Articolo 3 della Legge 4 agosto 1965, n. 1027
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 settembre 1965
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Versione
1 gennaio 1976
Art. 3. ((Per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.
A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.
Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso e' prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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