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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/11/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2776/2020 del R.G.A.C. pendente tra nuova denominazione di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Milano, c.so Magenta n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona dai quali è rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti attrice e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della sito in , via Enrico Fermi n. Pt_3 CP_1
15, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, come da procura allegata in atti convenuta
Oggetto: responsabilità contrattuale/arricchimento senza causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 30.11.2020 adiva il tribunale di Parte_2
ER chiedendo la condanna della al pagamento, salvo diverso accertamento, Parte_4 delle seguenti somme: € 1.731.268,06 per sorte capitale;
€ 269.207,88 per interessi moratori su sorte capitale, salvo l'ulteriore importo dovuto per interessi anatocistici su interessi moratori;
€
25.720 quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
d.lgs. n. 231/2002; € 175.295,55 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale anzidetta, salvo l'ulteriore importo dovuto per interessi anatocistici;
€ 25.080 quale ulteriore importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
d.lgs. n. 231/2002.
In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta a corrispondere le somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
A fondamento della domanda allegava: che, in qualità di cessionaria del credito vantato da società terze quale corrispettivo per forniture e servizi, la convenuta le era debitrice per € 1.731.268,06; che la convenuta non contestava né l'ammontare dei crediti né l'erogazione dei servizi;
che, alla data del
17.11.2020, sulla somma appena richiamata aveva diritto agli interessi moratori maturati e maturandi, pari a € 269.207,88, nonché ai relativi ulteriori interessi anatocistici;
che, in ragione del mancato pagamento di n. 643 fatture il cui credito era stato oggetto di cessione, vantava € 25.720 quale importo dovuto a titolo del risarcimento del danno;
che, in qualità di cessionaria di ulteriori crediti rappresentati in singole fatture e per i quali erano già maturati gli interessi moratori, indicati successivamente in note di debito, le erano dovuti ulteriori € 175.295,55, nonché i relativi interessi anatocistici;
che, ricevute le note di debito e avanzata la relativa intimazione di pagamento, la convenuta nulla contestava;
che, in ragione del mancato pagamento di n. 627 fatture, indicate nelle note di debito, le erano dovuti a titolo di risarcimento del danno ulteriori € 25.080. Part Si costituiva la eccependo, in via preliminare, che il pagamento delle fatture si riferiva a prestazioni intercorse tra il 2011 e il 2020 e che tutti i crediti precedenti al 20 novembre 2015 (5 anni prima della notifica dell'atto di citazione) erano prescritti per decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 c.c.
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice poiché i rapporti tra la
SL di ER e le società che avevano emesso le fatture azionate da erano Parte_2 regolati da accordi di pagamento sottoscritti dalle parti in base ai quali le cessioni dei crediti imponevano l'indicazione del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso per ciascuna fattura all'interno del portale regionale, senza possibilità di frazionamento tra più soggetti cessionari o mandatari all'incasso e senza la possibilità per i cessionari o mandatari all'incasso di cedere nuovamente i crediti o concedere mandati all'incasso in relazione agli stessi per il periodo in esso previsto;
inoltre,
l'inopponibilità della cessione derivava dal mancato rispetto dell'articolo 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo n. 2248 del 1865 allegato E che richiede l'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda per mancata prova dell'esistenza dell'asserito credito e perché parte delle prestazioni indicate erano già state pagate;
il mancato rispetto degli accordi di pagamento in relazione ai tassi e alla decorrenza degli interessi;
la mancata prova che il pagamento fosse avvenuto in ritardo;
la mancanza di costituzione in mora, obbligatoria in relazione ai debiti pecuniari della PA;
il fatto che in base agli accordi di pagamento era esclusa la capitalizzazione degli interessi;
l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento per difetto di Part sussidiarietà e perché con la sottoscrizione degli accordi di pagamento la aveva ben delineato l'ambito degli esborsi previsti, stabilendo, in accordo con la controparte, un tetto di spesa in adempimento ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche. Infine, contestava la richiesta di interessi ex D.L.vo 231/02, la debenza della somma di € 40 ex art. 6 del medesimo Part D.L.vo, e chiedeva a condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc o quanto meno concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
La causa è stata rinviata numerose volte per trattative tra le parti volte a raggiungere un bonario componimento della vicenda e il 29 novembre 2022 parte attrice ha dato atto del raggiungimento di un accordo avente ad oggetto una parte dei crediti azionati con il giudizio a cui, di conseguenza, ha rinunciato indicando per ciascuna somma la fattura oggetto della suddetta rinuncia.
Successivamente, acquisiti i documenti prodotti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2024 e rimessa sul ruolo affinché venisse fatta chiarezza sui fatti posti a fondamento della pretesa creditoria e all'udienza del 25 giugno 2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Con la memoria conclusionale l'attrice ha ridotto la pretesa ad € 541.220,40 per sorte capitale, in considerazione dei pagamenti intervenuti in corso di giudizio.
La decisione viene presa in base al motivo più liquido e la domanda va rigettata per carenza di allegazione e prova.
Con l'atto di citazione parte attrice ha chiesto il pagamento di fatture relative alla prestazione di beni e servizi erogati da diverse imprese alla azienda unità sanitaria locale di tra il 2014 e il 2020 CP_1 di cui ella si sarebbe resa cessionaria e ha supportato la domanda mediante allegazione di due elenchi riepilogativi, uno relativo alle fatture e l'altro alle note di debito per interessi di mora, collazionati in relazione al credito asseritamente vantato da ciascun creditore cedente precisando che l'elenco dei crediti è stato compilato “mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che Part aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo.” (doc.
3 e 4 allegato alla citazione); inoltre, ha allegato alla citazione i contratti di cessione, ma senza neppure specificare nell'atto introduttivo il nome delle singole società cedenti e si è riservata genericamente di produrre in corso di causa le fatture e la documentazione comprovante il rapporto contrattuale tra l'ente e le società fornitrici e quella relativa all'erogazione delle forniture e dei servizi.
Con la prima memoria ex articolo 183 comma 6 cpc parte attrice ha prodotto, suddivisi per ciascuna società fornitrice cedente, un nuovo elenco riepilogativo delle fatture e delle somme asseritamente dovute dalla convenuta;
una serie di lettere con solleciti di pagamento prive di allegati e alcune cartelle genericamente denominate “15 contratti capitale” che nella memorie vengono descritte come contenenti “doc. 15 i seguenti ulteriori documenti suddivisi per ciascuna società fornitrice cedente: le fatture di cui al doc. 11, i contratti/ordinativi di fornitura tra esse e la “
[...]
", nonché la documentazione comprovante l'esecuzione delle Controparte_1 forniture/prestazioni”.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 26 ottobre 2024 con cui questo giudice chiedeva di offrire “elementi certi in ordine alle fatture di cui si chiede il pagamento, che vanno raggruppate in base all'anno e per cui vanno indicati:
1. Il nome del fornitore;
2. La delibera di aggiudicazione e il contratto intercorso con la;
3. L' eventuale accordo intercorso Controparte_1 con l'azienda sanitaria per la gestione delle modalità di pagamento;
4. Il contratto di cessione del credito;
5. Eventuali pagamenti da parte del cedente con specifica indicazione, per ciascuno, di documentazione giustificativa” parte attrice si è limitata a ridepositare tutta la documentazione già prodotta precisando che essa era suddivisa per società cedenti e anno di emissione delle fatture secondo il seguente indice:
1. ABBOTT 2015
2. ABBOTT 2016
3. ABBOTT 2017
4. ABBOTT 2018
5. ABBOTT 2019
6. 2017 CP_2
7. 2018 CP_2
