Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).