Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 7 settembre 1959, relativo al personale stagionale o avventizio dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 7 settembre 1959, relativo al personale stagionale o avventizio dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.