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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5049 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1990, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanna Angela Francesca Patteri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serrenti, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2) Le minori ed verranno affidate ad entrambi i genitori secondo la Per_2 modalità dell'affido condiviso e abiteranno presso l'abitazione familiare con la madre alla quale la casa sarà assegnata.
3) Le minori vedranno il padre tre pomeriggi a settimana nei giorni che saranno concordati secondo le esigenze di studio delle stesse;
il padre vedrà inoltre le minori a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Trascorreranno le vacanze natalizie (dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore) e pasquali secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo continuativo di 15 giorni.
Tale suddivisione potrà esser modificata tenuto conto delle esigenze delle figlie e dei genitori.
4) Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti delle ragazzine con i rispettivi familiari (nonni, zii e cugini) e con i familiari dell'altro coniuge. Pag. 2 di 3 CP_ 5) Il sig. si impegna a versare per il mantenimento delle figlie la somma di € 100,00 per ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indice ISTAT.
CP_ Il sig. si impegna inoltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e a versare la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento per la coniuge cui continuerà inoltre a versare per intero l'importo dell'assegno unico attualmente pari ad € 475,00.
6) Il pagamento delle rate dei due finanziamenti sarà suddiviso fra i coniugi, di talché la signora si occuperà di sostenere per intero l'importo della Pt_1 rata pari a € 75,00 e contribuirà nella misura di € 235,00 al pagamento della rata di € 470,00.
7) La casa familiare sarà assegnata alla signora . Parte_1
8) I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e dovranno mantenere un regolare canale di comunicazione nell'interesse delle minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5049 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1990, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanna Angela Francesca Patteri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serrenti, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_ 2) Le minori ed verranno affidate ad entrambi i genitori secondo la Per_2 modalità dell'affido condiviso e abiteranno presso l'abitazione familiare con la madre alla quale la casa sarà assegnata.
3) Le minori vedranno il padre tre pomeriggi a settimana nei giorni che saranno concordati secondo le esigenze di studio delle stesse;
il padre vedrà inoltre le minori a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Trascorreranno le vacanze natalizie (dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore) e pasquali secondo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo continuativo di 15 giorni.
Tale suddivisione potrà esser modificata tenuto conto delle esigenze delle figlie e dei genitori.
4) Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti delle ragazzine con i rispettivi familiari (nonni, zii e cugini) e con i familiari dell'altro coniuge. Pag. 2 di 3 CP_ 5) Il sig. si impegna a versare per il mantenimento delle figlie la somma di € 100,00 per ciascuna, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indice ISTAT.
CP_ Il sig. si impegna inoltre a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e a versare la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento per la coniuge cui continuerà inoltre a versare per intero l'importo dell'assegno unico attualmente pari ad € 475,00.
6) Il pagamento delle rate dei due finanziamenti sarà suddiviso fra i coniugi, di talché la signora si occuperà di sostenere per intero l'importo della Pt_1 rata pari a € 75,00 e contribuirà nella misura di € 235,00 al pagamento della rata di € 470,00.
7) La casa familiare sarà assegnata alla signora . Parte_1
8) I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e dovranno mantenere un regolare canale di comunicazione nell'interesse delle minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3