8. 2019 CP_2
9. 2020 CP_2
10. BAXTER 2009
11. BAXTER 2014
12. CP_3
13. BAXTER 2016
14. BAXTER 2017
15. BAXTER 2018
16. BAXTER 2019
17. BAXTER 2020
18. BECKMAN 2013
19. BECKMAN 2014
20. BECKMAN 2015
21. BECKMAN 2019
22. BECKMAN 2020
23. BECTON 2019
24. BECTON 2020
25. BIOMERIEUX 2007
26. BIOMERIEUX 2008
27. BIOMERIEUX 2009
28. BRACCO 2019
29. CODIFI 2017
30. CODIFI 2018
31. CODIFI 2019
32. CODIFI 2020
33. 2015 Controparte_4
34. EB NEURO 2011
35. ECO 2019 CP_5 36. ECO 2020 CP_5
37. ENI 2013
38. ENI 2016
39. GADA 2020
40. 2013 CP_6
41. 2014 CP_6
42. 2015 CP_6
43. 2016 CP_6
44. 2017 CP_6
45. 2018 CP_6
46. 2019 CP_6
47. 2020 CP_6
48. 2014 CP_7
49. 2016 CP_7
50. CP_8
51. 2014 Controparte_9
52. 2017 Controparte_9
53. 2018 Controparte_9
54. Controparte_10
55. Controparte_11
56. 2018 CP_12
57. 2019 CP_12
58. ICU MEDICAL 2015
59. INTER PHARMACI 2017
60. JANSSEN 2017
61. Controparte_13
62. 2017 CP_13
63. 2018 CP_13
64. 015 CP_14
65. 016 CP_14
66. 017 CP_14
67. 018 CP_14
68. 020 CP_14
69. MERCK 2017 Pt_6
70. 2019 CP_15
71. 2013 CP_16
72. 2014 CP_16 73. 2015 CP_16
74. 2016 CP_16
75. Controparte_17
76. Controparte_18
77. 2017 CP_19
78. 2018 CP_19
79. Controparte_20
80. 2017 CP_21
81. 2018 CP_21
82. NACATUR 2018
83. 2020 CP_22
84. OLYMPUS 2015
85. OLYMPUS 2016
86. OLYMPUS 2018
87. OLYMPUS 2019
88. OLYMPUS 2020
89. ORTHOFIX 2009
90. ORTHOFIX 2010
91. 2014 CP_23
92. 2015 CP_23
93. 2018 CP_23
94. 2019 CP_23
95. OTSUKA 2016
96. OTSUKA 2019
97. 2014 CP_24
98. 2015 CP_24
99. 2016 CP_24
100. 2017 CP_24
101. 2018 CP_24
102. Controparte_25
103. 2017 CP_26
104. 2018 CP_26
105. 2019 CP_26
106. PI FA 2018
107. PI FA 2019
108. PI 2020 Em_1
109. 2020 Email_2 110. TAKEDA 2016
111. TAKEDA 2017
112. TELEFLEX 2018
113. VIATRIS – EX PFIZER ESTABILISHED – 2019
114. ZIMMER BIOMET 2018
115. Controparte_27
Infine, alla comparsa conclusionale è stato allegato un elenco riepilogativo delle fatture, il cui ammontare è stato ridotto a € 541.220,40 per sorte capitale.
Orbene, i documenti giustificativi delle pretese creditorie sono stati prodotti in cartelle zippate individuate con il nome della società cedente;
all'interno delle suddette cartelle sono stati prodotti i contratti di cessione dei crediti redatti con scrittura privata autenticata da notaio e le fatture e in alcune di esse è inserita altra documentazione quali atti di gara, delibere della Regione Lazio di aggiudicazione di gare di appalto per farmaci e attrezzature medicali, accordi quadro e convenzioni, ordinativi di merce e documenti di trasporto e però non vi è nessuna allegazione idonea a dimostrare in che modo i suddetti documenti valgano a fondare la pretesa creditoria.
In particolare, rispetto a ogni singolo contratto di cessione non vi è alcuna chiara allegazione del Part contratto che il cedente ha stipulato con la delle delibere amministrative che lo hanno preceduto, della specifica merce ordinata e del suo collegamento con le fatture prodotte.
Pertanto, la documentazione prodotta è inammissibile e non idonea poiché “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio
(art.163, terzo comma, n.5, cod.proc.civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art.74 disp. att. cod.proc.civ. e comunicato alle altre parti ex art.87 disp. att. cod.proc.civ.” (cfr Sez.
1, Ordinanza n. 19006 del 2022).
In ogni caso è onere dell'attore spiegare in maniera dettagliata il contenuto della documentazione di cui assume la valenza probatoria e la tesi difensiva che essa supporta, mentre nella specie gli atti difensivi contengono solo l'indicazione delle somme asseritamente dovute e rinviano all'allegato A, contenente l'elenco delle fatture azionate per ciascun creditore, e ad un numero elevatissimo di documenti, costituiti da contratti di cessione dei crediti, fatture, atti di gara della Regione Lazio determine regionali, ordinativi, il cui contenuto e il cui collegamento con le aziende che avrebbero Part contratto con la on viene illustrato.
In tal modo si demanda di fatto al giudice la ricostruzione delle vicende e dei fatti che fondano la pretesa creditoria senza considerare che invece il compito del giudice è sì quello di decidere sulla base della documentazione prodotta che però deve essere specificamente menzionata e illustrata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato. Non spetta, infatti. al giudice il compito di “trovare” la documentazione eventualmente rilevante, cercandola nel fascicolo processuale confusamente composto e in alcun modo puntualmente illustrato a sostegno della tesi difensiva, sicché il rinvio generico e indistinto ad un elenco auto composto di fatture e ai documenti contenuti nelle cartelle, distinte con il solo nome del cedente, senza esplicitazione puntuale del contenuto di ciascuna di esse e della sua rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica, induce a ritenere la domanda sfornita di prova.
In senso contrario non può valere il fatto che nel corso del giudizio le parti hanno parzialmente composto la vicenda, riducendo il valore del credito, poiché tale circostanza non conferma la fondatezza di quanto si ritiene ancora asseritamente dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 già osì decide: Parte_2
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 35.000 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in ER il 16 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2776/2020 del R.G.A.C. pendente tra nuova denominazione di in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Milano, c.so Magenta n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona dai quali è rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti attrice e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale della sito in , via Enrico Fermi n. Pt_3 CP_1
15, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, come da procura allegata in atti convenuta
Oggetto: responsabilità contrattuale/arricchimento senza causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 30.11.2020 adiva il tribunale di Parte_2
ER chiedendo la condanna della al pagamento, salvo diverso accertamento, Parte_4 delle seguenti somme: € 1.731.268,06 per sorte capitale;
€ 269.207,88 per interessi moratori su sorte capitale, salvo l'ulteriore importo dovuto per interessi anatocistici su interessi moratori;
€
25.720 quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
d.lgs. n. 231/2002; € 175.295,55 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale anzidetta, salvo l'ulteriore importo dovuto per interessi anatocistici;
€ 25.080 quale ulteriore importo forfettario a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 co. 2
d.lgs. n. 231/2002.
In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta a corrispondere le somme a titolo di ingiustificato arricchimento.
A fondamento della domanda allegava: che, in qualità di cessionaria del credito vantato da società terze quale corrispettivo per forniture e servizi, la convenuta le era debitrice per € 1.731.268,06; che la convenuta non contestava né l'ammontare dei crediti né l'erogazione dei servizi;
che, alla data del
17.11.2020, sulla somma appena richiamata aveva diritto agli interessi moratori maturati e maturandi, pari a € 269.207,88, nonché ai relativi ulteriori interessi anatocistici;
che, in ragione del mancato pagamento di n. 643 fatture il cui credito era stato oggetto di cessione, vantava € 25.720 quale importo dovuto a titolo del risarcimento del danno;
che, in qualità di cessionaria di ulteriori crediti rappresentati in singole fatture e per i quali erano già maturati gli interessi moratori, indicati successivamente in note di debito, le erano dovuti ulteriori € 175.295,55, nonché i relativi interessi anatocistici;
che, ricevute le note di debito e avanzata la relativa intimazione di pagamento, la convenuta nulla contestava;
che, in ragione del mancato pagamento di n. 627 fatture, indicate nelle note di debito, le erano dovuti a titolo di risarcimento del danno ulteriori € 25.080. Part Si costituiva la eccependo, in via preliminare, che il pagamento delle fatture si riferiva a prestazioni intercorse tra il 2011 e il 2020 e che tutti i crediti precedenti al 20 novembre 2015 (5 anni prima della notifica dell'atto di citazione) erano prescritti per decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 c.c.
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice poiché i rapporti tra la
SL di ER e le società che avevano emesso le fatture azionate da erano Parte_2 regolati da accordi di pagamento sottoscritti dalle parti in base ai quali le cessioni dei crediti imponevano l'indicazione del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso per ciascuna fattura all'interno del portale regionale, senza possibilità di frazionamento tra più soggetti cessionari o mandatari all'incasso e senza la possibilità per i cessionari o mandatari all'incasso di cedere nuovamente i crediti o concedere mandati all'incasso in relazione agli stessi per il periodo in esso previsto;
inoltre,
l'inopponibilità della cessione derivava dal mancato rispetto dell'articolo 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo n. 2248 del 1865 allegato E che richiede l'adesione dell'amministrazione interessata.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda per mancata prova dell'esistenza dell'asserito credito e perché parte delle prestazioni indicate erano già state pagate;
il mancato rispetto degli accordi di pagamento in relazione ai tassi e alla decorrenza degli interessi;
la mancata prova che il pagamento fosse avvenuto in ritardo;
la mancanza di costituzione in mora, obbligatoria in relazione ai debiti pecuniari della PA;
il fatto che in base agli accordi di pagamento era esclusa la capitalizzazione degli interessi;
l'insussistenza dell'ingiustificato arricchimento per difetto di Part sussidiarietà e perché con la sottoscrizione degli accordi di pagamento la aveva ben delineato l'ambito degli esborsi previsti, stabilendo, in accordo con la controparte, un tetto di spesa in adempimento ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche. Infine, contestava la richiesta di interessi ex D.L.vo 231/02, la debenza della somma di € 40 ex art. 6 del medesimo Part D.L.vo, e chiedeva a condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc o quanto meno concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
La causa è stata rinviata numerose volte per trattative tra le parti volte a raggiungere un bonario componimento della vicenda e il 29 novembre 2022 parte attrice ha dato atto del raggiungimento di un accordo avente ad oggetto una parte dei crediti azionati con il giudizio a cui, di conseguenza, ha rinunciato indicando per ciascuna somma la fattura oggetto della suddetta rinuncia.
Successivamente, acquisiti i documenti prodotti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2024 e rimessa sul ruolo affinché venisse fatta chiarezza sui fatti posti a fondamento della pretesa creditoria e all'udienza del 25 giugno 2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Con la memoria conclusionale l'attrice ha ridotto la pretesa ad € 541.220,40 per sorte capitale, in considerazione dei pagamenti intervenuti in corso di giudizio.
La decisione viene presa in base al motivo più liquido e la domanda va rigettata per carenza di allegazione e prova.
Con l'atto di citazione parte attrice ha chiesto il pagamento di fatture relative alla prestazione di beni e servizi erogati da diverse imprese alla azienda unità sanitaria locale di tra il 2014 e il 2020 CP_1 di cui ella si sarebbe resa cessionaria e ha supportato la domanda mediante allegazione di due elenchi riepilogativi, uno relativo alle fatture e l'altro alle note di debito per interessi di mora, collazionati in relazione al credito asseritamente vantato da ciascun creditore cedente precisando che l'elenco dei crediti è stato compilato “mediante l'indicazione di: i) nominativo della società che Part aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod. Identificativo Cedente”), ii) numero, iii) data di emissione, iv) data di scadenza, v) importo originario, vi) importo residuo.” (doc.
3 e 4 allegato alla citazione); inoltre, ha allegato alla citazione i contratti di cessione, ma senza neppure specificare nell'atto introduttivo il nome delle singole società cedenti e si è riservata genericamente di produrre in corso di causa le fatture e la documentazione comprovante il rapporto contrattuale tra l'ente e le società fornitrici e quella relativa all'erogazione delle forniture e dei servizi.
Con la prima memoria ex articolo 183 comma 6 cpc parte attrice ha prodotto, suddivisi per ciascuna società fornitrice cedente, un nuovo elenco riepilogativo delle fatture e delle somme asseritamente dovute dalla convenuta;
una serie di lettere con solleciti di pagamento prive di allegati e alcune cartelle genericamente denominate “15 contratti capitale” che nella memorie vengono descritte come contenenti “doc. 15 i seguenti ulteriori documenti suddivisi per ciascuna società fornitrice cedente: le fatture di cui al doc. 11, i contratti/ordinativi di fornitura tra esse e la “
[...]
", nonché la documentazione comprovante l'esecuzione delle Controparte_1 forniture/prestazioni”.
A seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 26 ottobre 2024 con cui questo giudice chiedeva di offrire “elementi certi in ordine alle fatture di cui si chiede il pagamento, che vanno raggruppate in base all'anno e per cui vanno indicati:
1. Il nome del fornitore;
2. La delibera di aggiudicazione e il contratto intercorso con la;
3. L' eventuale accordo intercorso Controparte_1 con l'azienda sanitaria per la gestione delle modalità di pagamento;
4. Il contratto di cessione del credito;
5. Eventuali pagamenti da parte del cedente con specifica indicazione, per ciascuno, di documentazione giustificativa” parte attrice si è limitata a ridepositare tutta la documentazione già prodotta precisando che essa era suddivisa per società cedenti e anno di emissione delle fatture secondo il seguente indice:
1. ABBOTT 2015
2. ABBOTT 2016
3. ABBOTT 2017
4. ABBOTT 2018
5. ABBOTT 2019
6. 2017 CP_2
7. 2018 CP_2
8. 2019 CP_2
9. 2020 CP_2
10. BAXTER 2009
11. BAXTER 2014
12. CP_3
13. BAXTER 2016
14. BAXTER 2017
15. BAXTER 2018
16. BAXTER 2019
17. BAXTER 2020
18. BECKMAN 2013
19. BECKMAN 2014
20. BECKMAN 2015
21. BECKMAN 2019
22. BECKMAN 2020
23. BECTON 2019
24. BECTON 2020
25. BIOMERIEUX 2007
26. BIOMERIEUX 2008
27. BIOMERIEUX 2009
28. BRACCO 2019
29. CODIFI 2017
30. CODIFI 2018
31. CODIFI 2019
32. CODIFI 2020
33. 2015 Controparte_4
34. EB NEURO 2011
35. ECO 2019 CP_5 36. ECO 2020 CP_5
37. ENI 2013
38. ENI 2016
39. GADA 2020
40. 2013 CP_6
41. 2014 CP_6
42. 2015 CP_6
43. 2016 CP_6
44. 2017 CP_6
45. 2018 CP_6
46. 2019 CP_6
47. 2020 CP_6
48. 2014 CP_7
49. 2016 CP_7
50. CP_8
51. 2014 Controparte_9
52. 2017 Controparte_9
53. 2018 Controparte_9
54. Controparte_10
55. Controparte_11
56. 2018 CP_12
57. 2019 CP_12
58. ICU MEDICAL 2015
59. INTER PHARMACI 2017
60. JANSSEN 2017
61. Controparte_13
62. 2017 CP_13
63. 2018 CP_13
64. 015 CP_14
65. 016 CP_14
66. 017 CP_14
67. 018 CP_14
68. 020 CP_14
69. MERCK 2017 Pt_6
70. 2019 CP_15
71. 2013 CP_16
72. 2014 CP_16 73. 2015 CP_16
74. 2016 CP_16
75. Controparte_17
76. Controparte_18
77. 2017 CP_19
78. 2018 CP_19
79. Controparte_20
80. 2017 CP_21
81. 2018 CP_21
82. NACATUR 2018
83. 2020 CP_22
84. OLYMPUS 2015
85. OLYMPUS 2016
86. OLYMPUS 2018
87. OLYMPUS 2019
88. OLYMPUS 2020
89. ORTHOFIX 2009
90. ORTHOFIX 2010
91. 2014 CP_23
92. 2015 CP_23
93. 2018 CP_23
94. 2019 CP_23
95. OTSUKA 2016
96. OTSUKA 2019
97. 2014 CP_24
98. 2015 CP_24
99. 2016 CP_24
100. 2017 CP_24
101. 2018 CP_24
102. Controparte_25
103. 2017 CP_26
104. 2018 CP_26
105. 2019 CP_26
106. PI FA 2018
107. PI FA 2019
108. PI 2020 Em_1
109. 2020 Email_2 110. TAKEDA 2016
111. TAKEDA 2017
112. TELEFLEX 2018
113. VIATRIS – EX PFIZER ESTABILISHED – 2019
114. ZIMMER BIOMET 2018
115. Controparte_27
Infine, alla comparsa conclusionale è stato allegato un elenco riepilogativo delle fatture, il cui ammontare è stato ridotto a € 541.220,40 per sorte capitale.
Orbene, i documenti giustificativi delle pretese creditorie sono stati prodotti in cartelle zippate individuate con il nome della società cedente;
all'interno delle suddette cartelle sono stati prodotti i contratti di cessione dei crediti redatti con scrittura privata autenticata da notaio e le fatture e in alcune di esse è inserita altra documentazione quali atti di gara, delibere della Regione Lazio di aggiudicazione di gare di appalto per farmaci e attrezzature medicali, accordi quadro e convenzioni, ordinativi di merce e documenti di trasporto e però non vi è nessuna allegazione idonea a dimostrare in che modo i suddetti documenti valgano a fondare la pretesa creditoria.
In particolare, rispetto a ogni singolo contratto di cessione non vi è alcuna chiara allegazione del Part contratto che il cedente ha stipulato con la delle delibere amministrative che lo hanno preceduto, della specifica merce ordinata e del suo collegamento con le fatture prodotte.
Pertanto, la documentazione prodotta è inammissibile e non idonea poiché “quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio
(art.163, terzo comma, n.5, cod.proc.civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art.74 disp. att. cod.proc.civ. e comunicato alle altre parti ex art.87 disp. att. cod.proc.civ.” (cfr Sez.
1, Ordinanza n. 19006 del 2022).
In ogni caso è onere dell'attore spiegare in maniera dettagliata il contenuto della documentazione di cui assume la valenza probatoria e la tesi difensiva che essa supporta, mentre nella specie gli atti difensivi contengono solo l'indicazione delle somme asseritamente dovute e rinviano all'allegato A, contenente l'elenco delle fatture azionate per ciascun creditore, e ad un numero elevatissimo di documenti, costituiti da contratti di cessione dei crediti, fatture, atti di gara della Regione Lazio determine regionali, ordinativi, il cui contenuto e il cui collegamento con le aziende che avrebbero Part contratto con la on viene illustrato.
In tal modo si demanda di fatto al giudice la ricostruzione delle vicende e dei fatti che fondano la pretesa creditoria senza considerare che invece il compito del giudice è sì quello di decidere sulla base della documentazione prodotta che però deve essere specificamente menzionata e illustrata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato. Non spetta, infatti. al giudice il compito di “trovare” la documentazione eventualmente rilevante, cercandola nel fascicolo processuale confusamente composto e in alcun modo puntualmente illustrato a sostegno della tesi difensiva, sicché il rinvio generico e indistinto ad un elenco auto composto di fatture e ai documenti contenuti nelle cartelle, distinte con il solo nome del cedente, senza esplicitazione puntuale del contenuto di ciascuna di esse e della sua rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica, induce a ritenere la domanda sfornita di prova.
In senso contrario non può valere il fatto che nel corso del giudizio le parti hanno parzialmente composto la vicenda, riducendo il valore del credito, poiché tale circostanza non conferma la fondatezza di quanto si ritiene ancora asseritamente dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 già osì decide: Parte_2
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 35.000 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in ER il 16 novembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi