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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5214/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio con gli Avv.ti DEPALMA LAURA e BARONI GUIDO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 20/07/1995, (atto n.
856, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
separati consensualmente con sentenza n. 277/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 11.11.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. la casa familiare sita in Casarile (MI), Via Monti Vincenzo, 13, in comproprietà tra le
Parti, continuerà ad essere assegnata con tutto quanto l'arreda alla IG.ra Pt_1
pag. 1 di 5 affinché possa continuare ad abitarla unitamente ai figli e , Pt_1 Per_1 Persona_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
3. la IG.ra si impegna a non far pernottare alcun compagno e/o ad Parte_1 instaurare alcuna stabile convivenza all'interno della casa familiare in presenza dei due figli;
4. il IG. continuerà a versare l'importo complessivo di € 508,50 (€ Parte_2
254,25 per ciascun figlio – importo rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data di separazione) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario in favore dei figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_1 Persona_2
Tale importo, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato dal IG. entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Parte_2 sul conto corrente intestato alla IG.ra , le cui coordinate sono già note allo Persona_3
Stesso;
5. fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 7, il IG. si Parte_2 impegna a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie dalla Persona_3
Stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore dei figli e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa in ossequio a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia del 9.11.2016;
6. fermo quanto previsto al precedente punto 6, in parziale deroga a quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Pavia del 9.11.2016, le Parti convengono espressamente che le spese straordinarie di seguito meglio dettagliate non richiederanno il preventivo accordo dei genitori e che, pertanto, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposizione documentazione certificativa:
a. spese relative ad attività sportive (compreso l'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura nonché le spese per iscrizioni a gare e tornei) nel limite di un'attività sportiva a figlio;
b. spese relative allo studio, indipendentemente dalla tipologia di istituto prescelto (sia privato che pubblico), comprese le rette, le tasse scolastiche, le assicurazioni scolastiche, libri di testo e materiale scolastico;
pag. 2 di 5 c. spese relative alle vacanze dei figli. Sul punto, le Parti sono d'accordo ad intervenire nella misura del 50% ciascuno per l'eventuale parte che i figli non sono in grado di pagare direttamente con i loro risparmi;
7. l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra Parte_1 nella misura del 100%;
8. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per i figli (spese di istruzione, mediche, sanitarie, abbonamento del trasporto pubblico, etc.) continueranno ad essere effettuate e suddivise al 50% tra le Parti;
9. quanto al contratto di mutuo acceso presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A., stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto della casa familiare e su di essa ancora ad oggi gravante, le Parti sono concordi a che le relative rate continuino ad essere sostenute dalle Stesse nella misura del 50% ciascuno e ciò alle scadenze stabilite nel contratto e sino all'estinzione dello stesso, fatto salvo quando previsto al successivo punto 11;
10. le Parti confermano la volontà di mettere in vendita la casa familiare al momento dell'uscita dalla casa familiare di entrambi i figli. Il ricavato della vendita, detratto il residuo del mutuo, verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Sul punto, si precisa che i coniugi sono d'accordo a che, prima che l'immobile venga messo in vendita a terzi, sia data la facoltà a ciascuna di essi di poter acquistare la quota del 50% di proprietà dell'altro, previa valutazione del valore dell'immobile;
11. le Parti confermano la volontà a che a. l'autovettura modello Tesla tg. GE893XA, di proprietà della Società
[...]
, continuerà ad essere utilizzata in via Controparte_1 Controparte_2 esclusiva dal IG. , con conseguente suo onere e/o della Società di Parte_2 sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
b. l'autovettura modello Nissan Juke tg. EK418KG, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere in via esclusiva dalla utilizzata, con conseguente suo
[...] Pt_3 onere di sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
c. l'autovettura modello Citroen Pluriel tg. CK342JR, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere utilizzata dai figli della coppia ed, in tal senso, il IG.
[...]
pag. 3 di 5 si impegna ed obbliga a farsi carico nella misura del 100% di tutti i Parte_2 costi ad essa relativa
12. i coniugi confermano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
13. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
14. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
15. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
16. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c.2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni sopra citate;
17. le Parti dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma;
18. le parti chiedono che il Tribunale ordini al Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 e ss. mm. 03.11.2000”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 277/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 11.11.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio pag. 4 di 5 come sopra riportate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Milano, in data 20/07/1995, (atto n. 856, parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5214/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio con gli Avv.ti DEPALMA LAURA e BARONI GUIDO e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 20/07/1995, (atto n.
856, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
separati consensualmente con sentenza n. 277/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 11.11.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione;
2. la casa familiare sita in Casarile (MI), Via Monti Vincenzo, 13, in comproprietà tra le
Parti, continuerà ad essere assegnata con tutto quanto l'arreda alla IG.ra Pt_1
pag. 1 di 5 affinché possa continuare ad abitarla unitamente ai figli e , Pt_1 Per_1 Persona_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti;
3. la IG.ra si impegna a non far pernottare alcun compagno e/o ad Parte_1 instaurare alcuna stabile convivenza all'interno della casa familiare in presenza dei due figli;
4. il IG. continuerà a versare l'importo complessivo di € 508,50 (€ Parte_2
254,25 per ciascun figlio – importo rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data di separazione) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario in favore dei figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Per_1 Persona_2
Tale importo, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato dal IG. entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Parte_2 sul conto corrente intestato alla IG.ra , le cui coordinate sono già note allo Persona_3
Stesso;
5. fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 7, il IG. si Parte_2 impegna a rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie dalla Persona_3
Stessa integralmente sostenute ed anticipate in favore dei figli e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa in ossequio a quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia del 9.11.2016;
6. fermo quanto previsto al precedente punto 6, in parziale deroga a quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Pavia del 9.11.2016, le Parti convengono espressamente che le spese straordinarie di seguito meglio dettagliate non richiederanno il preventivo accordo dei genitori e che, pertanto, dovranno essere rimborsate dietro la semplice presentazione dell'apposizione documentazione certificativa:
a. spese relative ad attività sportive (compreso l'acquisto di abbigliamento ed attrezzatura nonché le spese per iscrizioni a gare e tornei) nel limite di un'attività sportiva a figlio;
b. spese relative allo studio, indipendentemente dalla tipologia di istituto prescelto (sia privato che pubblico), comprese le rette, le tasse scolastiche, le assicurazioni scolastiche, libri di testo e materiale scolastico;
pag. 2 di 5 c. spese relative alle vacanze dei figli. Sul punto, le Parti sono d'accordo ad intervenire nella misura del 50% ciascuno per l'eventuale parte che i figli non sono in grado di pagare direttamente con i loro risparmi;
7. l'assegno unico continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra Parte_1 nella misura del 100%;
8. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per i figli (spese di istruzione, mediche, sanitarie, abbonamento del trasporto pubblico, etc.) continueranno ad essere effettuate e suddivise al 50% tra le Parti;
9. quanto al contratto di mutuo acceso presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A., stipulato dai coniugi al momento dell'acquisto della casa familiare e su di essa ancora ad oggi gravante, le Parti sono concordi a che le relative rate continuino ad essere sostenute dalle Stesse nella misura del 50% ciascuno e ciò alle scadenze stabilite nel contratto e sino all'estinzione dello stesso, fatto salvo quando previsto al successivo punto 11;
10. le Parti confermano la volontà di mettere in vendita la casa familiare al momento dell'uscita dalla casa familiare di entrambi i figli. Il ricavato della vendita, detratto il residuo del mutuo, verrà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi. Sul punto, si precisa che i coniugi sono d'accordo a che, prima che l'immobile venga messo in vendita a terzi, sia data la facoltà a ciascuna di essi di poter acquistare la quota del 50% di proprietà dell'altro, previa valutazione del valore dell'immobile;
11. le Parti confermano la volontà a che a. l'autovettura modello Tesla tg. GE893XA, di proprietà della Società
[...]
, continuerà ad essere utilizzata in via Controparte_1 Controparte_2 esclusiva dal IG. , con conseguente suo onere e/o della Società di Parte_2 sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
b. l'autovettura modello Nissan Juke tg. EK418KG, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere in via esclusiva dalla utilizzata, con conseguente suo
[...] Pt_3 onere di sostenere nella misura del 100% tutti i costi ad essa relativa;
c. l'autovettura modello Citroen Pluriel tg. CK342JR, di proprietà della IG.ra Parte_1
continuerà ad essere utilizzata dai figli della coppia ed, in tal senso, il IG.
[...]
pag. 3 di 5 si impegna ed obbliga a farsi carico nella misura del 100% di tutti i Parte_2 costi ad essa relativa
12. i coniugi confermano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
13. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
14. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
15. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio;
16. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte, ex art. 473–bis 51 c.2, nelle quali manifestare la propria volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni sopra citate;
17. le Parti dichiarano congiuntamente di voler rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis 12 c.p.c. 3° e 4° comma;
18. le parti chiedono che il Tribunale ordini al Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 e ss. mm. 03.11.2000”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 277/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 11.11.2025,
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio pag. 4 di 5 come sopra riportate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Milano, in data 20/07/1995, (atto n. 856, parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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