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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1320/2025 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv Antonietta Pizza
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Angela Rosaria Cirino
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/7/2025 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 516/2021 del 04.05.2021, passata in giudicato, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia così provvedere: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto A modifica di quanto disposto nelle precedenti statuizioni del Tribunale di Castrovillari: 1)determinare l'importo dell'assegno del mantenimento per i minori nella misura superiore di € 600,00 mensili pari ad € 200,00 a minore oltre gli assegni familiari;
2) stabilire ai sensi dell'art. 156 cc l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla sig .ra gravante sul sig. direttamente in Parte_1 Controparte_1
Co capo al terzo obbligato- datore di lavoro del resistente, alleanza con CP_2
sede in Catanzaro via G. Da Fiore 22 p.iva cf;
P.IVA_1 P.IVA_2
3) ovvero in caso di incapienza della somma richiesta disporne l'integrazione in capo alla dott.ssa e dott. titolari dello studio medico Controparte_4 CP_5
Nasso- de OS e ubicato in Corigliano Rossano alla via SS Pietro e Paolo 22 p.iva presso i quali il sig. ha un impiego part-time ; P.IVA_3 CP_1
4) stabilire l'affido esclusivo dei minori in capo alla sig.ra e per Parte_1
l'effetto determinare che l'assegno unico universale disposto in favore dei minori venga interamente versato alla sig.ra Parte_1
Vittoria di spese ed onorari.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si insiste preliminarmente sul rigetto dell'intero ricorso per mancanza dei presupposti e delle condizioni necessarie ed utili .
Nel merito si insiste ancora per il rigetto di tutte le domande formulate poichè inammisibili , infondate in fatto ed in diritto oltre che pretestuose .
Si chiede, ulteriormente , per tutte le ragioni sopra esposte la conferma dei provvedimenti emessi con la sentenza di divorzio n° 516/2021”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 16/12/2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto il seguente accordo: “a partire dal mese di gennaio 2026
- , nato a [...] il [...] corrisponderà a Controparte_1 [...]
nata a Corigliano il [...] a [...] mantenimento dei figli € 300,00 al Parte_1
mese entro il 15 di ciascun mese;
- percepirà l'assegno unico al 100%; Parte_1 - rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo e al Parte_1
pignoramento presso terzi già iscritto al ruolo con prossima udienza al 20.02.2026, e si impegna al deposito della rinuncia agli atti e a notificare la rinuncia al terzo pignorato;
- parteciperà alle sole spese straordinarie di natura sanitaria non Controparte_1
coperte dal S.s.n. e alle spese di sport;
- resta a carico di la rata del mutuo sulla casa familiare;
Controparte_1
- compensazione delle spese di lite.”
Le parti hanno chiesto la decisione della causa in conformità al predetto accordo.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Spese interamente compensate, stante l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. MODIFICA le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Castrovillari n.516/2021 del 04/5/2021 alla stregua dell'accordo delle parti indicato in parte motiva;
2. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1320/2025 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv Antonietta Pizza
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Angela Rosaria Cirino
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/7/2025 ha chiesto la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 516/2021 del 04.05.2021, passata in giudicato, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia così provvedere: Accogliere il presente ricorso e per l'effetto A modifica di quanto disposto nelle precedenti statuizioni del Tribunale di Castrovillari: 1)determinare l'importo dell'assegno del mantenimento per i minori nella misura superiore di € 600,00 mensili pari ad € 200,00 a minore oltre gli assegni familiari;
2) stabilire ai sensi dell'art. 156 cc l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla sig .ra gravante sul sig. direttamente in Parte_1 Controparte_1
Co capo al terzo obbligato- datore di lavoro del resistente, alleanza con CP_2
sede in Catanzaro via G. Da Fiore 22 p.iva cf;
P.IVA_1 P.IVA_2
3) ovvero in caso di incapienza della somma richiesta disporne l'integrazione in capo alla dott.ssa e dott. titolari dello studio medico Controparte_4 CP_5
Nasso- de OS e ubicato in Corigliano Rossano alla via SS Pietro e Paolo 22 p.iva presso i quali il sig. ha un impiego part-time ; P.IVA_3 CP_1
4) stabilire l'affido esclusivo dei minori in capo alla sig.ra e per Parte_1
l'effetto determinare che l'assegno unico universale disposto in favore dei minori venga interamente versato alla sig.ra Parte_1
Vittoria di spese ed onorari.”
Il resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si insiste preliminarmente sul rigetto dell'intero ricorso per mancanza dei presupposti e delle condizioni necessarie ed utili .
Nel merito si insiste ancora per il rigetto di tutte le domande formulate poichè inammisibili , infondate in fatto ed in diritto oltre che pretestuose .
Si chiede, ulteriormente , per tutte le ragioni sopra esposte la conferma dei provvedimenti emessi con la sentenza di divorzio n° 516/2021”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 16/12/2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto il seguente accordo: “a partire dal mese di gennaio 2026
- , nato a [...] il [...] corrisponderà a Controparte_1 [...]
nata a Corigliano il [...] a [...] mantenimento dei figli € 300,00 al Parte_1
mese entro il 15 di ciascun mese;
- percepirà l'assegno unico al 100%; Parte_1 - rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo e al Parte_1
pignoramento presso terzi già iscritto al ruolo con prossima udienza al 20.02.2026, e si impegna al deposito della rinuncia agli atti e a notificare la rinuncia al terzo pignorato;
- parteciperà alle sole spese straordinarie di natura sanitaria non Controparte_1
coperte dal S.s.n. e alle spese di sport;
- resta a carico di la rata del mutuo sulla casa familiare;
Controparte_1
- compensazione delle spese di lite.”
Le parti hanno chiesto la decisione della causa in conformità al predetto accordo.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Spese interamente compensate, stante l'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. MODIFICA le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di
Castrovillari n.516/2021 del 04/5/2021 alla stregua dell'accordo delle parti indicato in parte motiva;
2. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola