TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/03/2026, n. 1549
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto assoluto di attribuzione, carenza di potere, incompetenza, difetto dei presupposti, nullità dei provvedimenti impugnati, violazione di legge, eccesso di potere

    Il provvedimento è annullato per le ragioni di cui in motivazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, e in subordine dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/90; motivazione apparente, insufficiente e perplessa; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; contraddittorietà; sviamento di potere.

    Il provvedimento è annullato perché manca la motivazione sulla responsabilità della ricorrente nell'abbandono dei rifiuti, non essendo stato adeguatamente accertato il suo dolo o colpa in contraddittorio. L'accertamento risale a due anni e mezzo prima dell'ordinanza.

  • Accolto
    Violazione di legge, violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità, carenza di pubblico interesse, sviamento, violazione del giusto procedimento, violazione del principio dell’affidamento in buona fede, istruttoria carente e insufficiente.

    Il provvedimento è annullato perché manca la motivazione sulla responsabilità della ricorrente nell'abbandono dei rifiuti, non essendo stato adeguatamente accertato il suo dolo o colpa in contraddittorio. L'accertamento risale a due anni e mezzo prima dell'ordinanza.

  • Accolto
    Violazione del giusto procedimento, violazione di legge (art. 7 della l. n.241/1990), eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento).

    Il provvedimento è annullato perché manca la motivazione sulla responsabilità della ricorrente nell'abbandono dei rifiuti, non essendo stato adeguatamente accertato il suo dolo o colpa in contraddittorio. L'accertamento risale a due anni e mezzo prima dell'ordinanza.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    Viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Caserta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/03/2026, n. 1549
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1549
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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