profilo, preme rilevare gli sforzi anche da parte di queste ultime di regolarizzazione del proprio soggiorno sul territorio nazionale: la compagna del ricorrente ha un permesso provvisorio come richiedente asilo e lavora, in forza di esso, come collaboratrice domestica/badante con contratto a tempo indeterminato presso il sig. (v. doc. 6 nota di deposito del 6.12.25); Persona_5 parimenti la primogenita ha un permesso provvisorio come richiedente asilo e lavora, in forza di esso, come collaboratrice domestica/badante con contratto a tempo indeterminato presso la sig.ra
; mentre la secondogenita ha appena raggiunto la maggiore età Controparte_4
(data di nascita: 2.11.2007).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli e dalla compagna in Italia, riferimenti familiari sul territorio e, allo stato, anche fonti del sostentamento del ricorrente.
Pagina 5 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo”
(sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso Per_6 Per_1 del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, giova ribadire, nulla è stato segnalato dalla parte resistente nel provvedimento impugnato.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il
Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma
1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso
Pagina 6 ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2025
IL Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
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