Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10966 del 2025, proposto da AL AN, NI NI Di OR, LA MA TA, ES TI, IT RI, OS LM SI, RI SI, LU AN, IC RO, CA LL, DA LL, MA ER US, LO TT, NA UR, SE PO e ER VE, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Casabona e Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell’illegittimità
della mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze;
nonché per l'ordine, a carico dell'Amministrazione, ad adempiere al proprio obbligo di valutazione delle domande e dei titoli correlati, al fine dell'adozione dei provvedimenti di riconoscimento conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ET IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. i ricorrenti agiscono in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, rispettivamente presentate.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Con ordinanze collegiali 23035/2025 e 2018/2026 è stata prospettata la sussistenza di seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in quanto collettivamente proposto da più ricorrenti.
Parte ricorrente ha controdedotto, con argomenti volti ad affermare l’ammissibilità del gravame.
Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile, alla luce della giurisprudenza anche di questa Sezione, che si è già espressa, nella recente sentenza n. 16068/2025, in relazione all’ammissibilità di un ricorso proposto da una pluralità di soggetti avverso il silenzio serbato dall’autorità amministrativa su distinte domande presentate da soggetti differenti in momenti temporali diversi per il riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, senza che sia ravvisabile alcun nesso tra i diversi procedimenti pendenti, relativi a ciascuna persona (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. IV ter, n. 13491/2024, che richiama, tra l’altro, TAR Lazio, sez. II quater, n. 5383/2014 con cui si rileva, altresì, l’inesistenza di norme nel Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all’art. 31 c.p.a.).
Anche nel caso in esame, invero, si contesta il silenzio serbato su una pluralità di domande, presentate da soggetti differenti, che hanno richiesto il riconoscimento di titoli diversi, in momenti temporali diversi, senza che sia ravvisabile alcun nesso tra i diversi procedimenti pendenti, relativi a ciascuna persona, va perciò ribadito, recependo l’insegnamento del IU dell’Appello, che “ ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati gli stessi motivi ”, che ricorda come “ nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi”; precisando altresì che “ a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva (cfr. art. 40 c.p.c.), in sede amministrativa assume rilevanza soltanto la prima forma di connessione, posto che la connessione soggettiva non consente l'impugnativa con un unico ricorso di provvedimenti diversi (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537), se non quando sussiste anche un collegamento oggettivo tra di essi, con la conseguenza che nel giudizio amministrativo occorre che le domande siano o contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo, oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo. In quest’ultima evenienza tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico ” (Cons. St., sez. III, n. 11248/2022).
Anche nel caso in esame, come nei precedenti richiamati, va ribadito che il mero fatto di aver presentato analoga istanza di riconoscimento e di aver atteso la scadenza del termine di provvedere senza ottenere riscontro da parte della P.A. non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di tale connessione, dovendo, a tal fine, sussistere le medesime condizioni di fatto e di diritto che determinano l’insorgenza del dovere di provvedere della P.A. in quella specifica vicenda amministrativa, per cui la domanda di accertamento e di condanna in materia di silenzio non può che essere riferita al singolo procedimento avviato e non concluso, proposta da un determinato soggetto, di cui va riscontrata la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento finale (favorevole o sfavorevole) riferito a quella specifica istanza; ciò anche per ragioni d’ordine organizzativo, dato che, altrimenti, l’uso inappropriato del ricorso ex art. 31 c.p.a. finirebbe per portare al “ risultato assurdo di poter concentrare presso il TAR Lazio, con un unico ricorso, la definizione di tutte le migliaia di domande di riconoscimento ex D.Lgs n. 206/2007 pendenti presentate dinanzi al Ministero competente ” (vedi, per tutte, da ultimo TAR Lazio, sez. IV ter, n. 13491/2024, nonché TAR Lazio, sez. V bis, n. 8095/2024; n. 18318/2023).
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, attesa la resistenza meramente formale della PA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
LU Verico, Primo Referendario
ET IU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET IU | NA TT |
IL SEGRETARIO