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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1737/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1737/2017
TRA
difeso dall'avv. CAMPISI SALVATORE Parte_1
ES
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, TT Paonessa, PI CP_1
Pompameo
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 settembre 2017 da , Parte_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 1392017003866402000, emessa per il recupero della somma complessiva di € 163,74 a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 2016 e 2017; CP_1
1 2. Si è costituita l' (già , Controparte_3 Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto concerne le questioni relative alla formazione e all'estinzione del credito, di competenza esclusiva dell'ente impositore, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituito altresì l' , il quale ha dedotto che, in base all'art. 12, comma 3, CP_1 del D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro o il titolare di posizione assicurativa è tenuto a comunicare all'Istituto la cessazione dell'attività, e che, nel caso di specie, nessuna comunicazione risulta pervenuta. La cartella opposta attiene, infatti, al pagamento della rata premio polizza automezzi parcheggiati anno 2016, con scadenza 16 febbraio 2016, nonché alle relative sanzioni civili per omesso versamento con scadenza 10 luglio 2017.
*****
4. Parte ricorrente ha dedotto di essere pensionata e di non svolgere alcuna attività lavorativa sin dal mese di gennaio 2007, contestando pertanto la legittimità della cartella di pagamento impugnata, fondata su presunti contributi dovuti all per CP_1 gli anni 2016-2017.
5. L'opposizione è infondata.
6. Dalla documentazione prodotta dall' risulta che la ricorrente non ha mai CP_1 comunicato formalmente la cessazione dell'attività assicurata, come prescritto dall'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui “i datori di lavoro e gli esercenti attività soggette all'assicurazione sono tenuti a comunicare la cessazione dell'attività all'Istituto assicuratore”.
7. In mancanza di tale comunicazione, l'obbligazione contributiva permane, non potendo l'Istituto essere posto a conoscenza del venir meno del rischio assicurato.
8. Pertanto, correttamente l' ha iscritto a ruolo e richiesto il pagamento della rata CP_1 premio per l'anno 2016, con le relative sanzioni per omesso pagamento.
9. Deve inoltre ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall' Controparte_5
circa il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di ente
[...] meramente esecutore della riscossione, privo di competenza in ordine alla sussistenza
2 del credito contributivo (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 4516/2012; Cass. civ., sez. lav.,
n. 21105/2018).
10. Ne consegue il rigetto del ricorso.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla modesta entità del credito e alla natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [Nome
Ricorrente] avverso la cartella di pagamento n. 1392017003866402000,
• Rigetta il ricorso;
•Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 09/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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