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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. (Avv. Difensore_2 e Dr. Difensore_1):
1) Voglia dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullarlo o rettificarlo secondo giustizia;
2) In subordine, annullare o/o ridurre le sanzioni irrogate;
3) Con condanna alle spese, diritti e onorari, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza:
1) Rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato;
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
3) Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali (memoria del 21 gennaio 2026).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 29 maggio 2025 e depositato in data 24 giugno 2025, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9503ID02987/2024, notificato il 3 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha accertato, per l'anno 2019, maggiori imposte di € 48.848,00 per IRES, € 7.938,00 per IRAP, € 44.777,00 per IVA, oltre sanzioni per € 55.371,60, ed interessi, per un totale di € 177.130,54.
L'accertamento è originato dalla segnalazione pervenuta dal Reparto della GdF di Rovato, al termine di un'indagine condotta nell'ambito del processo penale n. Numero_1, in relazione al ricevimento da parte di alcune società di fatture per operazioni ritenute inesistenti.
La ricorrente ritiene illegittimo l'avviso impugnato, in estrema sintesi, per difetto di allegazione dei documenti fondanti l'accertamento; insufficiente motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; contraddittorietà della motivazione;
infondatezza della prova fornita dall'amministrazione; assenza di prove gravi, precise e concordanti;
prova resa dalla ricorrente in ordine all'effettività ed esecuzione delle operazioni fatturate.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 24 luglio 2025, con le quali ha replicato a ciascuno dei motivi di ricorso sopra elencati.
3. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026, le parti congiuntamente dichiarano che in pendenza di giudizio sono pervenute alla definizione della controversia con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo depositato in atti, accordandosi anche per la compensazione integrale delle spese di lite, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate e la ricorrente hanno perfezionato l'accordo conciliativo depositato in atti, con cui hanno definito l'intera controversia, determinando, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992. L'accordo prevede la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
L'Estensore Il Presidente
UD EN SS TO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503ID02987-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. (Avv. Difensore_2 e Dr. Difensore_1):
1) Voglia dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullarlo o rettificarlo secondo giustizia;
2) In subordine, annullare o/o ridurre le sanzioni irrogate;
3) Con condanna alle spese, diritti e onorari, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza:
1) Rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impugnato;
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
3) Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali (memoria del 21 gennaio 2026).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 29 maggio 2025 e depositato in data 24 giugno 2025, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9503ID02987/2024, notificato il 3 marzo 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha accertato, per l'anno 2019, maggiori imposte di € 48.848,00 per IRES, € 7.938,00 per IRAP, € 44.777,00 per IVA, oltre sanzioni per € 55.371,60, ed interessi, per un totale di € 177.130,54.
L'accertamento è originato dalla segnalazione pervenuta dal Reparto della GdF di Rovato, al termine di un'indagine condotta nell'ambito del processo penale n. Numero_1, in relazione al ricevimento da parte di alcune società di fatture per operazioni ritenute inesistenti.
La ricorrente ritiene illegittimo l'avviso impugnato, in estrema sintesi, per difetto di allegazione dei documenti fondanti l'accertamento; insufficiente motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000; contraddittorietà della motivazione;
infondatezza della prova fornita dall'amministrazione; assenza di prove gravi, precise e concordanti;
prova resa dalla ricorrente in ordine all'effettività ed esecuzione delle operazioni fatturate.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 24 luglio 2025, con le quali ha replicato a ciascuno dei motivi di ricorso sopra elencati.
3. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026, le parti congiuntamente dichiarano che in pendenza di giudizio sono pervenute alla definizione della controversia con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo depositato in atti, accordandosi anche per la compensazione integrale delle spese di lite, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate e la ricorrente hanno perfezionato l'accordo conciliativo depositato in atti, con cui hanno definito l'intera controversia, determinando, quindi, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992. L'accordo prevede la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Spese compensate.
L'Estensore Il Presidente
UD EN SS TO