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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, 37 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.ANNULLAM. n. 25031015575464962 OPZ.CES.CREDITO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta relativo a interventi di efficientamento energetico, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini in data 14 marzo 2025. Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, in data 10 marzo 2025, aveva trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite intermediario abilitato, la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, relativa a spese sostenute per l'installazione di un impianto fotovoltaico per un importo complessivo di euro 10.220,00, con credito ceduto pari a euro 4.599,00.
L'Amministrazione finanziaria, dopo aver inizialmente sospeso gli effetti della comunicazione in data 11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 122-bis del D.L. 34/2020, ha successivamente proceduto all'annullamento con ricevuta del 14 marzo 2025, motivando genericamente che "la comunicazione protocollo
25031015575464692-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio".
L'Amministrazione finanziaria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la cessione del credito non rappresentava un'agevolazione ma una modalità opzionale di fruizione di del credito fiscale, e che pertanto la comunicazione del rifiuto non rientrerebbe nell'alveo degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È consolidato orientamento giurisprudenziale che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Come affermato dalla Cassazione, è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento della comunicazione di cessione del credito incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, impedendogli di fruire di una modalità agevolata di utilizzo del beneficio fiscale e costringendolo a sostenere l'intero costo dell'intervento per poi eventualmente recuperare la detrazione in dichiarazione, nei soli limiti peraltro, della sua capienza fiscale. Tale atto, pur non rientrando espressamente nelle tipologie elencate dall'art. 19, deve essere qualificato come diniego di agevolazione ai sensi della lett. h) del medesimo articolo, in quanto impedisce al contribuente di accedere a una forma di fruizione immediata del beneficio fiscale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
L'atto impugnato risulta viziato da grave difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente). La ricevuta di annullamento si limita a una dicitura standardizzata che non consente di comprendere le specifiche ragioni dell'annullamento. La generica affermazione che la comunicazione "non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati" non soddisfa il requisito di motivazione specifica richiesto dalla legge, non indicando quali siano i dati ritenuti incoerenti o irregolari né le ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione deve essere tale da consentire al destinatario dell'atto di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, la motivazione apparente non consente alcuna comprensione delle ragioni sostanziali dell'annullamento.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge poi che il ricorrente aveva diritto alla detrazione fiscale per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmi energetici mediante l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. La comunicazione di cessione del credito risulta regolarmente presentata entro i termini di legge e contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento. Non emergono dagli atti elementi che possano giustificare l'annullamento della comunicazione. Il ricorrente aveva sostenuto le spese per l'intervento e aveva diritto alla detrazione fiscale del 50% dell'importo, pari a euro 5.110,00. La cessione di euro 4.599,00, corrispondente ai 9/10 della detrazione spettante, appare pienamente legittima e conforme alla disciplina vigente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione di efficacia della comunicazione di cessione del credito.
Le spese processuali, considerata la natura della controversia e la oggettiva complessità della normativa sulla cessione del credito di cui al D.L. 34/2020, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara efficace la comunicazione di cessione dei 9/10 del credito fiscale, maturato a seguito di installazione di impianto fotovoltaico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, 37 47923 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV.ANNULLAM. n. 25031015575464962 OPZ.CES.CREDITO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta relativo a interventi di efficientamento energetico, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini in data 14 marzo 2025. Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, in data 10 marzo 2025, aveva trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite intermediario abilitato, la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, relativa a spese sostenute per l'installazione di un impianto fotovoltaico per un importo complessivo di euro 10.220,00, con credito ceduto pari a euro 4.599,00.
L'Amministrazione finanziaria, dopo aver inizialmente sospeso gli effetti della comunicazione in data 11 marzo 2025 ai sensi dell'art. 122-bis del D.L. 34/2020, ha successivamente proceduto all'annullamento con ricevuta del 14 marzo 2025, motivando genericamente che "la comunicazione protocollo
25031015575464692-000001 è stata lavorata da istruttoria e non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, effettuati comparando tali dati con quelli presenti in Anagrafe tributaria e rilevanti ai fini della maturazione del beneficio".
L'Amministrazione finanziaria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che la cessione del credito non rappresentava un'agevolazione ma una modalità opzionale di fruizione di del credito fiscale, e che pertanto la comunicazione del rifiuto non rientrerebbe nell'alveo degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È consolidato orientamento giurisprudenziale che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Come affermato dalla Cassazione, è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt.
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento della comunicazione di cessione del credito incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente, impedendogli di fruire di una modalità agevolata di utilizzo del beneficio fiscale e costringendolo a sostenere l'intero costo dell'intervento per poi eventualmente recuperare la detrazione in dichiarazione, nei soli limiti peraltro, della sua capienza fiscale. Tale atto, pur non rientrando espressamente nelle tipologie elencate dall'art. 19, deve essere qualificato come diniego di agevolazione ai sensi della lett. h) del medesimo articolo, in quanto impedisce al contribuente di accedere a una forma di fruizione immediata del beneficio fiscale. Il ricorso deve quindi essere dichiarato ammissibile.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
L'atto impugnato risulta viziato da grave difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente). La ricevuta di annullamento si limita a una dicitura standardizzata che non consente di comprendere le specifiche ragioni dell'annullamento. La generica affermazione che la comunicazione "non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati" non soddisfa il requisito di motivazione specifica richiesto dalla legge, non indicando quali siano i dati ritenuti incoerenti o irregolari né le ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione deve essere tale da consentire al destinatario dell'atto di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, la motivazione apparente non consente alcuna comprensione delle ragioni sostanziali dell'annullamento.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge poi che il ricorrente aveva diritto alla detrazione fiscale per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmi energetici mediante l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. La comunicazione di cessione del credito risulta regolarmente presentata entro i termini di legge e contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento. Non emergono dagli atti elementi che possano giustificare l'annullamento della comunicazione. Il ricorrente aveva sostenuto le spese per l'intervento e aveva diritto alla detrazione fiscale del 50% dell'importo, pari a euro 5.110,00. La cessione di euro 4.599,00, corrispondente ai 9/10 della detrazione spettante, appare pienamente legittima e conforme alla disciplina vigente.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione di efficacia della comunicazione di cessione del credito.
Le spese processuali, considerata la natura della controversia e la oggettiva complessità della normativa sulla cessione del credito di cui al D.L. 34/2020, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara efficace la comunicazione di cessione dei 9/10 del credito fiscale, maturato a seguito di installazione di impianto fotovoltaico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.