Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/03/2026, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5382 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Aversa, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
a) dell'ordinanza del Comune di Aversa n. -OMISSIS- del 14/07/2022, prot. n. -OMISSIS- del 14/07/2022, con la quale si « ordina ...di provvedere "ad horas" e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente previa comunicazione a questi Uffici - alla rimozione dei rifiuti sopra descritti, presenti sui citati terreni in Aversa alla Via -OMISSIS- », notificata a mezzo del servizio postale in data 20.08.2022;
b) ove occorrer possa della comunicazione prot. -OMISSIS--PM del 20 gennaio 2020, ancorché non conosciuta;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della s.a.s. ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente deduce di essere proprietaria di alcuni terreni nel Comune di Aversa, alcuni dei quali concessi in locazione mediante contratto di affitto agrario.
In data 20.08.2022 riceveva dal Comune di Aversa la notifica dell’ordinanza n. -OMISSIS-/2022 nella quale il Sindaco le ordinava di provvedere alla rimozione di rifiuti rinvenuti sulla particella -OMISSIS- di cui al foglio 1 del Catasto Terreni in via -OMISSIS-, sulla scorta degli accertamenti effettuati e così descritti: “in data 13-07-2022 è pervenuta nota del Comando di Polizia Municipale prot. n.-OMISSIS--PM del 20-01-2020 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord-Aversa nella quale è rappresentato quanto segue: "L'anno 2020 il giorno 15 del mese di gennaio alle ore 13,00 ad Aversa presso gli Uffici della Polizia Municipale, i sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria-Ten. R. Torero - Isp. F. Sparapano Ass. N. Sagliano, appartenenti al Comando in intestazione, per la persecuzione di reati ravvisabili riferivano che: in data 15-01-2020 alle ore 8,30 unitamente al personale dell'Esercito Italiano nell'ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in materia ambientale, si sono recati in Via -OMISSIS- in territorio del Comune di Aversa, presso l'area adibita impropriamente a deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L'Area oggetto di controllo è individuata nel rilievo aerofotogrammetrico allegato, identificata dalla visura del Catasto dei Terreni al foglio 1 particella -OMISSIS- di proprietà della ditta -OMISSIS- con sede in Capua e dal -OMISSIS- di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aversa con sede in Aversa, riportate in allegato. La suddetta area presenta un forte degrado ambientale e si estende per circa 60 mq., e risulta adibita impropriamente a deposito incontrollato di rifiuti eterogenei appoggiati sul suolo in modo incontrollato, di materiale plastico, parti di veicoli, pneumatici, lastre di cemento presumibilmente con componenti di amianto, guaina bituminosa e materiale di risulta, all'evidenza provenienti da costruzioni edili. Detti rifiuti si presentano in parte coperti dalla fitta vegetazione spontanea. Ad un esame visivo dei rifiuti era possibile attribuire i seguenti codici:
- metalli ferrosi codice CER 16017;
- componenti interno auto (tappezzeria imbottiture) codice CER 160119;
- pneumatici fuori uso codice CER 160103;
- metalli codice CER 200140;
- gomma codice CER 160122;
- parabrezza auto codice CER 160120;
- materiale da costruzione contenente amianto codice
CER 170601;
- miscuglio di scorie di cemento mattoni e simili codice CER 170103;
- guaine bituminose codice CER 170302;
- scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche codice CER 160213 ».
La ricorrente contesta che i rifiuti indicati nell’ordinanza siano mai stati presenti sull’area di sua proprietà e che i suddetti rifiuti siano riconducibili all’attività da essa esercitata.
Ha rilevato di aver chiesto un sopralluogo congiunto al Comune onde identificare con esattezza l’area su cui insistevano i rifiuti abbandonati e la loro consistenza, ma di non aver ricevuto risposta.
Ritenendo l’ordinanza illegittima, la ricorrente l’ha impugnata per i seguenti motivi:
1) difetto assoluto di attribuzione - carenza di potere – incompetenza - difetto dei presupposti – nullità dei provvedimenti impugnati e violazione di legge, nonché degli artt.21 septies della legge n.241/90 - violazione di legge ex art. 54 tuel ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti.
L’ordinanza n.-OMISSIS-/22 sarebbe illegittima per essere stata la emessa ai sensi dell’art.54, comma IV, del TUEL, piuttosto che ai sensi dell’art.50, comma V, dal Sindaco del Comune di Aversa. Essa è stata adottata a distanza di circa due anni e sei mesi dall’evento di abbandono e, pertanto, ne mancherebbero i presupposti di contingibilità e urgenza.
Inoltre sarebbe affetta da difetto di istruttoria, riferendosi ad un accertamento risalente al 20.01.2020, mentre alla data della sua adozione (14.07.2022) i rifiuti non sarebbero stati presenti sull’area.
Inoltre l’ordinanza sarebbe stata emessa in una materia estranea a quella per la quale l’art. 54 D.Lgs. 267/2000 prevede il ricorso a tale strumento.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, e in subordine dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/90; motivazione apparente, insufficiente e perplessa; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; contradditorietà; sviamento di potere.
L’ordinanza si fonderebbe su una situazione di pericolo per la salute solo presunta, mai accertata nella sua concretezza e correlata ad un accertamento eseguito due anni e mezzo prima, in assenza di un contraddittorio con la ricorrente.
L’ordine di rimozione "ad horas " e comunque non oltre 15 (quindici) giorni sarebbe stato impartito in assenza di verifiche preventive sulla situazione del sito, dando per certa la presenza al 14.07.2022 di rifiuti.
Il provvedimento sarebbe affetto da carenza di motivazione, non avendo il Comune di Aversa accertato la responsabilità della ricorrente nella produzione dei lamentati pregiudizi all'ambiente in violazione dei presupposti previsti dall’art. 192 D.Lgs. 152/06 per come interpretati dalla costante giurisprudenza sia amministrativa.
III) Violazione di legge - violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di pubblico interesse – sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione del principio dell’affidamento in buona fede – istruttoria carente e insufficiente.
Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere, anche sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede, essendosi la società dimostrata sempre disponibile a collaborare, segnalando gli sversamenti lungo la strada di collegamento tra il Comune di Aversa e quello di Frignano.
4) Violazione del giusto procedimento - violazione di legge (art. 7 della l. n.241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di motivazione - arbitrarietà - sviamento).
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 7 della l. 241/1990.
Si è costituito il Comune di Aversa, contestando nel merito la fondatezza delle avverse censure. Si è costituita anche la Prefettura di Caserta, depositando documentazione.
Parte ricorrente ha depositato il decreto di dissequestro dell’area emesso dal Tribunale di Napoli Nord, datato 11.10.2022, da cui emerge l’avvenuta riduzione in pristino stato dell’area.
All’esito dell’udienza straordinaria dedicata alla riduzione dell’arretrato del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Caserta, non essendo stato impugnato alcun atto imputabile al suo ambito di competenza.
2. Nel merito il ricorso è fondato. Con l’ordine impugnato il Comune di Aversa ha esercitato il potere previsto dall’art. 192 ( “Divieto di abbandono rifiuti ”), comma 3, d.lgs. 3 aprile2006, n. 152 ( “Norme in materia ambientale ”) per il quale: “Fatta salva l’applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
In base alla norma sopra richiamata, il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi anche al proprietario del fondo, sempre che, tuttavia, la violazione del divieto dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti gli sia imputabile a titolo di dopo o di colpa, adeguatamente accertata in contraddittorio dagli organi di controllo.
“La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in più occasioni, che la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorchè fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518; sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430; IV, 12 aprile 2018, n. 2195; sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; sez. IV, 1 aprile2016, n. 1301).
Si è aggiunto, altresì, che la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n.3518; sez. III, 1 dicembre 2017, n. 5632)” (così Consiglio di Stato, sez. V, 8.7.2019 n. 4781/2019).
Dall’esame del provvedimento impugnato non risulta alcuna motivazione in merito alle ragioni per le quali il Comune ha ritenuto sussistere la responsabilità della ricorrente nell’abbandono dei rifiuti sul suolo.
Nella motivazione, infatti, si riferisce solo della presenza di rifiuti pericolosi in un sopralluogo effettuato due anni e mezzo prima dell’epoca di adozione dell’ordinanza impugnata (l’accertamento risale al 20.01.2020, mentre l’ordinanza è datata 14.7.2022).
Né ad integrare la motivazione potrebbe valere il generico richiamo, contenuto nelle difese del Comune, alla giurisprudenza formatasi in materia, in ordine alle ipotesi in cui la colpa del proprietario può presumersi dall’omissione di misure idonee ad evitare l’ingresso di estranei nel fondo. In disparte l’inammissibilità di integrazioni postume della motivazione del provvedimento impugnato - che non contiene alcun cenno all’omissione di cautele da parte del proprietario - si tratta di riferimenti del tutto astratti e in alcun modo circostanziati rispetto alla fattispecie concreta.
3. Per le sopra esposte ragioni, il provvedimento deve essere annullato.
4. Le spese di lite sono poste a carico del Comune di Aversa e liquidate come da dispositivo, mentre sono compensate nei confronti della Prefettura, poiché carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per le ragioni di cui in motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Caserta.
Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti nei confronti della parte ricorrente. Spese compensate nei confronti della Prefettura di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
NN RI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.