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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240011834223000 C.U.T. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: il dott. nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'ADE-R di Benevento e notificata in data 06.02.2025, relativa all'omesso versamento del contributo unificato dovuto per l'annualità 2022.
La pretesa tributaria ammonta complessivamente ad euro 793,30.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo, in particolare, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la sproporzione tra le spese di notifica e le sanzioni, evidenziando come il contributo unificato originariamente dovuto fosse pari ad euro 252, con superamento, quindi, del limite della soglia del 70%.
L'istante deduce, inoltre, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, l'omessa sottoscrizione dei ruoli, nonché l'irritualità della notifica degli atti presupposti.
Il MEF si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti non rientranti nella propria competenza.
Parimenti, l'ADE-R si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti estranei alle proprie attribuzioni. Nel merito, il resistente ha evidenziato che il contribuente ha presentato istanza di rateizzazione in data 10.04.2025, così riconoscendo la fondatezza del credito e rendendo infondate le contestazioni sulla pretesa tributaria.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
Le sanzioni devono essere annullate, atteso il superamento della soglia massima del 70% prevista dal d. lgs. n. 87/2024.
Le ulteriori doglianze di merito svolte dal contribuente non possono essere accolte, in considerazione dell'istanza di rateizzazione presentata dal medesimo, che integra riconoscimento del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 389/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240011834223000 C.U.T. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: il dott. nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'ADE-R di Benevento e notificata in data 06.02.2025, relativa all'omesso versamento del contributo unificato dovuto per l'annualità 2022.
La pretesa tributaria ammonta complessivamente ad euro 793,30.
Il ricorrente censura l'atto impugnato deducendo, in particolare, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la sproporzione tra le spese di notifica e le sanzioni, evidenziando come il contributo unificato originariamente dovuto fosse pari ad euro 252, con superamento, quindi, del limite della soglia del 70%.
L'istante deduce, inoltre, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, l'omessa sottoscrizione dei ruoli, nonché l'irritualità della notifica degli atti presupposti.
Il MEF si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti non rientranti nella propria competenza.
Parimenti, l'ADE-R si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti estranei alle proprie attribuzioni. Nel merito, il resistente ha evidenziato che il contribuente ha presentato istanza di rateizzazione in data 10.04.2025, così riconoscendo la fondatezza del credito e rendendo infondate le contestazioni sulla pretesa tributaria.
All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.
Le sanzioni devono essere annullate, atteso il superamento della soglia massima del 70% prevista dal d. lgs. n. 87/2024.
Le ulteriori doglianze di merito svolte dal contribuente non possono essere accolte, in considerazione dell'istanza di rateizzazione presentata dal medesimo, che integra riconoscimento del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese.