Art. 3.
Il servizio prestato in qualita' di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell' art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e dell' art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .
Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1 luglio 1945, possono optare per il trattamento piu' favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stadi inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 , e successive modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell' art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell' art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .
Il servizio prestato in qualita' di impiegato ausiliario a contratto presso l'Amministrazione delle poste e telegrafi, esclusi gli agenti subalterni, viene considerato quale servizio di ruolo di gruppo C agli effetti dell' art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e dell' art. 21, comma quarto, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .
Gli impiegati ausiliari vincitori dei concorsi per il gruppo C ed inquadrati in tale gruppo prima del 1 luglio 1945, possono optare per il trattamento piu' favorevole fra quello che hanno conseguito in base al concorso e quello che avrebbero conseguito se fossero stadi inquadrati in base al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 , e successive modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di personale dell'ex quadro speciale o assimilato, assunto con contratto a termine nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, viene considerato per intero quale servizio di ruolo di gruppo A, B e C secondo la categoria 1ª, 2ª e 3ª di provenienza, agli effetti dell' art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell' art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .