Articolo 4 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 3Articolo 5
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1 marzo 1967
Art. 4. (Il presidente della Cassa)

Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.
Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e puo' essere rieletto.
Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.
Il presidente e' coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e' sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967