Art. 4. (Il presidente della Cassa)
Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.
Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e puo' essere rieletto.
Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.
Il presidente e' coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e' sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.
Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e puo' essere rieletto.
Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.
Il presidente e' coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e' sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.