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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9417/2019, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Parte_1
Mancaniello, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensionistica.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/09/2019, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15202586 con decorrenza 1.8.2004, vantando una contribuzione effettiva e figurativa post pensionamento da lavoro dipendente regolarmente accreditata CP_ per il periodo dall'1/08/2004 al 5/04/2009; che a seguito di istanza l' le riconosceva il supplemento pensionistico, con decorrenza 1/05/2010, per un totale di 40 settimane e di un montate pari ad euro
3.203,71, giusta modello TE08 del 06/05/2010 allegato agli atti;
che erroneamente nel calcolo del supplemento da parte dell' non era stata conteggiata, ai sensi degli artt. 8 L. n. 155/1981 e 40 L. CP_1
n. 183/2010, la contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione, di malattia, di maternità e di congedi parentali;
che in data 2/07/2019 aveva presentato una nuova domanda di riliquidazione del CP_ supplemento, rigettata dall' il successivo 5/07/2019; che, invero, le spettava un montante contributivo complessivo pari ad euro 10.814,13, con una quota pensionistica mensile di supplemento pari ad euro 45,84, in luogo dell'importo mensile perequabile corrisposto dall'Istituto pari ad euro 13,58, con una differenza mensile perequabile di euro 32,26, a partire dal 1°/05/2010, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo sino al soddisfo, come indicato nei conteggi allegati al ricorso.
Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento sulla prestazione cat. IO n. 152025586 ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 155/1981 in CP_1 stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione del montante, a partire dall'01.05.2010; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.05.2010, della differenza mensile perequabile di €.32,26, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di supplemento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la legittimità e la fondatezza delle argomentazioni avverse e ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 14.5.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile: è in atti la risposta dell' di reiezione della domanda di CP_1 supplemento, del 5.7.2019, in cui si fa espresso riferimento alla domanda amministrativa del 2.7.2019.
3. Quanto alla decadenza, si condividono i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha pagina 2 di 7 sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”
(Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est.
Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una sanzione di tipo soltanto procedimentale>n. 376; Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
d.p.r. 639/70, ma ne integra il contenuto e il significato, per cui non è agevole l'osmosi fra le due disposizioni;
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003,
n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun pagina di> rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat.
SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345;
“situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha
“espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
3.1 Nel caso di specie, è pacifico che l'assegno cat. IO n. 15202586, intestato alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidato con decorrenza 1.8.2004.
Considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 9.9.2019, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 9.9.2016-9.9.2019 (come anche riconosciuto dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta del 28.2.2025).
4. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.
4.1 Occorre in primo luogo considerare che la contribuzione figurativa della quale la parte ricorrente reclama l'errato riconoscimento riguarda le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009. Tanto si evince dai conteggi analitici affoliati al fascicolo di parte. pagina 4 di 7 4.2 Trattasi, quanto agli anni 2006, 2007 e 2008, di disoccupazione agricola.
Può quindi richiamarsi la disposizione di cui all'art. 1 del DPR n. 1049/1970 'Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli'. Tale norma, - dopo aver stabilito al comma 1 che “ai lavoratori agricoli spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del r.d. 24 settembre 1940 n 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”- al comma successivo stabilisce che “la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate”.
In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore, occorre tener conto, da un lato, di un tetto massimo di
270 giornate e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per poi operare la differenza tra le prime (ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate.
4.3 Ciò posto, nel caso di specie la differenza per l'anno 2006 e per l'anno 2008 la differenza è pari a 78
(270 – 102 – 90 giornate di trattamento speciale = 78, non superiore a 180) e per l'anno 2007 è pari a 76
(270-104-90 giornate di trattamento speciale), ragion per cui il conteggio operato dall' ai fini CP_1 dell'accredito dei contributi figurativi risulta corretto, senza che possa essere ulteriormente vantato alcunchè.
4.4 Quanto all'anno 2008, ad ogni buon conto, va precisato che l' , nella memoria difensiva, ha CP_1 riconosciuto come dovuta anche la “contribuzione relativa all'anno 2008 per 102 giornate” e che “alla ricorrente spettano anziché 40 settimane 60 settimane, nello specifico:
102 + 104 + 102 = 308 x 0,19259 = 59,31 settimane che arrotondate in eccesso sono pari a 60 settimane (doc. 4).
Da tale ultima ricostituzione da cui risulta al 1.5.2010 un supplemento di pensione pari a
€ 20,0474 contro le già pagate € 13,5795, e quindi per un differenziale pari a € 6,4679.
Quest'ultimo scaturisce da un montante pari a € 4729,6379”.
Va quindi sicuramente considerato il buon diritto di a tale differenziale, anche in Parte_1 assenza di specifiche contestazioni spiegate sul quantum dalla predetta.
pagina 5 di 7 4.5 Quanto alla contribuzione accreditata per malattia, relativa all'anno 2009, è corretta l'impostazione dell'Ente contenuta nella comparsa di costituzione: “l'indennità di malattia non può essere riconosciuta a supplemento quando non si è lavorato nemmeno un giorno nell'anno in cui si è verificato l'evento morboso, come precisato dal messaggio n. 17/2003 (doc. 1) e dalla circolare dell'Istituto n. 95/2006 (doc. 2) la quale ribadisce che ai già CP_1 pensionati non compete il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, anche se la malattia inizia entro il termine di copertura assicurativa (due mesi, o 60 giorni se il conteggio è più favorevole, dalla cessazione del rapporto di lavoro).
In sostanza, la limitazione opera nei confronti dei soggetti già titolari di un trattamento pensionistico al momento della cessazione del rapporto di lavoro nonché di quelli che cessano l'attività per pensionamento o comunque per acquisizione di un trattamento di quiescenza. Avuto riguardo infatti alla funzione dell'indennità di malattia, di compensare la perdita della retribuzione causata dall'evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro, la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza. l'indennità di malattia non può essere riconosciuta a supplemento quando non si è lavorato nemmeno un giorno nell'anno in cui si è verificato l'evento morboso, come precisato dal messaggio n. 17/2003 (doc. 1) e dalla circolare dell'Istituto n. 95/2006 (doc. 2) la quale ribadisce che CP_1 ai già pensionati non compete il diritto all'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, anche se la malattia inizia entro il termine di copertura assicurativa (due mesi, o 60 giorni se il conteggio è più favorevole, dalla cessazione del rapporto di lavoro). In sostanza, la limitazione opera nei confronti dei soggetti già titolari di un trattamento pensionistico al momento della cessazione del rapporto di lavoro nonché di quelli che cessano l'attività per pensionamento o comunque per acquisizione di un trattamento di quiescenza. Avuto riguardo infatti alla funzione dell'indennità di malattia, di compensare la perdita della retribuzione causata dall'evento morboso che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro, la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza”.
Nell'anno 2009, del resto, non risulta prestata alcuna attività lavorativa da parte della ricorrente.
5. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il parziale accoglimento del ricorso e, per effetto del riconosciuto diritto ad un differenziale di € 6,4679 mensile perequabile (montante pari ad € CP_ 4.729,6379), la conseguente condanna dell' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma mensile perequabile di euro 6,4679, con decorrenza 9.9.2016, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
5. La sostanziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 9417/2019 proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. IO n. 15202586, come in motivazione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma mensile perequabile di euro €
6,4679, quale differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato, con decorrenza
9.9.2016, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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