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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1556 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sestu (CA) in via Cagliari 135, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Monica Tascedda , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...], residente in [...]nella CP_1
Via Soleminis n. 31, codice fiscale elettivamente domiciliato in Sanluri C.F._2
(SU) nella Via Rossini n. 4 presso lo studio l'Avv. Maria Cauli, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - autorizzare i coniugi a vivere separatamente - assegnare alla Signora la casa coniugale che vi abiterà con i figli, Parte_1
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- disporre a carico del Sig. un CP_1
contributo al mantenimento dei figli, pari ad € 150,00 per ciascuno e di € 100,00, in favore della moglie. - i coniugi si scambiano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto. - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, , al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari,
affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. - con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione.”
Nell'interesse della parte resistente: “Nel merito, in via principale - pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
- accertare e dichiarare che la separazione è CP_1 Parte_1
addebitabile alla signora;
- rigettare la richiesta di contributo al mantenimento di figli Parte_1
e in quanto entrambi maggiorenni e in grado di reperire un'occupazione che gli Per_1 Per_2
consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
- disporre che nessun contributo per il mantenimento sia dovuto alla signora , in quanto la stessa gode di redditi propri;
- Parte_1
disporre che la casa coniugale, di proprietà dei Signori e , rimanga Parte_2 Parte_3
nella disponibilità del signor per viverci unitamente al figlio fintanto che CP_1 Per_1
questi non troverà una occupazione lavorativa che gli consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di non accogliere le conclusioni come sopra formulate - pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
- rigettare la richiesta di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio formulata dalla - 7 - signora in quanto lo stesso vive stabilmente presso Per_2 Parte_1
l'abitazione della nonna materna ed è maggiorenne ed economicamente indipendente;
- disporre che il signor versi un assegno di mantenimento alla signora , nella CP_1 Parte_1
misura non superiore ad euro 100,00 o la diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa;
- disporre che la casa coniugale, di proprietà della signora e , rimanga nella Parte_2 Parte_3
disponibilità del signor per viverci unitamente al figlio al sostentamento CP_1 Per_1
del quale provvederà il resistente, fintanto che questi non troverà una occupazione lavorativa che gli consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 13 marzo 2024, la signora ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con l'assegnazione a sé della casa coniugale, nella quale avrebbe continuato ad abitare insieme ai figli, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse posto a carico del coniuge, un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 150,00 per ciascuno, CP_1
nonché un assegno di euro 100,00 a proprio favore.
A fondamento della propria domanda, la signora ha allegato di avere contratto matrimonio con Pt_1
il signor a Sestu (CA) il 10 ottobre 1998 e che dall'unione sono nati due figli, CP_1 Per_1
(Cagliari, 31 maggio 1999) e (San Gavino Monreale, 7 luglio 2004). Ha riferito che la Per_2
comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è progressivamente deteriorata fino a sfociare in una crisi irreversibile, dovuta in larga parte al comportamento aggressivo e irrispettoso del marito.
Quest'ultimo, secondo la ricorrente, avrebbe assunto atteggiamenti denigratori e umilianti nei suoi confronti, omettendo di provvedere ai bisogni economici della famiglia e pronunciando, in più occasioni, frasi minacciose che hanno ingenerato nella donna un profondo stato di timore per la propria incolumità fisica.
La ricorrente ha precisato che tali episodi si sono intensificati da quando ha iniziato a lavorare presso la ditta “Fresco Pulito Sardegna S.r.l.s.”, con una retribuzione mensile netta di circa euro
357,00. Il coniuge, difatti, spinto da una gelosia ossessiva, l'ha pedinata, controllata sui social network e accusata infondatamente di intrattenere relazioni extraconiugali, arrivando a creare falsi profili per sorvegliarla.
La ricorrente ha inoltre affermato che il resistente ha rifiutato di contribuire ai bisogni della famiglia, lasciandole l'onere di sostenere anche la rata mensile di euro 208,47 relativa a un finanziamento contratto con la società Compass per consentire al coniuge di acquistare un'autovettura necessaria per recarsi al lavoro. Tale finanziamento, inizialmente onorato dal resistente, non è stato più pagato da gennaio 2024, aggravando le già precarie condizioni economiche della famiglia.
Riguardo ai figli, la ricorrente ha dichiarato che non ha ancora trovato un'occupazione e Per_1
che solo lei provvede al suo mantenimento;
il rapporto con il padre è sempre stato conflittuale.
, invece, ha iniziato un periodo di prova come operaio taglialegna presso la ditta Spiga Per_2
Efisio, ma non ha ancora percepito uno stipendio e vive attualmente presso la nonna materna a
Sestu. Anche in questo caso, la madre sostiene le spese con il proprio reddito, ricevendo un aiuto economico saltuario dai genitori.
La ricorrente ha rilevato, altresì, di essersi sempre occupata della cura della casa e della famiglia sacrificando le proprie aspirazioni personali. Solo da circa un anno ha trovato un impiego stabile,
che le ha consentito di contribuire alle spese familiari, pur con risorse limitate. Da quando ha manifestato la volontà di separarsi, il marito avrebbe intensificato i comportamenti molesti,
arrivando persino a pedinarla sul luogo di lavoro, ingenerandole disagio e timore. Con memoria di costituzione depositata il 16 luglio 2024, il signor si è costituito in CP_1
giudizio, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma chiedendo che ne fosse dichiarato l'addebito alla moglie. Ha chiesto inoltre che venisse rigettata la richiesta di contributo al mantenimento del figlio , sostenendo che questi fosse ormai economicamente Per_2
indipendente e stabilmente residente presso la nonna materna. Ha contestato altresì la pretesa di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ritenendo che la stessa fosse economicamente autosufficiente, e ha chiesto che la casa coniugale, di proprietà dei propri genitori, rimanesse nella sua disponibilità per abitarvi con il figlio al cui mantenimento si è dichiarato disponibile a Per_1
provvedere.
Il resistente ha attribuito la crisi coniugale non al proprio comportamento, ma alla disaffezione manifestata dalla moglie, la quale, a suo dire, avrebbe mutato atteggiamenti e abitudini di vita,
dedicando molto tempo ai social network e a frequentazioni sospette. Ha sostenuto che la resistente ha violato i doveri coniugali, intrattenendo rapporti virtuali con altri uomini e manifestando pubblicamente il proprio disprezzo nei confronti del marito, tanto da giustificare una richiesta di addebito in suo danno.
****
All'udienza del 18 ottobre 2024, la ricorrente è stata ascoltata e ha confermato il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che il marito si è spesso mostrato geloso e possessivo, impedendole di condurre una vita sociale normale. Ha riferito che, dopo l'inizio della sua attività lavorativa, la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che il coniuge l'ha accusata di relazioni con i colleghi e l'ha spiata nella camera da letto. Ha anche ricordato episodi di violenza fisica e verbale avvenuti nel corso degli anni.
Il resistente, escusso nella medesima udienza, ha sostenuto di non comprendere le ragioni della separazione, affermando di avere sempre contribuito al mantenimento della famiglia e di percepire un reddito mensile compreso tra 1.200 e 1.300 euro. Ha aggiunto che la moglie trascorre spesso lunghi periodi presso la madre a Sestu e che i figli, ormai adulti, conducono una vita autonoma.
Il figlio , ascoltato dal Giudice, ha dichiarato di preferire la convivenza con la madre e di Per_2
svolgere solo lavori saltuari.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, il Giudice ha preso atto che entrambi i figli, e Per_1
, non risultavano occupati;
tuttavia, ha ritenuto che solo potesse considerarsi Per_2 Per_2
non ancora economicamente indipendente, anche in ragione della giovane età, mentre pur Per_1
maggiorenne, non aveva mostrato alcun concreto impegno nella ricerca di un lavoro. Pertanto, il
Giudice ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla signora , quale genitore Pt_1
convivente con il figlio non autosufficiente, e ha determinato in euro 250,00 mensili il contributo a carico del signor per il suo mantenimento, escludendo qualsiasi assegno per la moglie e per CP_1
il figlio maggiore.
All'udienza del 13 maggio 2025, entrambe le parti hanno confermato le proprie conclusioni. È
emerso che il figlio ha iniziato un periodo di prova presso una ditta di elettricisti, con Per_2
prospettiva di futura retribuzione. All'esito dell'udienza, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. arsi la separazione personale tra coniugi e Parte_1 CP_1
***** Sulla domanda di addebito promossa dal resistente
Il ricorrente, nella propria comparsa di costituzione, ha chiesto che la separazione fosse dichiarata con addebito alla moglie , assumendo che la crisi coniugale fosse dipesa dal Parte_1
comportamento di quest'ultima, la quale avrebbe assunto atteggiamenti di disinteresse verso la famiglia, trascurando la cura della casa e dei figli, e intrattenendo, secondo il resistente, rapporti amicali ambigui con altri uomini, specie tramite i social network.
Tali circostanze sono state integralmente contestate dalla ricorrente, la quale ha affermato che la crisi del rapporto coniugale è stata determinata, al contrario, dai comportamenti aggressivi,
denigratori e prevaricatori del marito, che negli anni avevano reso intollerabile la convivenza. La
ricorrente ha dichiarato che il coniuge, con frequenza, le rivolgeva espressioni gravemente offensive e umilianti, anche alla presenza dei figli e di terze persone. Tali frasi, reiterate nel tempo,
denotavano un atteggiamento di costante svalutazione e controllo nei confronti della moglie, che ha minato profondamente il rispetto reciproco tra i coniugi e il clima familiare.
La resistente ha inoltre riferito che circa nove anni prima dell'introduzione del giudizio era stata vittima di un'aggressione fisica da parte del marito, avvenuta alla presenza dei figli.
Ciò posto, si rileva che le deduzioni del resistente si sono rivelate del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro probatorio. Le affermazioni secondo cui la moglie avrebbe violato i doveri coniugali, ed in particolare quello di fedeltà, non sono state supportate da elementi oggettivi,
né da riscontri testimoniali o documentali idonei a comprovare quanto dedotto. L'indicazione di presunti contatti social o conversazioni intrattenute dalla signora si è risolta in mere Pt_1
supposizioni, prive di specificità e, soprattutto, prive di qualsiasi nesso causale certo con la crisi matrimoniale. Ne consegue che la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere rigettata per assoluta carenza di prova e per difetto di specificità delle circostanze addotte, non avendo lo stesso dimostrato né la sussistenza di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte della moglie, né la loro incidenza causale nella determinazione della crisi matrimoniale.
*****
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, il Collegio ritiene di non poterla accogliere. Dall'istruttoria è emerso che la medesima, pur disponendo di risorse economiche modeste, ha comunque reperito un'occupazione stabile, percependo una retribuzione che le consente di provvedere, almeno parzialmente, al proprio sostentamento.
L'art. 156 c.c. prevede che il coniuge economicamente più debole abbia diritto ad un assegno di mantenimento solo qualora non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in esame, la ricorrente, sebbene titolare di un reddito di modesta entità, risulta comunque in grado di contribuire alle proprie spese ordinarie e continua ad abitare nella casa coniugale, assegnatale in via provvisoria, circostanza che incide significativamente sulla valutazione della sua situazione economica complessiva, poiché le consente di evitare il costo di un canone locativo.
Inoltre, considerato che il resistente, pur disponendo di un reddito superiore, dovrà provvedere all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , non ricorrono i presupposti per Per_2
riconoscere alla signora un assegno personale di mantenimento. Pt_1
Con riferimento al mantenimento dei figli, occorre distinguere le loro posizioni.
Per quanto riguarda di anni 25, il Collegio rileva che, pur essendo privo di reddito, egli Per_1
non ha dimostrato di essersi concretamente attivato nella ricerca di un'occupazione. Ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità , l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando questi, pur posti in condizione di lavorare, non si adoperano per rendersi autonomi.
Tale è il caso di che, secondo quanto riferito anche dalla madre, trascorre la maggior parte Per_1
del tempo in casa e non ha intrapreso alcun percorso formativo o lavorativo stabile.
Ne consegue che nessun contributo deve essere disposto in suo favore.
Diversa è la posizione di , ventunenne, il quale, pur non avendo ancora raggiunto Per_2
un'autonomia economica, ha mostrato impegno nel reperire un'occupazione e sta svolgendo un periodo di prova presso una ditta di elettricisti.
Tali elementi denotano che il percorso verso l'indipendenza è in corso ma non ancora completato.
In considerazione della giovane età, della mancanza di redditi e della convivenza prevalente con la madre, il Tribunale ritiene che permanga, allo stato, l'obbligo di concorso dei genitori al suo mantenimento.
Valutato il diverso livello di reddito dei coniugi e la ripartizione dei carichi familiari, appare equo confermare l'obbligo a carico del ricorrente di un contributo mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
****
Considerato che entrambe le parti sono risultate in parte soccombenti — la ricorrente quanto alla domanda di assegno personale di mantenimento, il resistente quanto alla domanda di addebito e,
parzialmente, quanto al mantenimento dei figli — appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra i coniugi, in ragione della reciproca soccombenza e della natura della controversia, attinente a rapporti familiari di particolare delicatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
28.01.1971 e , nato a [...] in data [...] mandando CP_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n.44 , parte II, serie A, anno 1998, Comune di Sestu (Ca).
- rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per reciproca soccombenza e per la natura della controversia.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1556 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sestu (CA) in via Cagliari 135, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Monica Tascedda , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...], residente in [...]nella CP_1
Via Soleminis n. 31, codice fiscale elettivamente domiciliato in Sanluri C.F._2
(SU) nella Via Rossini n. 4 presso lo studio l'Avv. Maria Cauli, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - autorizzare i coniugi a vivere separatamente - assegnare alla Signora la casa coniugale che vi abiterà con i figli, Parte_1
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- disporre a carico del Sig. un CP_1
contributo al mantenimento dei figli, pari ad € 150,00 per ciascuno e di € 100,00, in favore della moglie. - i coniugi si scambiano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto. - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, , al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari,
affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. - con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione.”
Nell'interesse della parte resistente: “Nel merito, in via principale - pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
- accertare e dichiarare che la separazione è CP_1 Parte_1
addebitabile alla signora;
- rigettare la richiesta di contributo al mantenimento di figli Parte_1
e in quanto entrambi maggiorenni e in grado di reperire un'occupazione che gli Per_1 Per_2
consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
- disporre che nessun contributo per il mantenimento sia dovuto alla signora , in quanto la stessa gode di redditi propri;
- Parte_1
disporre che la casa coniugale, di proprietà dei Signori e , rimanga Parte_2 Parte_3
nella disponibilità del signor per viverci unitamente al figlio fintanto che CP_1 Per_1
questi non troverà una occupazione lavorativa che gli consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di non accogliere le conclusioni come sopra formulate - pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
- rigettare la richiesta di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1
figlio formulata dalla - 7 - signora in quanto lo stesso vive stabilmente presso Per_2 Parte_1
l'abitazione della nonna materna ed è maggiorenne ed economicamente indipendente;
- disporre che il signor versi un assegno di mantenimento alla signora , nella CP_1 Parte_1
misura non superiore ad euro 100,00 o la diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa;
- disporre che la casa coniugale, di proprietà della signora e , rimanga nella Parte_2 Parte_3
disponibilità del signor per viverci unitamente al figlio al sostentamento CP_1 Per_1
del quale provvederà il resistente, fintanto che questi non troverà una occupazione lavorativa che gli consenta di far fronte alle proprie esigenze di vita;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato il 13 marzo 2024, la signora ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con l'assegnazione a sé della casa coniugale, nella quale avrebbe continuato ad abitare insieme ai figli, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse posto a carico del coniuge, un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 150,00 per ciascuno, CP_1
nonché un assegno di euro 100,00 a proprio favore.
A fondamento della propria domanda, la signora ha allegato di avere contratto matrimonio con Pt_1
il signor a Sestu (CA) il 10 ottobre 1998 e che dall'unione sono nati due figli, CP_1 Per_1
(Cagliari, 31 maggio 1999) e (San Gavino Monreale, 7 luglio 2004). Ha riferito che la Per_2
comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è progressivamente deteriorata fino a sfociare in una crisi irreversibile, dovuta in larga parte al comportamento aggressivo e irrispettoso del marito.
Quest'ultimo, secondo la ricorrente, avrebbe assunto atteggiamenti denigratori e umilianti nei suoi confronti, omettendo di provvedere ai bisogni economici della famiglia e pronunciando, in più occasioni, frasi minacciose che hanno ingenerato nella donna un profondo stato di timore per la propria incolumità fisica.
La ricorrente ha precisato che tali episodi si sono intensificati da quando ha iniziato a lavorare presso la ditta “Fresco Pulito Sardegna S.r.l.s.”, con una retribuzione mensile netta di circa euro
357,00. Il coniuge, difatti, spinto da una gelosia ossessiva, l'ha pedinata, controllata sui social network e accusata infondatamente di intrattenere relazioni extraconiugali, arrivando a creare falsi profili per sorvegliarla.
La ricorrente ha inoltre affermato che il resistente ha rifiutato di contribuire ai bisogni della famiglia, lasciandole l'onere di sostenere anche la rata mensile di euro 208,47 relativa a un finanziamento contratto con la società Compass per consentire al coniuge di acquistare un'autovettura necessaria per recarsi al lavoro. Tale finanziamento, inizialmente onorato dal resistente, non è stato più pagato da gennaio 2024, aggravando le già precarie condizioni economiche della famiglia.
Riguardo ai figli, la ricorrente ha dichiarato che non ha ancora trovato un'occupazione e Per_1
che solo lei provvede al suo mantenimento;
il rapporto con il padre è sempre stato conflittuale.
, invece, ha iniziato un periodo di prova come operaio taglialegna presso la ditta Spiga Per_2
Efisio, ma non ha ancora percepito uno stipendio e vive attualmente presso la nonna materna a
Sestu. Anche in questo caso, la madre sostiene le spese con il proprio reddito, ricevendo un aiuto economico saltuario dai genitori.
La ricorrente ha rilevato, altresì, di essersi sempre occupata della cura della casa e della famiglia sacrificando le proprie aspirazioni personali. Solo da circa un anno ha trovato un impiego stabile,
che le ha consentito di contribuire alle spese familiari, pur con risorse limitate. Da quando ha manifestato la volontà di separarsi, il marito avrebbe intensificato i comportamenti molesti,
arrivando persino a pedinarla sul luogo di lavoro, ingenerandole disagio e timore. Con memoria di costituzione depositata il 16 luglio 2024, il signor si è costituito in CP_1
giudizio, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma chiedendo che ne fosse dichiarato l'addebito alla moglie. Ha chiesto inoltre che venisse rigettata la richiesta di contributo al mantenimento del figlio , sostenendo che questi fosse ormai economicamente Per_2
indipendente e stabilmente residente presso la nonna materna. Ha contestato altresì la pretesa di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ritenendo che la stessa fosse economicamente autosufficiente, e ha chiesto che la casa coniugale, di proprietà dei propri genitori, rimanesse nella sua disponibilità per abitarvi con il figlio al cui mantenimento si è dichiarato disponibile a Per_1
provvedere.
Il resistente ha attribuito la crisi coniugale non al proprio comportamento, ma alla disaffezione manifestata dalla moglie, la quale, a suo dire, avrebbe mutato atteggiamenti e abitudini di vita,
dedicando molto tempo ai social network e a frequentazioni sospette. Ha sostenuto che la resistente ha violato i doveri coniugali, intrattenendo rapporti virtuali con altri uomini e manifestando pubblicamente il proprio disprezzo nei confronti del marito, tanto da giustificare una richiesta di addebito in suo danno.
****
All'udienza del 18 ottobre 2024, la ricorrente è stata ascoltata e ha confermato il contenuto del proprio ricorso, ribadendo che il marito si è spesso mostrato geloso e possessivo, impedendole di condurre una vita sociale normale. Ha riferito che, dopo l'inizio della sua attività lavorativa, la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che il coniuge l'ha accusata di relazioni con i colleghi e l'ha spiata nella camera da letto. Ha anche ricordato episodi di violenza fisica e verbale avvenuti nel corso degli anni.
Il resistente, escusso nella medesima udienza, ha sostenuto di non comprendere le ragioni della separazione, affermando di avere sempre contribuito al mantenimento della famiglia e di percepire un reddito mensile compreso tra 1.200 e 1.300 euro. Ha aggiunto che la moglie trascorre spesso lunghi periodi presso la madre a Sestu e che i figli, ormai adulti, conducono una vita autonoma.
Il figlio , ascoltato dal Giudice, ha dichiarato di preferire la convivenza con la madre e di Per_2
svolgere solo lavori saltuari.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, il Giudice ha preso atto che entrambi i figli, e Per_1
, non risultavano occupati;
tuttavia, ha ritenuto che solo potesse considerarsi Per_2 Per_2
non ancora economicamente indipendente, anche in ragione della giovane età, mentre pur Per_1
maggiorenne, non aveva mostrato alcun concreto impegno nella ricerca di un lavoro. Pertanto, il
Giudice ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla signora , quale genitore Pt_1
convivente con il figlio non autosufficiente, e ha determinato in euro 250,00 mensili il contributo a carico del signor per il suo mantenimento, escludendo qualsiasi assegno per la moglie e per CP_1
il figlio maggiore.
All'udienza del 13 maggio 2025, entrambe le parti hanno confermato le proprie conclusioni. È
emerso che il figlio ha iniziato un periodo di prova presso una ditta di elettricisti, con Per_2
prospettiva di futura retribuzione. All'esito dell'udienza, il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. arsi la separazione personale tra coniugi e Parte_1 CP_1
***** Sulla domanda di addebito promossa dal resistente
Il ricorrente, nella propria comparsa di costituzione, ha chiesto che la separazione fosse dichiarata con addebito alla moglie , assumendo che la crisi coniugale fosse dipesa dal Parte_1
comportamento di quest'ultima, la quale avrebbe assunto atteggiamenti di disinteresse verso la famiglia, trascurando la cura della casa e dei figli, e intrattenendo, secondo il resistente, rapporti amicali ambigui con altri uomini, specie tramite i social network.
Tali circostanze sono state integralmente contestate dalla ricorrente, la quale ha affermato che la crisi del rapporto coniugale è stata determinata, al contrario, dai comportamenti aggressivi,
denigratori e prevaricatori del marito, che negli anni avevano reso intollerabile la convivenza. La
ricorrente ha dichiarato che il coniuge, con frequenza, le rivolgeva espressioni gravemente offensive e umilianti, anche alla presenza dei figli e di terze persone. Tali frasi, reiterate nel tempo,
denotavano un atteggiamento di costante svalutazione e controllo nei confronti della moglie, che ha minato profondamente il rispetto reciproco tra i coniugi e il clima familiare.
La resistente ha inoltre riferito che circa nove anni prima dell'introduzione del giudizio era stata vittima di un'aggressione fisica da parte del marito, avvenuta alla presenza dei figli.
Ciò posto, si rileva che le deduzioni del resistente si sono rivelate del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro probatorio. Le affermazioni secondo cui la moglie avrebbe violato i doveri coniugali, ed in particolare quello di fedeltà, non sono state supportate da elementi oggettivi,
né da riscontri testimoniali o documentali idonei a comprovare quanto dedotto. L'indicazione di presunti contatti social o conversazioni intrattenute dalla signora si è risolta in mere Pt_1
supposizioni, prive di specificità e, soprattutto, prive di qualsiasi nesso causale certo con la crisi matrimoniale. Ne consegue che la domanda di addebito formulata dal resistente deve essere rigettata per assoluta carenza di prova e per difetto di specificità delle circostanze addotte, non avendo lo stesso dimostrato né la sussistenza di condotte contrarie ai doveri coniugali da parte della moglie, né la loro incidenza causale nella determinazione della crisi matrimoniale.
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Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, il Collegio ritiene di non poterla accogliere. Dall'istruttoria è emerso che la medesima, pur disponendo di risorse economiche modeste, ha comunque reperito un'occupazione stabile, percependo una retribuzione che le consente di provvedere, almeno parzialmente, al proprio sostentamento.
L'art. 156 c.c. prevede che il coniuge economicamente più debole abbia diritto ad un assegno di mantenimento solo qualora non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in esame, la ricorrente, sebbene titolare di un reddito di modesta entità, risulta comunque in grado di contribuire alle proprie spese ordinarie e continua ad abitare nella casa coniugale, assegnatale in via provvisoria, circostanza che incide significativamente sulla valutazione della sua situazione economica complessiva, poiché le consente di evitare il costo di un canone locativo.
Inoltre, considerato che il resistente, pur disponendo di un reddito superiore, dovrà provvedere all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , non ricorrono i presupposti per Per_2
riconoscere alla signora un assegno personale di mantenimento. Pt_1
Con riferimento al mantenimento dei figli, occorre distinguere le loro posizioni.
Per quanto riguarda di anni 25, il Collegio rileva che, pur essendo privo di reddito, egli Per_1
non ha dimostrato di essersi concretamente attivato nella ricerca di un'occupazione. Ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità , l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando questi, pur posti in condizione di lavorare, non si adoperano per rendersi autonomi.
Tale è il caso di che, secondo quanto riferito anche dalla madre, trascorre la maggior parte Per_1
del tempo in casa e non ha intrapreso alcun percorso formativo o lavorativo stabile.
Ne consegue che nessun contributo deve essere disposto in suo favore.
Diversa è la posizione di , ventunenne, il quale, pur non avendo ancora raggiunto Per_2
un'autonomia economica, ha mostrato impegno nel reperire un'occupazione e sta svolgendo un periodo di prova presso una ditta di elettricisti.
Tali elementi denotano che il percorso verso l'indipendenza è in corso ma non ancora completato.
In considerazione della giovane età, della mancanza di redditi e della convivenza prevalente con la madre, il Tribunale ritiene che permanga, allo stato, l'obbligo di concorso dei genitori al suo mantenimento.
Valutato il diverso livello di reddito dei coniugi e la ripartizione dei carichi familiari, appare equo confermare l'obbligo a carico del ricorrente di un contributo mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio , da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
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Considerato che entrambe le parti sono risultate in parte soccombenti — la ricorrente quanto alla domanda di assegno personale di mantenimento, il resistente quanto alla domanda di addebito e,
parzialmente, quanto al mantenimento dei figli — appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra i coniugi, in ragione della reciproca soccombenza e della natura della controversia, attinente a rapporti familiari di particolare delicatezza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
28.01.1971 e , nato a [...] in data [...] mandando CP_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n.44 , parte II, serie A, anno 1998, Comune di Sestu (Ca).
- rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento del figlio , la somma di euro 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite per reciproca soccombenza e per la natura della controversia.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti