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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LA DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo_1 CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202200000019000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per il Piemonte, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 118/2024 del 20/11/2023 depositata il 20.03.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cuneo, sez, 1, all'esito del giudizio Rg. N. 255/2022, non notificata, e per l'effetto Voglia rigettare l'originario ricorso in opposizione RG. 255/2022 in punto intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni contenuti nella cartella 03720080006542091000 confermando la validità ed efficacia della iscrizione ipotecaria impugnata per l'importo integrale di cui alla suddetta cartella;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha presentato ricorso in appello contro la sentenza n. 118/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo in data 20 novembre 2023 e depositata il 20 marzo 2024. Con tale decisione, il giudice di prime cure aveva accolto in minima parte il ricorso del contribuente, riducendo l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria originariamente disposta nei suoi confronti in relazione alla cartella relativa ad IRPEF, IRAP, IVA
e diritto annuale camerale per gli anni 2003, 2004 e 2005 – per la quale riteneva maturata la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni collegati a tale titolo, mentre l'importo del solo diritto annuale era stato azzerato unilateralmente dall'Ufficio.
Nel suo atto di impugnazione, l'Agenzia sostiene che la decisione contestata sarebbe errata poiché il Giudice avrebbe applicato un termine prescrizionale non corretto, ritenendo operante la prescrizione quinquennale, mentre – a dire dell'appellante – i crediti erariali relativi a imposte quali IRPEF, IRAP e IVA sarebbero soggetti non al termine breve previsto per le prestazioni periodiche, bensì alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., richiamando precedenti orientamenti di legittimità che escludono la natura periodica delle obbligazioni tributarie, fondandosi sull'autonomia dei singoli periodi d'imposta e sulla natura volta a volta determinata del debito fiscale.
La sentenza non avrebbe poi, secondo l'appellante, considerato correttamente gli atti interruttivi, tutti – secondo l'Agenzia – ritualmente notificati al contribuente.
Nell'elenco vengono richiamate varie comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e avvisi di intimazione risalenti agli anni 2014, 2015, 2019 e 2022, che – se valorizzati – impedirebbero il decorso di eventuali termini prescrizionali più brevi.
L'Agenzia richiama, inoltre ,le sospensioni dei termini disposte: – per l'emergenza Covid-19, tra marzo 2020
e agosto 2021 dalla legge di stabilità 2014, per il periodo 27 dicembre 2013 – 16 giugno 2014.
Tali sospensioni, secondo l'appellante, avrebbero inciso in modo determinante sul decorso del tempo, impedendo che potesse dichiararsi maturato il termine prescrizionale.
Un ulteriore motivo di doglianza riguarda, altresì, la definitività degli atti presupposti.
Poiché le cartelle esattoriali risultavano ritualmente notificate e non impugnate, l'Agenzia sostiene che il contribuente non avrebbe potuto sollevare eccezioni relative all'an della pretesa fiscale in occasione dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, essendo quest'ultima impugnabile solo per vizi propri.
Da ultimo, l'Agenzia richiama un profilo di natura sistematica, evidenziando la natura di titolo esecutivo del ruolo e la conseguente “novazione oggettiva” che ingloba nel titolo esattoriale tutte le obbligazioni originarie, così da rendere applicabile il termine prescrizionale decennale.
L'appellante conclude dunque chiedendo la riforma della sentenza e la conferma integrale dell'iscrizione ipotecaria per l'importo originario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e le censure dell'appellante, ritiene che l'impugnazione non possa trovare accoglimento nella parte in cui tende a negare l'intervenuta prescrizione degli accessori – interessi e sanzioni – contenuti nella cartella n. 03720080006542091000. La sentenza di primo grado, oggetto di gravame, aveva espressamente accertato che, con riferimento a tale cartella, l'unico atto interruttivo successivo alla notifica risalente al 3 novembre 2008 era rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 24 novembre 2014. Aveva quindi evidenziato come l'intervallo temporale compreso tra la notifica della cartella e tale atto interruttivo fosse superiore a cinque anni, e che tale dato temporale fosse sufficiente a far maturare la prescrizione degli importi qualificabili come accessori.
Il primo giudice aveva poi correttamente richiamato il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, gli interessi e le sanzioni iscritti a ruolo si prescrivono nel termine quinquennale. In particolare, la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla disciplina espressa:
– per le sanzioni, all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997;
– per gli interessi, all'art. 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, che prevede la prescrizione quinquennale per le obbligazioni aventi carattere periodico.
Richiamava inoltre il precedente di legittimità Cass. ord. n. 7486 dell'8 marzo 2022, ribadendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui la pretesa trovi fondamento in una sentenza passata in giudicato, gli accessori non seguono la prescrizione decennale del credito principale ma sono soggetti all'ordinaria disciplina quinquennale. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che gli accessori non integrano un nuovo e autonomo accertamento tributario, ma rappresentano conseguenze aggiuntive – periodiche o sanzionatorie – collegate al decorso del tempo o alla violazione dell'obbligazione.
L'appellante non ha fornito, nel giudizio di secondo grado, elementi idonei a sovvertire tale ricostruzione, né ha indicato ulteriori atti interruttivi specificamente riferibili alla cartella in esame, diversi da quello già considerato in primo grado. Le ulteriori comunicazioni di intimazione prodotte dall'Ufficio, infatti, risultano intervenute solo dopo l'anno 2014 e dunque non incidono sul periodo precedente, che resta superiore al quinquennio.
Quanto alle sospensioni normative richiamate dall'appellante, il Collegio osserva che il primo giudice ne ha ritenuto l'irrilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione tra il 2008 e il 2014, e che l'appello non ha fornito elementi che indichino l'esistenza di provvedimenti sospensivi riferibili al periodo in cui la prescrizione si sarebbe maturata. Le sospensioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 risultano infatti ben successive al quinquennio già decorso e quindi non rilevanti ai fini del computo.
La motivazione del primo giudice risulta inoltre correttamente estesa anche al diritto annuale camerale, qualificato – sulla base della giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 22897 del 21 luglio 2022 – come tributo periodico soggetto a prescrizione quinquennale. Anche per tale voce risultava decorso il termine previsto, come accertato dal giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni, la conclusione del primo giudice, secondo cui gli interessi e le sanzioni relativi alla cartella n. 03720080006542091000 dovevano essere dichiarati prescritti, risulta conforme alle disposizioni normative applicabili e agli orientamenti giurisprudenziali in materia de qua, oltre ad essere coerente con l'accertamento di fatto in ordine al decorso del tempo e alla mancanza di atti interruttivi tempestivi.
Il motivo di appello, diretto a contestare tale statuizione, deve pertanto essere rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese, non risultando costituita nel presente grado alcuna altra parte ad eccezione dell'appellante.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LA DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 595/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo_1 CN
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03776202200000019000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per il Piemonte, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 118/2024 del 20/11/2023 depositata il 20.03.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cuneo, sez, 1, all'esito del giudizio Rg. N. 255/2022, non notificata, e per l'effetto Voglia rigettare l'originario ricorso in opposizione RG. 255/2022 in punto intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni contenuti nella cartella 03720080006542091000 confermando la validità ed efficacia della iscrizione ipotecaria impugnata per l'importo integrale di cui alla suddetta cartella;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha presentato ricorso in appello contro la sentenza n. 118/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo in data 20 novembre 2023 e depositata il 20 marzo 2024. Con tale decisione, il giudice di prime cure aveva accolto in minima parte il ricorso del contribuente, riducendo l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria originariamente disposta nei suoi confronti in relazione alla cartella relativa ad IRPEF, IRAP, IVA
e diritto annuale camerale per gli anni 2003, 2004 e 2005 – per la quale riteneva maturata la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni collegati a tale titolo, mentre l'importo del solo diritto annuale era stato azzerato unilateralmente dall'Ufficio.
Nel suo atto di impugnazione, l'Agenzia sostiene che la decisione contestata sarebbe errata poiché il Giudice avrebbe applicato un termine prescrizionale non corretto, ritenendo operante la prescrizione quinquennale, mentre – a dire dell'appellante – i crediti erariali relativi a imposte quali IRPEF, IRAP e IVA sarebbero soggetti non al termine breve previsto per le prestazioni periodiche, bensì alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., richiamando precedenti orientamenti di legittimità che escludono la natura periodica delle obbligazioni tributarie, fondandosi sull'autonomia dei singoli periodi d'imposta e sulla natura volta a volta determinata del debito fiscale.
La sentenza non avrebbe poi, secondo l'appellante, considerato correttamente gli atti interruttivi, tutti – secondo l'Agenzia – ritualmente notificati al contribuente.
Nell'elenco vengono richiamate varie comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e avvisi di intimazione risalenti agli anni 2014, 2015, 2019 e 2022, che – se valorizzati – impedirebbero il decorso di eventuali termini prescrizionali più brevi.
L'Agenzia richiama, inoltre ,le sospensioni dei termini disposte: – per l'emergenza Covid-19, tra marzo 2020
e agosto 2021 dalla legge di stabilità 2014, per il periodo 27 dicembre 2013 – 16 giugno 2014.
Tali sospensioni, secondo l'appellante, avrebbero inciso in modo determinante sul decorso del tempo, impedendo che potesse dichiararsi maturato il termine prescrizionale.
Un ulteriore motivo di doglianza riguarda, altresì, la definitività degli atti presupposti.
Poiché le cartelle esattoriali risultavano ritualmente notificate e non impugnate, l'Agenzia sostiene che il contribuente non avrebbe potuto sollevare eccezioni relative all'an della pretesa fiscale in occasione dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, essendo quest'ultima impugnabile solo per vizi propri.
Da ultimo, l'Agenzia richiama un profilo di natura sistematica, evidenziando la natura di titolo esecutivo del ruolo e la conseguente “novazione oggettiva” che ingloba nel titolo esattoriale tutte le obbligazioni originarie, così da rendere applicabile il termine prescrizionale decennale.
L'appellante conclude dunque chiedendo la riforma della sentenza e la conferma integrale dell'iscrizione ipotecaria per l'importo originario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e le censure dell'appellante, ritiene che l'impugnazione non possa trovare accoglimento nella parte in cui tende a negare l'intervenuta prescrizione degli accessori – interessi e sanzioni – contenuti nella cartella n. 03720080006542091000. La sentenza di primo grado, oggetto di gravame, aveva espressamente accertato che, con riferimento a tale cartella, l'unico atto interruttivo successivo alla notifica risalente al 3 novembre 2008 era rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 24 novembre 2014. Aveva quindi evidenziato come l'intervallo temporale compreso tra la notifica della cartella e tale atto interruttivo fosse superiore a cinque anni, e che tale dato temporale fosse sufficiente a far maturare la prescrizione degli importi qualificabili come accessori.
Il primo giudice aveva poi correttamente richiamato il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, gli interessi e le sanzioni iscritti a ruolo si prescrivono nel termine quinquennale. In particolare, la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla disciplina espressa:
– per le sanzioni, all'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997;
– per gli interessi, all'art. 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, che prevede la prescrizione quinquennale per le obbligazioni aventi carattere periodico.
Richiamava inoltre il precedente di legittimità Cass. ord. n. 7486 dell'8 marzo 2022, ribadendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui la pretesa trovi fondamento in una sentenza passata in giudicato, gli accessori non seguono la prescrizione decennale del credito principale ma sono soggetti all'ordinaria disciplina quinquennale. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che gli accessori non integrano un nuovo e autonomo accertamento tributario, ma rappresentano conseguenze aggiuntive – periodiche o sanzionatorie – collegate al decorso del tempo o alla violazione dell'obbligazione.
L'appellante non ha fornito, nel giudizio di secondo grado, elementi idonei a sovvertire tale ricostruzione, né ha indicato ulteriori atti interruttivi specificamente riferibili alla cartella in esame, diversi da quello già considerato in primo grado. Le ulteriori comunicazioni di intimazione prodotte dall'Ufficio, infatti, risultano intervenute solo dopo l'anno 2014 e dunque non incidono sul periodo precedente, che resta superiore al quinquennio.
Quanto alle sospensioni normative richiamate dall'appellante, il Collegio osserva che il primo giudice ne ha ritenuto l'irrilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione tra il 2008 e il 2014, e che l'appello non ha fornito elementi che indichino l'esistenza di provvedimenti sospensivi riferibili al periodo in cui la prescrizione si sarebbe maturata. Le sospensioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 risultano infatti ben successive al quinquennio già decorso e quindi non rilevanti ai fini del computo.
La motivazione del primo giudice risulta inoltre correttamente estesa anche al diritto annuale camerale, qualificato – sulla base della giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 22897 del 21 luglio 2022 – come tributo periodico soggetto a prescrizione quinquennale. Anche per tale voce risultava decorso il termine previsto, come accertato dal giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni, la conclusione del primo giudice, secondo cui gli interessi e le sanzioni relativi alla cartella n. 03720080006542091000 dovevano essere dichiarati prescritti, risulta conforme alle disposizioni normative applicabili e agli orientamenti giurisprudenziali in materia de qua, oltre ad essere coerente con l'accertamento di fatto in ordine al decorso del tempo e alla mancanza di atti interruttivi tempestivi.
Il motivo di appello, diretto a contestare tale statuizione, deve pertanto essere rigettato.
Nulla va disposto quanto alle spese, non risultando costituita nel presente grado alcuna altra parte ad eccezione dell'appellante.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese.