Art. 1.
Le disposizioni di cui all' articolo 1, primo , secondo , terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172 , sono prorogate al 30 giugno 1978.
Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 500 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 1.000 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 2.000 milioni.
La commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonche' i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.
Le disposizioni di cui all' articolo 1, primo , secondo , terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172 , sono prorogate al 30 giugno 1978.
Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 500 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 1.000 milioni.
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 2.000 milioni.
La commissione tecnica per l'editoria di cui all' articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 , e' incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonche' i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.