Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2026, proposto da Leroy ME Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la revoca
del decreto ingiuntivo n. 335 in data 14 novembre 2025, con cui è stato ingiunto all’opponente di corrispondere all’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive l’importo di euro 229.004,65, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo, entro quaranta giorni dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. MA MI.
TT e IT
La presente controversia si inserisce in un più ampio contenzioso avente ad oggetto la determinazione e la spettanza degli oneri concessori dovuti per la realizzazione di una grande struttura di vendita da parte della società Leroy ME Italia S.r.l. in zona industriale del Comune di Catania.
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026, la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335 del 14 novembre 2025, con il quale le è stato ordinato di corrispondere all’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (SA) l’importo di € 229.004,65, oltre interessi legali.
A sostegno dell’opposizione, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’inesigibilità del credito azionato in via monitoria. Ha ricostruito la complessa vicenda processuale, evidenziando come, in base alle sentenze di questo Tribunale n. 2529/2023 e n. 265/2025, il suo obbligo di pagamento nei confronti dell’SA fosse condizionato alla preventiva e integrale restituzione, da parte del Comune di Catania, delle somme indebitamente percepite a titolo di oneri concessori. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, tale restituzione non era ancora avvenuta per l’intero, il credito azionato dall’SA non poteva considerarsi attuale né esigibile.
Con memoria depositata in data 13 aprile 2026, la ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Comune di Catania ha provveduto all’integrale restituzione delle somme dovute e che, di conseguenza, essa stessa ha corrisposto all’SA l’importo ingiunto. Ha inoltre allegato un atto, sottoscritto in data 27 marzo 2026, con cui l’SA avrebbe rinunciato al decreto ingiuntivo. Sulla base di tali circostanze, la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L’SA non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono intervenuti il pagamento della somma capitale oggetto del decreto ingiuntivo e il deposito di un atto denominato “rinuncia al d.i.” da parte dell’opposto.
Tuttavia, l’esame di tale atto non consente di addivenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente.
Il documento, infatti, non contiene una rinuncia inequivocabile al decreto ingiuntivo nella sua interezza. In esso si fa specifico riferimento alla rinuncia ai soli interessi legali, a fronte dell’avvenuto pagamento della sorte capitale, e si menziona, altresì, una presunta rinuncia della società opponente al giudizio di opposizione, che non risulta formalmente agli atti.
L’ambiguità del contenuto dell’atto non permette di dichiarare la cessazione della materia del contendere, né di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, la dichiarazione contenuta nella memoria della ricorrente, con cui si dà atto del soddisfacimento della pretesa e si chiede la definizione del giudizio, pur non potendo essere qualificata come formale rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., costituisce un atto univoco dal quale si desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito dell’opposizione.
L’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia, di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Nel caso di specie, l’avvenuto pagamento e la successiva richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere manifestano in modo evidente il venir meno dell'interesse della società opponente a ottenere una pronuncia sulla fondatezza o meno della propria opposizione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di giudizio, in ragione della particolare modalità di definizione della controversia, si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
MA MI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA MI | IE LL |
IL SEGRETARIO