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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2227/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MESCHIARI MASSIMILIANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 13.01.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. cronol. 143/2021 del 20/01/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere a sé e quindi rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di assegni di mantenimento a titolo personale.
2) Il figlio è maggiorenne, autonomo economicamente e ha già provveduto a costruirsi un Per_1 personale progetto di vita, tanto da non essere più convivente con nessuno dei genitori;
ragione per cui nulla si chiede in tema di mantenimento ordinario e straordinario del figlio.
3) L'abitazione familiare, sita in Modena, alla Via Fausta Massolo civ. 110, meglio, definita infra, è in proprietà superficiaria tra le odierne parti, in ragione di una metà pro indiviso ciascuno e, in sede di omologa della separazione, fu assegnata alla SI.ra affinché questa la abitasse con il figlio, Pt_2 all'epoca ancora convivente e non economicamente indipendente. Stante quanto riportato al precedente punto 2 e concordemente accettato dalle odierne parti la SI.ra rinuncia Pt_2 espressamente e inderogabilmente con la sottoscrizione del presente ricorso all'assegnazione della casa famigliare, con richiesta di revoca quindi dell'assegnazione medesima.
4) Peraltro, ai fini della complessiva definizione dei rapporti patrimoniali attualmente in essere tra i coniugi divorziandi i SI.ri e determinano quanto segue: la SI.ra cede Pt_1 Pt_2 Parte_2
a titolo oneroso al SI. la quota di una metà pro-indiviso di propria pertinenza della Parte_1 proprietà superficiaria sull'immobile già adibito a casa familiare sito in Modena alla Via Fausta
Massolo civ. 110 così meglio individuato:
- Proprietà superficiaria di porzione di fabbricato condominiale sito in Modena, Via Fausta Massolo
n. 110, costruito su appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Modena (lotto n. 3 del
Comparto PEEP n. 31 ), concesso in diritto di superficie per la durata di anni novantanove, Pt_3 prorogabili per un ulteriore periodo di anni novantanove, in virtù di convenzione per atto Notaio in data 9 settembre 2010 rep. n. 52027/8709 registrata in Modena il 15/09/2010 al n. Persona_2 part. 14860, costituita da:
pagina 2 di 4 - - appartamento (n.5 – interno 5) al piano primo, composto di soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, rispostiglio e balcone, confinante con ragioni di terzi, vano scala, area cortiliva
- - soffitta (n.5 – interno 5) al piano terzo (sottotetto), confinante con stenditoio comune, ragioni di terzi , corridoio comune;
- - autorimessa (n. 5 – interno 5) al piano primo sottostrada, confinante con ragioni di terzi, vano scala, corsia di manovra.
Dati catastali: Catasto fabbricati di Modena, Foglio 197, mappali:
- 318 subalterno 9 zona censuaria 3 categoria A/ 2 classe 2 vani 5,5 rendita € 596,51 Via Fausta
Massolo n. 110 piano 1-3 interno 5 (appartamento e soffitta);
- 318 subalterno 18 zona censuaria 3 categoria C/6 classe 8 mq 14 rendita € 48.44 Via Fausta
Massolo n. 110 piano S1.
Il prezzo convenuto di comune accordo per la cessione / acquisto della quota di un mezzo pro indiviso
è di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), da intendersi appunto riferito alla sola quota compravenduta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 27/02/1985 n. 52
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria depositata in catasto;
- la SI.ra alienante la sua quota, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i Parte_2 dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il terreno su cui sorge il fabbricato di cui fa parte la quota di immobile trasferita, concesso in diritto di superficie dal Comune di Modena, è identificato al Catasto terreni di Modena, Foglio 197, con il Mappale 318 di are 11.46.
La SI.ra alienante, rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_2
5) Le parti, specificando di voler usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 l. 74/1987, si impegnano a dare formale sanzione a quanto determinato nel precedente punto 4) a mezzo stipula di atto pubblico di vendita a ministero Notaio scelto dalla parte acquirente, atto per la stipula del quale la parte acquirente stessa si onererà di ogni costo.
6) Le spese della presente procedura saranno a carico del SI. Ciò premesso i Parte_1 ricorrenti, dando atto che non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”. pagina 3 di 4 - rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 18/09/1993 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 388 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2227/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MESCHIARI MASSIMILIANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 13.01.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto n. cronol. 143/2021 del 20/01/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere a sé e quindi rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di assegni di mantenimento a titolo personale.
2) Il figlio è maggiorenne, autonomo economicamente e ha già provveduto a costruirsi un Per_1 personale progetto di vita, tanto da non essere più convivente con nessuno dei genitori;
ragione per cui nulla si chiede in tema di mantenimento ordinario e straordinario del figlio.
3) L'abitazione familiare, sita in Modena, alla Via Fausta Massolo civ. 110, meglio, definita infra, è in proprietà superficiaria tra le odierne parti, in ragione di una metà pro indiviso ciascuno e, in sede di omologa della separazione, fu assegnata alla SI.ra affinché questa la abitasse con il figlio, Pt_2 all'epoca ancora convivente e non economicamente indipendente. Stante quanto riportato al precedente punto 2 e concordemente accettato dalle odierne parti la SI.ra rinuncia Pt_2 espressamente e inderogabilmente con la sottoscrizione del presente ricorso all'assegnazione della casa famigliare, con richiesta di revoca quindi dell'assegnazione medesima.
4) Peraltro, ai fini della complessiva definizione dei rapporti patrimoniali attualmente in essere tra i coniugi divorziandi i SI.ri e determinano quanto segue: la SI.ra cede Pt_1 Pt_2 Parte_2
a titolo oneroso al SI. la quota di una metà pro-indiviso di propria pertinenza della Parte_1 proprietà superficiaria sull'immobile già adibito a casa familiare sito in Modena alla Via Fausta
Massolo civ. 110 così meglio individuato:
- Proprietà superficiaria di porzione di fabbricato condominiale sito in Modena, Via Fausta Massolo
n. 110, costruito su appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Modena (lotto n. 3 del
Comparto PEEP n. 31 ), concesso in diritto di superficie per la durata di anni novantanove, Pt_3 prorogabili per un ulteriore periodo di anni novantanove, in virtù di convenzione per atto Notaio in data 9 settembre 2010 rep. n. 52027/8709 registrata in Modena il 15/09/2010 al n. Persona_2 part. 14860, costituita da:
pagina 2 di 4 - - appartamento (n.5 – interno 5) al piano primo, composto di soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, rispostiglio e balcone, confinante con ragioni di terzi, vano scala, area cortiliva
- - soffitta (n.5 – interno 5) al piano terzo (sottotetto), confinante con stenditoio comune, ragioni di terzi , corridoio comune;
- - autorimessa (n. 5 – interno 5) al piano primo sottostrada, confinante con ragioni di terzi, vano scala, corsia di manovra.
Dati catastali: Catasto fabbricati di Modena, Foglio 197, mappali:
- 318 subalterno 9 zona censuaria 3 categoria A/ 2 classe 2 vani 5,5 rendita € 596,51 Via Fausta
Massolo n. 110 piano 1-3 interno 5 (appartamento e soffitta);
- 318 subalterno 18 zona censuaria 3 categoria C/6 classe 8 mq 14 rendita € 48.44 Via Fausta
Massolo n. 110 piano S1.
Il prezzo convenuto di comune accordo per la cessione / acquisto della quota di un mezzo pro indiviso
è di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), da intendersi appunto riferito alla sola quota compravenduta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 27/02/1985 n. 52
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria depositata in catasto;
- la SI.ra alienante la sua quota, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i Parte_2 dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il terreno su cui sorge il fabbricato di cui fa parte la quota di immobile trasferita, concesso in diritto di superficie dal Comune di Modena, è identificato al Catasto terreni di Modena, Foglio 197, con il Mappale 318 di are 11.46.
La SI.ra alienante, rinuncia espressamente all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_2
5) Le parti, specificando di voler usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 l. 74/1987, si impegnano a dare formale sanzione a quanto determinato nel precedente punto 4) a mezzo stipula di atto pubblico di vendita a ministero Notaio scelto dalla parte acquirente, atto per la stipula del quale la parte acquirente stessa si onererà di ogni costo.
6) Le spese della presente procedura saranno a carico del SI. Ciò premesso i Parte_1 ricorrenti, dando atto che non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”. pagina 3 di 4 - rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 18/09/1993 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1993 Atto n. 388 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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