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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/12/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe Marra - Presidente dott. Marco Tornatore - Giudice est./rel. dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promosso nell'interesse di con sede legale in 20152 Milano via Bisceglie n. Parte_1
66 in persona del Consigliere Delegato Jean-Francois Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Favia del foro di Bari;
RICORRENTE contro
Partita IVA: Controparte_1
- Codice Fiscale: corrente in FRAZIONE PONT SUAZ 53 P.IVA_1 P.IVA_1
- 11020 - EN (AO), rappresentata e difesa per delega depositata nel fascicolo telematico dall'Avv. Manuela Massai;
nonché i soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/7/2025, in persona del Consigliere Parte_1
Delegato, chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, nonché dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
A sostegno del ricorso, esponeva che tra le parti erano stati stipulati due Parte_1
contratti di franchising per la gestione di punti vendita Carrefour Express in Valle
Par d'Aosta, contratti regolarmente registrati e in forza dei quali forniva merci e servizi alla debitrice. Nonostante ciò, si rendeva inadempiente al pagamento delle CP_1
Par forniture e dei servizi, circostanza che induceva a risolvere i contratti e, dopo tentativi bonari di recupero, ad agire giudizialmente. A seguito di ricorso monitorio, il
Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo per euro 51.686,88 oltre interessi, divenuto esecutivo per mancata opposizione. La ricorrente sosteneva che tale credito, ormai cristallizzato, evidenziava una situazione di insolvenza non transitoria e chiedeva che il Tribunale valutasse i presupposti per la liquidazione giudiziale.
La società resistente, costituitasi a mezzo dell'Avv. Manuela Massai, deduceva che il mancato pagamento derivava da fatture in parte contestate perché contenenti articoli non consegnati e servizi mai resi. Si rappresentava che titolare di due punti CP_1 vendita Carrefour, non disponeva nell'immediato della liquidità necessaria per far fronte alla somma richiesta, ma aveva avviato trattative per ottenere una rateizzazione o un pagamento a stralcio, producendo la proposta inviata dall'avv. in data 24 marzo CP_2
2025, rimasta senza accoglimento. Si evidenziava come il rifiuto di ogni proposta apparisse illogico, poiché la chiusura dei punti vendita avrebbe inevitabilmente ridotto la possibilità di soddisfare il credito, e si richiamava la notizia di una strategia di
Par riorganizzazione del gruppo finalizzata alla cessione a terzi.
La resistente contestava inoltre la genericità delle affermazioni circa lo stato di insolvenza, osservando che il mero inadempimento di un debito non costituiva prova di incapacità strutturale di adempiere alle obbligazioni. Si rappresentava che la società continuava a operare regolarmente, con soci illimitatamente responsabili titolari di beni immobili di valore, come comprovato dalle visure e dalla perizia prodotte, per un immobile stimato in euro 211.000. Si affermava che il creditore avrebbe potuto esperire azioni esecutive ordinarie, anche sul patrimonio dei soci, prima di ricorrere alla pagina2 di 5 procedura richiesta, che non avrebbe apportato alcun vantaggio in termini di soddisfazione del credito. La memoria concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza, con vittoria di spese, diritti e onorari, allegando la documentazione relativa alle proposte di pagamento, alle visure catastali e alla perizia immobiliare.
In sintesi, la società convenuta ammetteva dunque che “non disponeva di liquidità nell'immediato per oltre euro 50.000” (cfr., testualmente, pag. 2 memoria datata
6/10/2025), ma che poteva soprassedersi dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto la società creditrice “non ha accettato nessuna delle proposte di pagamento formulate da ed avrebbe quindi quantomeno CP_1
Cont preventivamente dovuto dare avvio alle azioni esecutive prima contro la per poi, in caso di mancata soddisfazione dalla continuità diretta dell'impresa, avrebbe potuto aggredire il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili” (cfr, testualmente, pag. 4 della memoria sopra citata).
Per ammissione della stessa società debitrice, dunque, la medesima non è in grado di far fronte, con la dovuta regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni, poiché carente di liquidità ed allora la società creditrice avrebbe potuto promuovere azione esecutiva contro gli immobili componenti il patrimonio individuale dei soci.
La tesi difensiva, oltre che ammissiva dello stato di insolvenza, è giuridicamente insostenibile.
E' infatti insegnamento consolidato che la società in stato di illiquidità, anche temporanea, proprio perché incapace di provvedere, con la dovuta regolarità all'adempimento delle obbligazioni, versa in stato di insolvenza.
In secondo luogo, la tesi è giuridicamente insostenibile, poiché al creditore sociale non è data azione esecutiva immediata e diretta sul patrimonio dei singoli soci, perché questi vantano, come noto, un beneficio di preventiva escussione sul patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 c.c.
Più ampiamente, al creditore è poi data la scelta dello strumento di recupero del credito, senza che debba prima procedere ad esecuzione forzata individuale e solo dopo, qualora resti insoddisfatto, ad esecuzione concorsuale.
In conclusione, risulta provato che la società convenuta non è in grado di adempiere con la dovuta regolarità all'adempimento delle obbligazioni.
pagina3 di 5 Essa deve pertanto ritenersi insolvente e, di conseguenza, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio
2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI); dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Partita IVA: - Codice Fiscale:
[...] P.IVA_1
corrente in FRAZIONE PONT SUAZ 53 - 11020 - EN P.IVA_1
(AO), nonché dei soci illimitatamente responsabili , nato a [...] il Controparte_1
8/2/1977, domiciliato in Quart (AO) via Roma 107/A e nato ad Controparte_1
Alba il 25/8/1971, domiciliato in Quart (AO) via Roma 107/A; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
nomina curatore della procedura l'avv. Federica Gilliavod del foro di Aosta;
ordina a e di depositare entro tre giorni i bilanci Controparte_1 Controparte_1
e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori, corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore nei cui confronti è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di accertamento del passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;
stabilisce che il giorno 25 marzo 2026, alle ore 9,00, nella sede ed alla presenza del
Giudice Delegato abbia luogo l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina4 di 5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Giuseppe Marra firma digitale
Il Giudice rel. dott. Marco Tornatore
firma digitale pagina5 di 5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe Marra - Presidente dott. Marco Tornatore - Giudice est./rel. dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promosso nell'interesse di con sede legale in 20152 Milano via Bisceglie n. Parte_1
66 in persona del Consigliere Delegato Jean-Francois Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Favia del foro di Bari;
RICORRENTE contro
Partita IVA: Controparte_1
- Codice Fiscale: corrente in FRAZIONE PONT SUAZ 53 P.IVA_1 P.IVA_1
- 11020 - EN (AO), rappresentata e difesa per delega depositata nel fascicolo telematico dall'Avv. Manuela Massai;
nonché i soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pagina1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/7/2025, in persona del Consigliere Parte_1
Delegato, chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, nonché dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
A sostegno del ricorso, esponeva che tra le parti erano stati stipulati due Parte_1
contratti di franchising per la gestione di punti vendita Carrefour Express in Valle
Par d'Aosta, contratti regolarmente registrati e in forza dei quali forniva merci e servizi alla debitrice. Nonostante ciò, si rendeva inadempiente al pagamento delle CP_1
Par forniture e dei servizi, circostanza che induceva a risolvere i contratti e, dopo tentativi bonari di recupero, ad agire giudizialmente. A seguito di ricorso monitorio, il
Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo per euro 51.686,88 oltre interessi, divenuto esecutivo per mancata opposizione. La ricorrente sosteneva che tale credito, ormai cristallizzato, evidenziava una situazione di insolvenza non transitoria e chiedeva che il Tribunale valutasse i presupposti per la liquidazione giudiziale.
La società resistente, costituitasi a mezzo dell'Avv. Manuela Massai, deduceva che il mancato pagamento derivava da fatture in parte contestate perché contenenti articoli non consegnati e servizi mai resi. Si rappresentava che titolare di due punti CP_1 vendita Carrefour, non disponeva nell'immediato della liquidità necessaria per far fronte alla somma richiesta, ma aveva avviato trattative per ottenere una rateizzazione o un pagamento a stralcio, producendo la proposta inviata dall'avv. in data 24 marzo CP_2
2025, rimasta senza accoglimento. Si evidenziava come il rifiuto di ogni proposta apparisse illogico, poiché la chiusura dei punti vendita avrebbe inevitabilmente ridotto la possibilità di soddisfare il credito, e si richiamava la notizia di una strategia di
Par riorganizzazione del gruppo finalizzata alla cessione a terzi.
La resistente contestava inoltre la genericità delle affermazioni circa lo stato di insolvenza, osservando che il mero inadempimento di un debito non costituiva prova di incapacità strutturale di adempiere alle obbligazioni. Si rappresentava che la società continuava a operare regolarmente, con soci illimitatamente responsabili titolari di beni immobili di valore, come comprovato dalle visure e dalla perizia prodotte, per un immobile stimato in euro 211.000. Si affermava che il creditore avrebbe potuto esperire azioni esecutive ordinarie, anche sul patrimonio dei soci, prima di ricorrere alla pagina2 di 5 procedura richiesta, che non avrebbe apportato alcun vantaggio in termini di soddisfazione del credito. La memoria concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza, con vittoria di spese, diritti e onorari, allegando la documentazione relativa alle proposte di pagamento, alle visure catastali e alla perizia immobiliare.
In sintesi, la società convenuta ammetteva dunque che “non disponeva di liquidità nell'immediato per oltre euro 50.000” (cfr., testualmente, pag. 2 memoria datata
6/10/2025), ma che poteva soprassedersi dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto la società creditrice “non ha accettato nessuna delle proposte di pagamento formulate da ed avrebbe quindi quantomeno CP_1
Cont preventivamente dovuto dare avvio alle azioni esecutive prima contro la per poi, in caso di mancata soddisfazione dalla continuità diretta dell'impresa, avrebbe potuto aggredire il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili” (cfr, testualmente, pag. 4 della memoria sopra citata).
Per ammissione della stessa società debitrice, dunque, la medesima non è in grado di far fronte, con la dovuta regolarità all'adempimento delle proprie obbligazioni, poiché carente di liquidità ed allora la società creditrice avrebbe potuto promuovere azione esecutiva contro gli immobili componenti il patrimonio individuale dei soci.
La tesi difensiva, oltre che ammissiva dello stato di insolvenza, è giuridicamente insostenibile.
E' infatti insegnamento consolidato che la società in stato di illiquidità, anche temporanea, proprio perché incapace di provvedere, con la dovuta regolarità all'adempimento delle obbligazioni, versa in stato di insolvenza.
In secondo luogo, la tesi è giuridicamente insostenibile, poiché al creditore sociale non è data azione esecutiva immediata e diretta sul patrimonio dei singoli soci, perché questi vantano, come noto, un beneficio di preventiva escussione sul patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 c.c.
Più ampiamente, al creditore è poi data la scelta dello strumento di recupero del credito, senza che debba prima procedere ad esecuzione forzata individuale e solo dopo, qualora resti insoddisfatto, ad esecuzione concorsuale.
In conclusione, risulta provato che la società convenuta non è in grado di adempiere con la dovuta regolarità all'adempimento delle obbligazioni.
pagina3 di 5 Essa deve pertanto ritenersi insolvente e, di conseguenza, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, l'apertura della liquidazione giudiziale.
Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio
2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI); dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Partita IVA: - Codice Fiscale:
[...] P.IVA_1
corrente in FRAZIONE PONT SUAZ 53 - 11020 - EN P.IVA_1
(AO), nonché dei soci illimitatamente responsabili , nato a [...] il Controparte_1
8/2/1977, domiciliato in Quart (AO) via Roma 107/A e nato ad Controparte_1
Alba il 25/8/1971, domiciliato in Quart (AO) via Roma 107/A; nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
nomina curatore della procedura l'avv. Federica Gilliavod del foro di Aosta;
ordina a e di depositare entro tre giorni i bilanci Controparte_1 Controparte_1
e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori, corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore nei cui confronti è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di accertamento del passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;
stabilisce che il giorno 25 marzo 2026, alle ore 9,00, nella sede ed alla presenza del
Giudice Delegato abbia luogo l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina4 di 5 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 3 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Giuseppe Marra firma digitale
Il Giudice rel. dott. Marco Tornatore
firma digitale pagina5 di 5