CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/12/2025, n. 41282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41282 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41282 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di ND OB;
rilevato che l'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto due motivi di doglianza deducendo: -violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
ritenuto che il primo motivo non è manifestamente infondato ma il relativo esame è precluso essendo intervenuta estinzione del reato ascritto all'imputato per decorrenza del termine di prescrizione i che va dichiarata in questa sede. Dalla ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito emerge che la ricezione, da parte di ND, dell'assegno indicato in imputazione come di provenienza delittuosa, è avvenuta D epoca] in epoca anteriore e prossima al 7 agosto 2025, sicchè - considerato che non è contestata recidiva e tenuto conto delle intervenute cause interruttive, nonché della assenza di cause sospensive ex lege- il termine massimo di anni 10 ( 8 + 1/4) è maturato in data 6 agosto 2025. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 4 novembre 2025 ore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41282 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di ND OB;
rilevato che l'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto due motivi di doglianza deducendo: -violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
ritenuto che il primo motivo non è manifestamente infondato ma il relativo esame è precluso essendo intervenuta estinzione del reato ascritto all'imputato per decorrenza del termine di prescrizione i che va dichiarata in questa sede. Dalla ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito emerge che la ricezione, da parte di ND, dell'assegno indicato in imputazione come di provenienza delittuosa, è avvenuta D epoca] in epoca anteriore e prossima al 7 agosto 2025, sicchè - considerato che non è contestata recidiva e tenuto conto delle intervenute cause interruttive, nonché della assenza di cause sospensive ex lege- il termine massimo di anni 10 ( 8 + 1/4) è maturato in data 6 agosto 2025. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 4 novembre 2025 ore La Presidente