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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 vg promossa da:
Parte_1 C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. MONELLI EDOARDO
e
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. MONELLI
EDOARDO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove preferisce, con il solo obbligo di darne comunicazione all'altro a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni, prestandosi sin da ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
2) La casa familiare sita in Viale Gerolamo Marini n. 2, Sassuolo (MO), è assegnata al marito, con tutti gli arredi.
I coniugi convengono che la residenza del figlio, interpellato al riguardo, rimanga presso la casa paterna, già casa coniugale, così da agevolare il mantenimento di tutte le conoscenze e relazioni sino ad ora maturate.
3) I coniugi danno atto che il figlio, attualmente studente, è economicamente non autosufficiente. Ciascuno dei ricorrenti provvederà al suo mantenimento in forma diretta proporzionalmente ai propri redditi e tenuto conto della rispettiva capacità
di lavoro, anche domestico, allorché si troverà a convivere con questi e sino all'avvenuto raggiungimento della sua autonomia economica.
Valutate le rispettive capacità economiche dei coniugi e la collocazione del figlio i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento ordinario di
Per_1
4) Resta a carico del padre il 100% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Modena ad oggi vigente e di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email,
fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso alla madre che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibi-
zione.
Per_2 (da intendersi qui PIANO GENITORIALE PER IL FIGLI
richiamato il contenuto del documento 15)
5 Per_1 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e a decidere congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di esso nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della sua personalità e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6 Per_1 resta collocato prevalentemente presso la dimora paterna con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso di essa.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, la madre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati andandolo a prelevare presso il domicilio paterno il venerdì alle ore 19,00 per riaccompagnarlo il lunedì a scuola
(o presso l'abitazione paterna durante la pausa scolastica) alle ore 08,00 e tutti i mercoledì dalle 19,00 sino alle ore 08,00 del giorno successivo con le stesse modalità sopra indicate;
sette giorni durante le festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali comprensivi ad anni alternati del giorno di Natale o di Pasqua. Trascorrerà con la madre le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, con impegno a comunicare al marito entro il 31
maggio di ogni anno il periodo di ferie scelto.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Le parti convengono che il marito si farà carico di pagare il finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura tg FV015LZ e la quota annuale di frequentazione dello Sporting Club di Sassuolo anche per la moglie ed il figlio.
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, di aver provveduto alla divisione di tutti i beni in comunione, di avere definito ogni e qualsiasi pretesa o debenza economica a qualsiasi titolo tra di loro e dichiarano di rinunciare, come rinunciano, a qualsiasi altra loro richiesta di tale natura, e di non aver null'altro a pretendere, richiedere e/o reclamare, per qualsiasi titolo, causa e/o ragione.
9) Le spese per la procedura di separazione saranno integralmente a carico del marito."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 e Controparte_1 , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 ato a SCANDIANO (RE) il nata in [...] il 12/05/1980 [...] e Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo di procedere all'annotazione del 3.
presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008, atto n.70, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio