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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6719 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5358 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE OL, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
D'Amore, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 05.11.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, in persona del G.M.
Dott.ssa Lucia Esposito, emessa in data 4.11.2021, notificata in data 1.12.2021 ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame, recante n. 3104/2021, pronunciata all'esito del giudizio inter-partes iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n. 10781/2018, stante il palese errore in cui è incorso il Tribunale, nella parte in cui la Parte_1 odierna appellante, è stata erroneamente condannata, il tutto secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali si rinnovano e si intendono per ripetute e trascritte, in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed Parte_1 improcedibile oltre che infondato in fatto e in diritto, e confermare, sul punto ex adverso impugnato, la decisione di primo grado, sanzionando ex art. 96 c.p.c. l'appellante che ha insistito in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza avrebbe potuto apprezzare in modo da evitare il gravame;
accogliere l'appello incidentale proposto e pertanto, a parziale modifica della sentenza, in relazione alle competenze e spese del giudizio di primo grado già liquidate, integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00 afferente la erroneamente ed ingiustamente pretermessa “fase istruttoria /trattazione”, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come da D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018, valori medi come già applicati dal Tribunale, sempre con attribuzione al procuratore anticipatario;
condannare altresì l'appellante alla rifusione delle spese Parte_1
e competenze del giudizio di appello, sempre ai sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
37/2018 valori medi, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La conveniva in giudizio , esponendo: 1) che il Sig. Parte_1 Controparte_1
aveva stipulato con la una polizza assicurativa a garanzia di un proprio immobile CP_1 Pt_1 ad uso commerciale (sito in Casal di Principe (CE) al Corso Umberto n.ri 851, 853, 855) adibito ad attività di ristorazione;
2) che l' immobile era stato interessato da un incendio e che, a seguito di regolare denuncia da parte del convenuto, ella aveva proceduto all'apertura del sinistro;
3) che ciascuna parte aveva nominato un proprio perito per la valutazione del danno e che, nel corso delle operazioni peritali, il perito nominato dalla compagnia assicurativa rilevava che dagli estratti dei beni ammortizzabili relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 esibiti dal perito nominato dalla parte assicurata, risultava registrata solo una minor parte dei beni inventariati presso i locali assicurati;
che, dunque, veniva richiesto al convenuto di fornire documentazione comprovante l'acquisto e la titolarità di tali beni, con particolare riguardo alle fatture di acquisto, ma che tale documentazione non veniva però fornita;
4) che, terminate le operazioni peritali, i tecnici nominati dalle parti sottoscrivevano il “processo verbale conclusivo di perizia”, che quantificava i danni al fabbricato, alle attrezzature ed alle merci nella misura di €157.330,00.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attrice chiedeva, in primo luogo, di dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., non avendo egli fornito la documentazione idonea a provare la titolarità dei beni per cui era richiesto l'indennizzo; per la stessa ragione, chiedeva dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato per esagerazione dolosa del danno.
Chiedeva, poi, di annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del verbale definitivo di perizia, per aver i periti della parte convenuta proceduto alla liquidazione dell'indennizzo relativamente a beni per cui non era stata fornita prova dell'acquisto, né della titolarità. Inoltre, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del credito derivante dal diritto all'indennizzo “per il sinistro furto che si sarebbe verificato il 01/05/2015 presso il fabbricato sito in Castel Volturno (CE) alla via Nicolò
Adda n. 33 vantato nei confronti della da parte del Sig. ”, Parte_1 Controparte_1 evidentemente facendo riferimento ad altro evento storico.
Costituitosi, il convenuto contestava preliminarmente la fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito inerente al diritto all'indennizzo, relativo al “sinistro furto che si sarebbe verificato il 01/05/2015 presso il fabbricato sito in Castel Volturno (CE) alla via Nicolò Adda n. 33 vantato nei confronti della da parte del Sig. ”, non avendo Parte_1 Controparte_1 il convenuto subito alcun furto in data 1.05.2015, e non avendo alcun rapporto con detto immobile.
Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire, non avendo la compagnia assicurativa contestato la perizia in via stragiudiziale, secondo quanto invece previsto dal contratto di assicurazione, entro il termine perentorio di 30 giorni. Affermava, ancora, che la contestata omissione di fornire la documentazione attestante la titolarità ed il valore dei beni da indennizzare era riferita solo a parte dei beni, relativamente ai quali il perito nominato dalla
Compagnia assicurativa non assumeva autonoma posizione e demandava alla stessa ogni deduzione in merito alla relativa ed eventuale indennizzabilità; contestazione che, come premesso, era mancata entro il termine perentorio previsto dalla polizza assicurativa e per questo era ormai inammissibile.
Che, ad ogni modo, la polizza assicurativa in esame riguardava “i beni mobili o immobili, sottotetto
o all'aperto, anche se di proprietà di terzi”, e che alcuna violazione dell'obbligo di cooperazione vi era stata da parte dell' dato che l'obbligo di conservare le fatture di acquisto ai fini delle CP_1 verifiche fiscali viene meno decorsi cinque anni dall'acquisto dei beni, termine ampiamente decorso.
Sulla scorta di tale prospettazione, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'assicurazione al pagamento dell'indennizzo per la somma di € 201.410,00 oltre interessi, come determinato nella perizia contrattuale con riferimento a tutti i danni patiti, senza alcuna esclusione.
Con sentenza n. 3104/2021, pubblicata in data 5.11.2021, il Tribunale adito rigettava la domanda dell'istante ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, condannando parte attrice al pagamento della somma di € 201.410,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Il Giudice di prime cure, senza occuparsi del decorso o meno del termine di 30 giorni per la formalizzazione delle contestazioni da parte della compagnia, rilevava nel merito che – diversamente da quanto affermato dalla Compagnia assicurativa – non vi era stato alcun inadempimento rispetto agli obblighi previsti in capo al convenuto ma che, anzi, secondo quanto affermato nel verbale conclusivo di perizia, egli aveva fatto quanto possibile per evitare il danno: aveva provveduto tempestivamente alla denuncia del fatto alla società assicuratrice;
aveva conservato e custodito le tracce del sinistro;
aveva infine predisposto un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, e, come richiesto dai periti, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In merito alla prova della titolarità di quella parte dei beni in relazione alla quale parte attrice affermava non esser stata fornita idonea documentazione, il Giudice di prime cure rilevava, da un lato, l'irrilevanza di tale contestazione, dal momento che la polizza di assicurazione riguarda i
"beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi"; dall'altro, ne affermava l'irrilevanza anche sotto il profilo della dedotta violazione dell'obbligo di cooperazione, non sussistendo per l'assicurato, in base alle condizioni contrattuali, l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante la titolarità dei beni una volta decorso il quinquennio dall'acquisto, com'era nel caso di specie.
Da qui, riteneva fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e tesa alla condanna della Compagnia assicurativa alla corresponsione della somma quantificata nella perizia contrattuale espletata tra le parti, a titolo di indennizzo per l'avveramento del rischio assicurato coperto dal contratto di assicurazione dedotto in lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, evidenziando, in primo luogo, come il Giudice di prime cure abbia posto alla base dell'impugnata decisione esclusivamente le risultanze della perizia contrattuale, omettendo di verificare ulteriori elementi addotti dall'appellante. L'appellante ha poi dedotto nuovamente l'inadempimento, da parte dell'assicurato, degli obblighi contrattualmente posti a suo carico, consistente nel non aver fornito documentazione idonea a provare la titolarità di parte dei beni per i quali vantava l'indennizzo. In merito, poi, all'ambito di operatività della polizza, la cui garanzia coprirebbe anche i “beni mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi",
l'appellante ha affermato la non verosimiglianza dell'appartenenza a terzi di quella parte dei beni di cui si discuteva, ossia quelli per cui non era stata fornita prova della titolarità, dato il loro ingente valore, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure.
Infine, l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia del Giudice in ordine alla violazione degli artt.
1913, 1914 e 1915 c.c., e la insufficienza della motivazione con cui egli è giunto a ritenere non sussistente alcun inadempimento a carico dell'appellato; invero – secondo la compagnia assicurativa – l'inadempimento si sarebbe sostanziato, da un lato, nel non aver fornito la documentazione atta a comprovarne la titolarità di taluni beni;
dall'altro, nel non essersi la controparte adoperata al fine di diminuire la misura del danno.
L'appellante ha concluso, dunque, per la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con conseguente accoglimento dell'eccezione di perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ex artt. 1913, 1914 e
1915 c.c..
Costituitasi, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in quanto eccessivamente vago e generico, essendo l'appellante limitatasi a riproporre le medesime questioni sollevate in primo grado.
Ha poi eccepito nuovamente l'improcedibilità della domanda, essendo la società assicuratrice decaduta dal diritto di formulare opposizioni al processo verbale conclusivo di perizia, per non averlo fatto nel termine perentorio di trenta giorni, secondo le condizioni della polizza assicurativa.
Nel merito, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Infine, egli ha proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza con cui sono state liquidate le spese del giudizio di primo grado, per aver il Giudice di prime cure escluso l'emolumento afferente alla fase istruttoria;
ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio, al fine di integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00, alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Analisi dei motivi di appello. Preliminarmente, dev'esser rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La difesa dell'appellato deduce l'insufficienza dell'atto di appello poiché, accanto alla parte c.d.
“volitiva”, difetterebbe quella “argomentativa”, essendosi l'appellante limitato ad una riproposizione delle medesime questioni sollevate in primo grado.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (SS.UU. sent. n. 27199/2017),
“l'individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice, però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza». (…) Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta”.
(…) D'altra parte, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale.”.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, vi è da rilevare che sebbene l'atto di appello proposto dall'odierno appellante non si connoti per un ampio grado di ordine e specificità, è chiaro a questa Corte il contenuto delle censure proposte, costituendo, d'altronde, l'ipotesi della inammissibilità un caso di “esito abortivo del processo”, in quanto tale, del tutto residuale.
È possibile, dunque, procedere ad un esame nel merito delle censure dell'appellante.
La Compagnia assicurativa ha contestato l'operato del giudice di prime cure nella parte in cui egli non avrebbe adeguatamente esaminato né le previsioni contrattuali né gli elementi addotti dall'appellante-attrice in primo grado, ma avrebbe “accolto supinamente” il contenuto del verbale conclusivo della perizia contrattuale. Il punto su cui insiste l'appellante, invero, riguarda la prova della titolarità di taluni beni danneggiati a seguito dell'incendio e per i quali l'assicurato ha richiesto l'indennizzo; trattasi, in particolare, di un complesso di beni del valore pari ad € 87.380,00, rispetto ai quali l'appellato non avrebbe fornito documentazione idonea a provarne la titolarità.
Da tale circostanza, l'appellante fa discendere plurime censure: l'esagerazione dolosa del danno, che ai sensi dell'art.
7.2 delle condizioni generali della polizza assicurativa determinerebbe la perdita del diritto all'indennizzo, in quanto i danni lamentati dall'assicurato avrebbero potuto esser inferiori una volta dedotta quella parte dei beni di cui si discute;
la non debenza dell'indennizzo, stante l'inadempimento dell'assicurato (consistente, appunto, nel non aver fornito la documentazione necessaria a provare la proprietà di quei beni); ancora, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi di cooperazione gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., non essendosi egli adoperato per diminuire la misura del danno.
Le censure avanzate, dunque, muovono tutte da un medesimo punto di partenza: il difetto di prova della proprietà di taluni beni aziendali danneggiati a seguito dell'incendio, non avendo l'assicurato fornito la documentazione a tal fine necessaria. Resta invece non attinta da alcuna contestazione, né in primo né in secondo grado, la sussistenza del sinistro ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni lamentati, essendo limitate invece le contestazioni della compagnia assicurativa alle evidenze sin qui riportate.
La tesi dell'appellante è infondata.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non corrisponde al vero la circostanza per cui il Tribunale non abbia argomentato in merito alle deduzioni della compagnia convenuta, risultando invece nel corpo della motivazione una compiuta analisi delle stesse, con conseguente negativa confutazione, ragion per cui non può in alcun modo ritenersi che il Tribunale abbia semplicemente recepito le conclusioni della perizia contrattuale, pur avendo richiamato la giurisprudenza sul punto che la distingue dall'arbitrato irrituale, e pur avendo evidenziato i margini di relativa vincolatività della stessa.
In secondo luogo, va altresì evidenziato che la mancanza di qualsiasi contestazione da parte della compagnia assicurativa della verificazione del sinistro, della esistenza della polizza e della concreta causazione di danni a pregiudizio del convenuto come effetto del sinistro incontestato, hanno di fatto limitato l'esame delle contestazioni proposte dalla compagnia in relazione al quantum dell'indennizzo ed alla applicazione di norme contrattuali e civilistiche richiamate al fine di ritenersi esonerata dal corrisponderlo, tutte questioni compiutamente esaminate dal giudice di prime cure e riscontrate ne senso favorevole alla prospettazione del contraente assicurato.
Ciò posto, deve esser pienamente confermata la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure, il quale, procedendo partitamente, ha in primo luogo correttamente osservato che la mancanza di prova della titolarità di alcuni beni danneggiati a seguito dell'incendio non ne determina l'esclusione dalla copertura assicurativa, operando la stessa anche relativamente a beni di proprietà di terzi, come da esplicita previsione contrattuale;
la controdeduzione dell'appellante, secondo cui il valore di tali beni, complessivamente intesi, sarebbe sì ingente da escluderne l'appartenenza a terzi,
è una mera e suggestiva congettura, priva di alcun riscontro probatorio, e dunque inidonea ad escludere l'operatività della polizza poiché basata su una prospettazione meramente apodittica.
In secondo luogo, relativamente alla condotta dell'appellato qualificata come inadempiente da parte della compagnia assicurativa (e consistente nel non aver fornito la documentazione necessaria a provare la proprietà dei beni) il Giudice di prime cure ha osservato correttamente che ciò non consente comunque di ritenere violati gli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro
– secondo le condizioni della polizza contrattuale – atteso che l'assicurato è tenuto esclusivamente a
“mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche"; ciò posto, può ritenersi che, dal momento che non vi è in capo all'assicurato, in base alle condizioni contrattuali, l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante la titolarità dei beni per un tempo dilatato e comunque una volta decorso il quinquennio dall'acquisto, non è dunque possibile ritenere che egli sia inadempiente rispetto ad una richiesta in tali termini, che senza dubbio esula da ciò che “ragionevolmente” può essere fatto oggetto di pretesa da parte della compagnia assicurativa.
Come evidenziato nei documenti e nel verbale conclusivo della perizia contrattuale in atti, trattasi invero di beni acquistati anteriormente a 5 e 10 anni, per i quali era scaduto l'obbligo fiscale e legale di conservazione della relativa fattura di acquisto, e per i quali le relative spese erano già state oggetto di ammortamento quinquennale nei libri sociali, e ciò a maggior riprova della inesigibilità di un obbligo di conservazione dei documenti di acquisto, e dunque della irragionevolezza della richiesta di esibizione.
L'irrilevanza giuridica delle condotte descritte ai fini dell'operatività della polizza assicurativa e della debenza dell'indennizzo determina l'infondatezza anche dell'ultima censura avanzata dall'appellante, relativa alla violazione degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., per aver l'appellato violato l'obbligo di cooperazione a suo carico – ancora una volta - per non aver fornito la documentazione necessaria a provare la titolarità ed il valore dei beni.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'assicurato ha fatto tutto quanto era in suo dovere fare, dalla denuncia tempestiva del sinistro alla conservazione dello stato dei luoghi, sino ad aver predisposto un elenco dettagliato dei danni subiti. Il non aver fornito la documentazione di cui si discute, invero, non costituisce una condotta non cooperativa, perché alcuna incidenza ha avuto tale condotta sulla quantificazione dell'indennizzo; come correttamente rilevato dal Tribunale, i periti hanno inventariato i beni presenti nei locali oggetto dell'evento dannoso e concretamente dannegiati dall'incendio, e ne hanno determinato il valore sulla scorta di ricerche di mercato, per poi procedere alla determinazione degli interventi necessari e dei relativi costi.
Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Passando ora all'esame del motivo d'appello incidentale, valgono le considerazioni che seguono.
L'appellante, nel costituirsi, ha richiesto la riforma parziale della pronuncia impugnata relativamente al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, per aver il Giudice di prime cure escluso il compenso afferente alla fase istruttoria;
ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio, al fine di integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00, alla luce dei parametri medi del
D.M. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 29925/2025), come correttamente rilevato dall'appellato, anche laddove sia mancato lo svolgimento della attività istruttoria, il D.M. 55/2014 non esclude la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, perché esso prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente intesa;
la Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che “in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo
l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. 6 - 2, n. 4698 del 18 febbraio 2019).”.
Dall'analisi degli atti processuali del processo di primo grado – ed in particolare, dall'esame della memoria depositata ai sensi dell'art. 186 co. 6 c.p.c., secondo termine – risulta come l'appellante, convenuto in primo grado, abbia invero articolato istanze istruttorie, richiedendo l'ammissione di prova testimoniale, a nulla rilevando, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che poi tale attività non sia stata svolta.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite (di fatto integralmente confermato nel merito della decisione di primo grado, ma parzialmente riformato solo sul regime delle spese e sempre in favore del cel convenuto/appellato), risulta giustificato, ad avviso della Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea, ed essendo altresì risultato fondato l'appello incidentale proposto dall'appellato/convenuto in primo rado in relazione alla statuizione sulle spese.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5358/21 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale avverso la sentenza n. 3104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 5.11.2021.
2. Accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza nr. 3104/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 5.11.2021, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_1 generali, CPA ed IVA se dovuti) per lege:
3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore dell'appellato che liquida in € 14.317,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Michele Caccese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Ucci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5358 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CE OL, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
D'Amore, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 05.11.2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza resa dal Tribunale Civile di Napoli Nord, in persona del G.M.
Dott.ssa Lucia Esposito, emessa in data 4.11.2021, notificata in data 1.12.2021 ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame, recante n. 3104/2021, pronunciata all'esito del giudizio inter-partes iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n. 10781/2018, stante il palese errore in cui è incorso il Tribunale, nella parte in cui la Parte_1 odierna appellante, è stata erroneamente condannata, il tutto secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali si rinnovano e si intendono per ripetute e trascritte, in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed Parte_1 improcedibile oltre che infondato in fatto e in diritto, e confermare, sul punto ex adverso impugnato, la decisione di primo grado, sanzionando ex art. 96 c.p.c. l'appellante che ha insistito in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza avrebbe potuto apprezzare in modo da evitare il gravame;
accogliere l'appello incidentale proposto e pertanto, a parziale modifica della sentenza, in relazione alle competenze e spese del giudizio di primo grado già liquidate, integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00 afferente la erroneamente ed ingiustamente pretermessa “fase istruttoria /trattazione”, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come da D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018, valori medi come già applicati dal Tribunale, sempre con attribuzione al procuratore anticipatario;
condannare altresì l'appellante alla rifusione delle spese Parte_1
e competenze del giudizio di appello, sempre ai sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
37/2018 valori medi, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La conveniva in giudizio , esponendo: 1) che il Sig. Parte_1 Controparte_1
aveva stipulato con la una polizza assicurativa a garanzia di un proprio immobile CP_1 Pt_1 ad uso commerciale (sito in Casal di Principe (CE) al Corso Umberto n.ri 851, 853, 855) adibito ad attività di ristorazione;
2) che l' immobile era stato interessato da un incendio e che, a seguito di regolare denuncia da parte del convenuto, ella aveva proceduto all'apertura del sinistro;
3) che ciascuna parte aveva nominato un proprio perito per la valutazione del danno e che, nel corso delle operazioni peritali, il perito nominato dalla compagnia assicurativa rilevava che dagli estratti dei beni ammortizzabili relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 esibiti dal perito nominato dalla parte assicurata, risultava registrata solo una minor parte dei beni inventariati presso i locali assicurati;
che, dunque, veniva richiesto al convenuto di fornire documentazione comprovante l'acquisto e la titolarità di tali beni, con particolare riguardo alle fatture di acquisto, ma che tale documentazione non veniva però fornita;
4) che, terminate le operazioni peritali, i tecnici nominati dalle parti sottoscrivevano il “processo verbale conclusivo di perizia”, che quantificava i danni al fabbricato, alle attrezzature ed alle merci nella misura di €157.330,00.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attrice chiedeva, in primo luogo, di dichiarare la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., non avendo egli fornito la documentazione idonea a provare la titolarità dei beni per cui era richiesto l'indennizzo; per la stessa ragione, chiedeva dichiararsi la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato per esagerazione dolosa del danno.
Chiedeva, poi, di annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del verbale definitivo di perizia, per aver i periti della parte convenuta proceduto alla liquidazione dell'indennizzo relativamente a beni per cui non era stata fornita prova dell'acquisto, né della titolarità. Inoltre, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del credito derivante dal diritto all'indennizzo “per il sinistro furto che si sarebbe verificato il 01/05/2015 presso il fabbricato sito in Castel Volturno (CE) alla via Nicolò
Adda n. 33 vantato nei confronti della da parte del Sig. ”, Parte_1 Controparte_1 evidentemente facendo riferimento ad altro evento storico.
Costituitosi, il convenuto contestava preliminarmente la fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito inerente al diritto all'indennizzo, relativo al “sinistro furto che si sarebbe verificato il 01/05/2015 presso il fabbricato sito in Castel Volturno (CE) alla via Nicolò Adda n. 33 vantato nei confronti della da parte del Sig. ”, non avendo Parte_1 Controparte_1 il convenuto subito alcun furto in data 1.05.2015, e non avendo alcun rapporto con detto immobile.
Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire, non avendo la compagnia assicurativa contestato la perizia in via stragiudiziale, secondo quanto invece previsto dal contratto di assicurazione, entro il termine perentorio di 30 giorni. Affermava, ancora, che la contestata omissione di fornire la documentazione attestante la titolarità ed il valore dei beni da indennizzare era riferita solo a parte dei beni, relativamente ai quali il perito nominato dalla
Compagnia assicurativa non assumeva autonoma posizione e demandava alla stessa ogni deduzione in merito alla relativa ed eventuale indennizzabilità; contestazione che, come premesso, era mancata entro il termine perentorio previsto dalla polizza assicurativa e per questo era ormai inammissibile.
Che, ad ogni modo, la polizza assicurativa in esame riguardava “i beni mobili o immobili, sottotetto
o all'aperto, anche se di proprietà di terzi”, e che alcuna violazione dell'obbligo di cooperazione vi era stata da parte dell' dato che l'obbligo di conservare le fatture di acquisto ai fini delle CP_1 verifiche fiscali viene meno decorsi cinque anni dall'acquisto dei beni, termine ampiamente decorso.
Sulla scorta di tale prospettazione, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'assicurazione al pagamento dell'indennizzo per la somma di € 201.410,00 oltre interessi, come determinato nella perizia contrattuale con riferimento a tutti i danni patiti, senza alcuna esclusione.
Con sentenza n. 3104/2021, pubblicata in data 5.11.2021, il Tribunale adito rigettava la domanda dell'istante ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, condannando parte attrice al pagamento della somma di € 201.410,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Il Giudice di prime cure, senza occuparsi del decorso o meno del termine di 30 giorni per la formalizzazione delle contestazioni da parte della compagnia, rilevava nel merito che – diversamente da quanto affermato dalla Compagnia assicurativa – non vi era stato alcun inadempimento rispetto agli obblighi previsti in capo al convenuto ma che, anzi, secondo quanto affermato nel verbale conclusivo di perizia, egli aveva fatto quanto possibile per evitare il danno: aveva provveduto tempestivamente alla denuncia del fatto alla società assicuratrice;
aveva conservato e custodito le tracce del sinistro;
aveva infine predisposto un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, e, come richiesto dai periti, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In merito alla prova della titolarità di quella parte dei beni in relazione alla quale parte attrice affermava non esser stata fornita idonea documentazione, il Giudice di prime cure rilevava, da un lato, l'irrilevanza di tale contestazione, dal momento che la polizza di assicurazione riguarda i
"beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi"; dall'altro, ne affermava l'irrilevanza anche sotto il profilo della dedotta violazione dell'obbligo di cooperazione, non sussistendo per l'assicurato, in base alle condizioni contrattuali, l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante la titolarità dei beni una volta decorso il quinquennio dall'acquisto, com'era nel caso di specie.
Da qui, riteneva fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e tesa alla condanna della Compagnia assicurativa alla corresponsione della somma quantificata nella perizia contrattuale espletata tra le parti, a titolo di indennizzo per l'avveramento del rischio assicurato coperto dal contratto di assicurazione dedotto in lite.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, evidenziando, in primo luogo, come il Giudice di prime cure abbia posto alla base dell'impugnata decisione esclusivamente le risultanze della perizia contrattuale, omettendo di verificare ulteriori elementi addotti dall'appellante. L'appellante ha poi dedotto nuovamente l'inadempimento, da parte dell'assicurato, degli obblighi contrattualmente posti a suo carico, consistente nel non aver fornito documentazione idonea a provare la titolarità di parte dei beni per i quali vantava l'indennizzo. In merito, poi, all'ambito di operatività della polizza, la cui garanzia coprirebbe anche i “beni mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi",
l'appellante ha affermato la non verosimiglianza dell'appartenenza a terzi di quella parte dei beni di cui si discuteva, ossia quelli per cui non era stata fornita prova della titolarità, dato il loro ingente valore, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure.
Infine, l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia del Giudice in ordine alla violazione degli artt.
1913, 1914 e 1915 c.c., e la insufficienza della motivazione con cui egli è giunto a ritenere non sussistente alcun inadempimento a carico dell'appellato; invero – secondo la compagnia assicurativa – l'inadempimento si sarebbe sostanziato, da un lato, nel non aver fornito la documentazione atta a comprovarne la titolarità di taluni beni;
dall'altro, nel non essersi la controparte adoperata al fine di diminuire la misura del danno.
L'appellante ha concluso, dunque, per la riforma integrale della pronuncia di primo grado, con conseguente accoglimento dell'eccezione di perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ex artt. 1913, 1914 e
1915 c.c..
Costituitasi, la parte appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in quanto eccessivamente vago e generico, essendo l'appellante limitatasi a riproporre le medesime questioni sollevate in primo grado.
Ha poi eccepito nuovamente l'improcedibilità della domanda, essendo la società assicuratrice decaduta dal diritto di formulare opposizioni al processo verbale conclusivo di perizia, per non averlo fatto nel termine perentorio di trenta giorni, secondo le condizioni della polizza assicurativa.
Nel merito, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Infine, egli ha proposto appello incidentale in relazione al capo della sentenza con cui sono state liquidate le spese del giudizio di primo grado, per aver il Giudice di prime cure escluso l'emolumento afferente alla fase istruttoria;
ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio, al fine di integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00, alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Analisi dei motivi di appello. Preliminarmente, dev'esser rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La difesa dell'appellato deduce l'insufficienza dell'atto di appello poiché, accanto alla parte c.d.
“volitiva”, difetterebbe quella “argomentativa”, essendosi l'appellante limitato ad una riproposizione delle medesime questioni sollevate in primo grado.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (SS.UU. sent. n. 27199/2017),
“l'individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice, però, non dovrà necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza». (…) Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta”.
(…) D'altra parte, è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale.”.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, vi è da rilevare che sebbene l'atto di appello proposto dall'odierno appellante non si connoti per un ampio grado di ordine e specificità, è chiaro a questa Corte il contenuto delle censure proposte, costituendo, d'altronde, l'ipotesi della inammissibilità un caso di “esito abortivo del processo”, in quanto tale, del tutto residuale.
È possibile, dunque, procedere ad un esame nel merito delle censure dell'appellante.
La Compagnia assicurativa ha contestato l'operato del giudice di prime cure nella parte in cui egli non avrebbe adeguatamente esaminato né le previsioni contrattuali né gli elementi addotti dall'appellante-attrice in primo grado, ma avrebbe “accolto supinamente” il contenuto del verbale conclusivo della perizia contrattuale. Il punto su cui insiste l'appellante, invero, riguarda la prova della titolarità di taluni beni danneggiati a seguito dell'incendio e per i quali l'assicurato ha richiesto l'indennizzo; trattasi, in particolare, di un complesso di beni del valore pari ad € 87.380,00, rispetto ai quali l'appellato non avrebbe fornito documentazione idonea a provarne la titolarità.
Da tale circostanza, l'appellante fa discendere plurime censure: l'esagerazione dolosa del danno, che ai sensi dell'art.
7.2 delle condizioni generali della polizza assicurativa determinerebbe la perdita del diritto all'indennizzo, in quanto i danni lamentati dall'assicurato avrebbero potuto esser inferiori una volta dedotta quella parte dei beni di cui si discute;
la non debenza dell'indennizzo, stante l'inadempimento dell'assicurato (consistente, appunto, nel non aver fornito la documentazione necessaria a provare la proprietà di quei beni); ancora, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi di cooperazione gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., non essendosi egli adoperato per diminuire la misura del danno.
Le censure avanzate, dunque, muovono tutte da un medesimo punto di partenza: il difetto di prova della proprietà di taluni beni aziendali danneggiati a seguito dell'incendio, non avendo l'assicurato fornito la documentazione a tal fine necessaria. Resta invece non attinta da alcuna contestazione, né in primo né in secondo grado, la sussistenza del sinistro ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni lamentati, essendo limitate invece le contestazioni della compagnia assicurativa alle evidenze sin qui riportate.
La tesi dell'appellante è infondata.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non corrisponde al vero la circostanza per cui il Tribunale non abbia argomentato in merito alle deduzioni della compagnia convenuta, risultando invece nel corpo della motivazione una compiuta analisi delle stesse, con conseguente negativa confutazione, ragion per cui non può in alcun modo ritenersi che il Tribunale abbia semplicemente recepito le conclusioni della perizia contrattuale, pur avendo richiamato la giurisprudenza sul punto che la distingue dall'arbitrato irrituale, e pur avendo evidenziato i margini di relativa vincolatività della stessa.
In secondo luogo, va altresì evidenziato che la mancanza di qualsiasi contestazione da parte della compagnia assicurativa della verificazione del sinistro, della esistenza della polizza e della concreta causazione di danni a pregiudizio del convenuto come effetto del sinistro incontestato, hanno di fatto limitato l'esame delle contestazioni proposte dalla compagnia in relazione al quantum dell'indennizzo ed alla applicazione di norme contrattuali e civilistiche richiamate al fine di ritenersi esonerata dal corrisponderlo, tutte questioni compiutamente esaminate dal giudice di prime cure e riscontrate ne senso favorevole alla prospettazione del contraente assicurato.
Ciò posto, deve esser pienamente confermata la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure, il quale, procedendo partitamente, ha in primo luogo correttamente osservato che la mancanza di prova della titolarità di alcuni beni danneggiati a seguito dell'incendio non ne determina l'esclusione dalla copertura assicurativa, operando la stessa anche relativamente a beni di proprietà di terzi, come da esplicita previsione contrattuale;
la controdeduzione dell'appellante, secondo cui il valore di tali beni, complessivamente intesi, sarebbe sì ingente da escluderne l'appartenenza a terzi,
è una mera e suggestiva congettura, priva di alcun riscontro probatorio, e dunque inidonea ad escludere l'operatività della polizza poiché basata su una prospettazione meramente apodittica.
In secondo luogo, relativamente alla condotta dell'appellato qualificata come inadempiente da parte della compagnia assicurativa (e consistente nel non aver fornito la documentazione necessaria a provare la proprietà dei beni) il Giudice di prime cure ha osservato correttamente che ciò non consente comunque di ritenere violati gli obblighi gravanti in capo all'assicurato in caso di sinistro
– secondo le condizioni della polizza contrattuale – atteso che l'assicurato è tenuto esclusivamente a
“mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche"; ciò posto, può ritenersi che, dal momento che non vi è in capo all'assicurato, in base alle condizioni contrattuali, l'obbligo di conservazione della documentazione comprovante la titolarità dei beni per un tempo dilatato e comunque una volta decorso il quinquennio dall'acquisto, non è dunque possibile ritenere che egli sia inadempiente rispetto ad una richiesta in tali termini, che senza dubbio esula da ciò che “ragionevolmente” può essere fatto oggetto di pretesa da parte della compagnia assicurativa.
Come evidenziato nei documenti e nel verbale conclusivo della perizia contrattuale in atti, trattasi invero di beni acquistati anteriormente a 5 e 10 anni, per i quali era scaduto l'obbligo fiscale e legale di conservazione della relativa fattura di acquisto, e per i quali le relative spese erano già state oggetto di ammortamento quinquennale nei libri sociali, e ciò a maggior riprova della inesigibilità di un obbligo di conservazione dei documenti di acquisto, e dunque della irragionevolezza della richiesta di esibizione.
L'irrilevanza giuridica delle condotte descritte ai fini dell'operatività della polizza assicurativa e della debenza dell'indennizzo determina l'infondatezza anche dell'ultima censura avanzata dall'appellante, relativa alla violazione degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., per aver l'appellato violato l'obbligo di cooperazione a suo carico – ancora una volta - per non aver fornito la documentazione necessaria a provare la titolarità ed il valore dei beni.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'assicurato ha fatto tutto quanto era in suo dovere fare, dalla denuncia tempestiva del sinistro alla conservazione dello stato dei luoghi, sino ad aver predisposto un elenco dettagliato dei danni subiti. Il non aver fornito la documentazione di cui si discute, invero, non costituisce una condotta non cooperativa, perché alcuna incidenza ha avuto tale condotta sulla quantificazione dell'indennizzo; come correttamente rilevato dal Tribunale, i periti hanno inventariato i beni presenti nei locali oggetto dell'evento dannoso e concretamente dannegiati dall'incendio, e ne hanno determinato il valore sulla scorta di ricerche di mercato, per poi procedere alla determinazione degli interventi necessari e dei relativi costi.
Il motivo d'appello è dunque infondato e va rigettato.
Passando ora all'esame del motivo d'appello incidentale, valgono le considerazioni che seguono.
L'appellante, nel costituirsi, ha richiesto la riforma parziale della pronuncia impugnata relativamente al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, per aver il Giudice di prime cure escluso il compenso afferente alla fase istruttoria;
ha dunque richiesto la riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alle spese del giudizio, al fine di integrarle con l'ulteriore somma di € 5.400.00, alla luce dei parametri medi del
D.M. 55/2014.
Il motivo è fondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 29925/2025), come correttamente rilevato dall'appellato, anche laddove sia mancato lo svolgimento della attività istruttoria, il D.M. 55/2014 non esclude la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, perché esso prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente intesa;
la Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che “in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo
l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez. 6 - 2, n. 4698 del 18 febbraio 2019).”.
Dall'analisi degli atti processuali del processo di primo grado – ed in particolare, dall'esame della memoria depositata ai sensi dell'art. 186 co. 6 c.p.c., secondo termine – risulta come l'appellante, convenuto in primo grado, abbia invero articolato istanze istruttorie, richiedendo l'ammissione di prova testimoniale, a nulla rilevando, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che poi tale attività non sia stata svolta.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3,
Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483). E, in base all'esito complessivo della lite (di fatto integralmente confermato nel merito della decisione di primo grado, ma parzialmente riformato solo sul regime delle spese e sempre in favore del cel convenuto/appellato), risulta giustificato, ad avviso della Corte, la applicazione del principio della soccombenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda attorea, ed essendo altresì risultato fondato l'appello incidentale proposto dall'appellato/convenuto in primo rado in relazione alla statuizione sulle spese.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5358/21 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale avverso la sentenza n. 3104/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 5.11.2021.
2. Accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza nr. 3104/2021 emessa dal
Tribunale di Napoli in data 5.11.2021, condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario per spese Controparte_1 generali, CPA ed IVA se dovuti) per lege:
3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore dell'appellato che liquida in € 14.317,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Michele Caccese