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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 7531/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Genbnari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.06.2025 da 1) Signor Parte_1 nato il [...] a [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Andrea Sartirana, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Signora , Parte_2 nata il [...] a [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Moriggi, presso il quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Busnago (MB) in data 15.05.1999, (anno 1999, atto n. 3, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 679 del 27.01.2025 del Tribunale di NO (passata in giudicato in data 27.01.2025), con i seguenti figli: 1.- (maggiorenne), cod. fisc. , nata il [...] a Parte_3 C.F._3
Segrate, cittadina italiana, 2.- (minorenne), cod. fisc. nata il [...] a [...], Parte_4 C.F._4 cittadina italiana,
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra i coniugi, Signori Parte_1
e , celebrato con rito concordatario in data 15.05.1999 in Busnago,
[...] Parte_2 registrato negli atti dello Stato Civile di quel Comune, al numero 3, parte 2, sezione A anno 1999;
- ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni competenti di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento e ai successivi incombenti di legge;
- relativamente alla figlia minore dei Ricorrenti, confermare le condizioni di Parte_4 affidamento congiunto e condiviso, di collocamento e di mantenimento diretto e paritetico stabilite all'interno della sentenza di separazione n. 679/2025 del Tribunale di NO, da intendersi qui richiamate e integralmente trascritte;
- confermare l'attribuzione della casa familiare, sita in Pessano con Bornago, Via Don Gnocchi n. 22, al Signor Parte_1
- dichiarare che, per concorde volontà dei coniugi, entrambi gli odierni Ricorrenti hanno già disciplinato ogni tipo di pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a chiedere o pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio, passata, presente e futura, ivi comprese eventuali reciproche pretese divorzili;
- dichiarare la compensazione delle spese del presente procedimento di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Busnago in data 15.05.1999 tra i Signori e , Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busnago (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pessano con Bornago (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in NO, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG