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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 09/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3660/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il signor in data 21/09/2022 presentava istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso per l'anno 2020 per l'importo di Euro 5.966,52, a seguito della percepita indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero e delle Finanze, il quale secondo la richiedente avrebbe dovuto applicare sull'ammontare delle indennità tassabile la detrazione prevista dall'art. 19 bis, DPR 917/1986, riconoscendo una riduzione dell'imponibile pari al 26,04%. Ricorrente_1Formatosi il silenzio rifiuto il signor , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale sosteneva che il Fondo di Previdenza del MEF avrebbe errato nell'assoggettare tutta l'indennità corrisposta all'aliquota IRPEF del 23%, in luogo della tassazione di legge art. 19, comma 2 bis del TUIR, che prevedeva l'abbattimento del 26,04% e la riduzione di Euro 309, 87 per ogni anno effettivo di servizio. Chiedeva, quindi, il rimborso della somma richiesta. Nelle more dei termini per la costituzione in giudizio, fermo quanto eccepito nel merito e sulle modalità di calcolo adottate da controparte, l'Ufficio provvedeva ad avvisare la parte, per le vie brevi, di aver disposto il rimborso nella misura di Euro 2.365,43. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, affermava che alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio doveva essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'art. 19 del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio. Sosteneva, invece che non doveva tenersi conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione (abbattimento ulteriore d'imponibile del 26,04% derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva) in quanto non era previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. L'Ufficio, quindi, informava di aver riconosciuto parzialmente il rimborso calcolandolo, per le ragioni e secondo i criteri innanzi richiamati, con aliquota interna determinata ai sensi dell'art. 19 co. 2 del TUIR. Pertanto, aveva liquidato parzialmente il rimborso richiesto. Concludeva con la richiesta della parziale cessazione della materia del contendere in ordine al rimborso convalidato di euro 2.365,43, mentre, chiedeva il disconoscimento della differenza della somma residuante di euro 3.601,09. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione tredicesima, con sentenza n. 2111/2024 del 13/05/2024 depositata il 17/05/2024, dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rimborso effettuato dall'Ufficio di Euro 2.365,43, respingendo nel resto il ricorso. Ricorrente_1Avverso la sentenza il signor , difeso e rappresentato dall'avv. Difensore_1 , proponeva appello, lamentava l'illegittimità della dichiarata estinzione parziale del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere, erronea valutazione del Giudice di prime cure in merito al regime di tassazione applicabile ex art. 17 e 19 del TUIR, infine, la mancata statuizione sulla domanda di rimborso degli interessi sulla quota rimborsata. Chiedeva che fosse accolto l'appello, con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava punto per punto quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Successivamente l'appellante deposita memoria integrativa, con la quale informava di voler rinunciare all'appello proposto. La controversia è trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1La Corte, prende atto dell'istanza prodotta dal signor , con la quale afferma di non avere più interesse a coltivare l'appello proposto, per il quale chiede la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Mentre, l'Ufficio si oppone alla richiesta di compensazione alle spese. Si rileva che l'art. 44 del D.Lgs. n. 546/92, al comma 1°, prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al comma 2°, che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Poiché tale accordo non è intervenuto tra le parti, le spese seguono la soccombenza. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte dichiara la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello, con onere del ricorrente rinunciante al rimborso di spese di questo grado di giudizio.
P. Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.202,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SALVATORE, Presidente MERRA VITO, Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3660/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2020 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il signor in data 21/09/2022 presentava istanza di rimborso dell'IRPEF trattenuta in eccesso per l'anno 2020 per l'importo di Euro 5.966,52, a seguito della percepita indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero e delle Finanze, il quale secondo la richiedente avrebbe dovuto applicare sull'ammontare delle indennità tassabile la detrazione prevista dall'art. 19 bis, DPR 917/1986, riconoscendo una riduzione dell'imponibile pari al 26,04%. Ricorrente_1Formatosi il silenzio rifiuto il signor , proponeva rituale e tempestivo ricorso, con il quale sosteneva che il Fondo di Previdenza del MEF avrebbe errato nell'assoggettare tutta l'indennità corrisposta all'aliquota IRPEF del 23%, in luogo della tassazione di legge art. 19, comma 2 bis del TUIR, che prevedeva l'abbattimento del 26,04% e la riduzione di Euro 309, 87 per ogni anno effettivo di servizio. Chiedeva, quindi, il rimborso della somma richiesta. Nelle more dei termini per la costituzione in giudizio, fermo quanto eccepito nel merito e sulle modalità di calcolo adottate da controparte, l'Ufficio provvedeva ad avvisare la parte, per le vie brevi, di aver disposto il rimborso nella misura di Euro 2.365,43. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, affermava che alla luce dei più recenti orientamenti di prassi e sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio doveva essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'art. 19 del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio. Sosteneva, invece che non doveva tenersi conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione (abbattimento ulteriore d'imponibile del 26,04% derivante dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva) in quanto non era previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. L'Ufficio, quindi, informava di aver riconosciuto parzialmente il rimborso calcolandolo, per le ragioni e secondo i criteri innanzi richiamati, con aliquota interna determinata ai sensi dell'art. 19 co. 2 del TUIR. Pertanto, aveva liquidato parzialmente il rimborso richiesto. Concludeva con la richiesta della parziale cessazione della materia del contendere in ordine al rimborso convalidato di euro 2.365,43, mentre, chiedeva il disconoscimento della differenza della somma residuante di euro 3.601,09. La Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Milano, sezione tredicesima, con sentenza n. 2111/2024 del 13/05/2024 depositata il 17/05/2024, dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rimborso effettuato dall'Ufficio di Euro 2.365,43, respingendo nel resto il ricorso. Ricorrente_1Avverso la sentenza il signor , difeso e rappresentato dall'avv. Difensore_1 , proponeva appello, lamentava l'illegittimità della dichiarata estinzione parziale del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere, erronea valutazione del Giudice di prime cure in merito al regime di tassazione applicabile ex art. 17 e 19 del TUIR, infine, la mancata statuizione sulla domanda di rimborso degli interessi sulla quota rimborsata. Chiedeva che fosse accolto l'appello, con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con proprie controdeduzioni, con le quali contestava punto per punto quanto asserito e dedotto dall'appellante. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Successivamente l'appellante deposita memoria integrativa, con la quale informava di voler rinunciare all'appello proposto. La controversia è trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 che si svolge come da separato verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1La Corte, prende atto dell'istanza prodotta dal signor , con la quale afferma di non avere più interesse a coltivare l'appello proposto, per il quale chiede la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Mentre, l'Ufficio si oppone alla richiesta di compensazione alle spese. Si rileva che l'art. 44 del D.Lgs. n. 546/92, al comma 1°, prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al comma 2°, che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Poiché tale accordo non è intervenuto tra le parti, le spese seguono la soccombenza. Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra domanda e/o eccezione, la Corte dichiara la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello, con onere del ricorrente rinunciante al rimborso di spese di questo grado di giudizio.
P. Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.202,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti. Milano, lì 26/01/2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Vito Merra) (dott. Salvatore Labruna)