Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
CO MARINARO Presidente FR TARGIA Consigliere– relatore Anna EL RE nel giudizio iscritto al n. 2595 del registro di segreteria sul conto giudiziale del consegnatario dei beni mobili del comune di Nova Levante, per l’esercizio 2023;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere FR IA, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 33/2025 il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario dei beni mobili, per l’esercizio 2023, del comune di Nova Levante ed iscritto al n. 2595 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso ai fini di una pronuncia in ordine alla procedibilità.
Al riguardo, ha segnalato che il conto risulta compilato d’Ufficio, non reca la sottoscrizione di alcun compilatore (requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c.), riporta unicamente l’annotazione “emesso d’ufficio” ed è stato trasmesso senza la previa effettuazione degli adempimenti previsti dall’art. 614, lett. b) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiararsi improcedibile il conto in esame, seppur per motivazioni diverse.
In particolare, faceva presente che nella fattispecie in esame si configura un’ipotesi di debito di vigilanza e non già di custodia, con la conseguente inapplicabilità delle regole in materia di rendicontazione giudiziale.
Al fine, richiamava l’art. 6, comma 1, del dPR n. 254 del 2002, in base al quale “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debiti di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, nonché i successivi artt. 10, 11 e 12 del medesimo regolamento che distinguono gli agenti contabili per debito di custodia, tenuti alla resa del conto giudiziale, dagli agenti amministrativi per debito di vigilanza, con meri obblighi di rendicontazione amministrativa.
5. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto del consegnatario di beni mobili, reso d’ufficio, non firmato, parificato e non approvato.
Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile (ex multis Sez. giur. Marche n. 52 del 2025) ha avuto modo di chiarire la differenza esistente tra i consegnatari con “debito di custodia” e quelli con “debito di vigilanza”. I primi, ovvero coloro che gestiscono un magazzino o deposito di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione, hanno la materiale disponibilità del bene e sono, pertanto, tenuti a rendere il conto giudiziale. Chi ha un “debito di vigilanza”, invece, è responsabile della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e della gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio; si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sez. giur. Piemonte, n. 302 del 2021; Sez. giur. Calabria, n. 213 del 2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sez. giur. Trentino-Alto Adige, n. 53 del 2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sez. giur. Toscana, n. 3 del 2017).
Nel caso all’esame, il Collegio, esaminati i beni indicati nel conto e ritenuto che gli stessi siano in uso agli uffici per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito, ritiene che il consegnatario abbia un mero “obbligo di vigilanza”, con la conseguenza che vengono meno i presupposti per la resa del conto giudiziale.
6. Per completezza, la Sezione, pur ritenendo dirimente quanto sopra esposto, ritiene di dovere evidenziare che, anche qualora il conto all’esame avesse i connotati del conto giudiziale, lo stesso sarebbe comunque improcedibile, difettando della necessaria sottoscrizione ad opera di chi lo ha redatto e la sua approvazione.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto del consegnatario dei beni mobili del comune di Nova Levante, per l’esercizio 2023.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’estensore Il presidente
FR IA CO MA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il giorno
01/12/2025 Il Funzionario OV De DI
(firmato digitalmente)