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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 26795/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26795/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Tiozzo Pezzoli
del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio - sito in Email_1
Chioggia (VE), via Dalmazia, n. 6 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Boscolo
Meneguolo del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito Email_2
in Chioggia (VE), Calle Carrara, n. 154 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 24.06.2024 e di seguito si riproducono:
“- Affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento delle stesse in via Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
N. 26795/2024 R.G.
-Assegnazione della casa familiare sita in Chioggia Via Zeno n. 99/A con le relative pertinenze alla sig.ra quale genitore collocatario, fino a quando le figlie non diventeranno economicamente CP_1
autosufficienti;
-Regime di visita: le figlie staranno con il papà un week end ogni quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena); nei week end che sono di competenza della madre, il padre starà con le figlie due sere a settimana a scelta, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle minori.
-Per quanto riguarda le ferie estive: le minori trascorreranno due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
i genitori terranno le minori il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni.
-Il sig verserò a titolo di mantenimento ordinario in favore delle figlie la somma mensile di euro Pt_1
300,00 a figlia (600,00 euro totali) oltre a rivalutazione Istat da versarsi il giorno 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
-L'assegno unico e ogni altro emolumento equipollente previsto dallo Stato verrà fruito interamente dalla sig.r CP_1
-Nulla a titolo di mantenimento personale per la sig.r CP_1
-Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Visto, accoglimento delle conclusioni congiunte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato in data 24.12.2024 da Parte_1
contro
;
[...] Controparte_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 22.05.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Chioggia in data 31.05.2008, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2008, alla parte I, atto n. 26 e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_4
(nata a [...] il [...]);
[...]
considerato che le parti, all'udienza di prima comparizione del 24.06.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole in data 2.10.2025 all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente N. 26795/2024 R.G.
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà
di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale;
ritenuto che, nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione;
ritenuto altresì che la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale;
le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono,
rispondenti all'interesse delle figlie minori;
ritenuto che
, alla luce dell'esito della causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, congiuntisi in matrimonio in Chioggia in data 31.05.2008, matrimonio trascritto nel Registro
[...]
degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2008, parte I, atto n. 26 alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordine all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa AR Vittoria EN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria EN Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26795/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Tiozzo Pezzoli
del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio - sito in Email_1
Chioggia (VE), via Dalmazia, n. 6 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Boscolo
Meneguolo del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito Email_2
in Chioggia (VE), Calle Carrara, n. 154 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: rassegnate all'udienza del 24.06.2024 e di seguito si riproducono:
“- Affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento delle stesse in via Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
N. 26795/2024 R.G.
-Assegnazione della casa familiare sita in Chioggia Via Zeno n. 99/A con le relative pertinenze alla sig.ra quale genitore collocatario, fino a quando le figlie non diventeranno economicamente CP_1
autosufficienti;
-Regime di visita: le figlie staranno con il papà un week end ogni quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena); nei week end che sono di competenza della madre, il padre starà con le figlie due sere a settimana a scelta, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle minori.
-Per quanto riguarda le ferie estive: le minori trascorreranno due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
i genitori terranno le minori il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni.
-Il sig verserò a titolo di mantenimento ordinario in favore delle figlie la somma mensile di euro Pt_1
300,00 a figlia (600,00 euro totali) oltre a rivalutazione Istat da versarsi il giorno 15 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
-L'assegno unico e ogni altro emolumento equipollente previsto dallo Stato verrà fruito interamente dalla sig.r CP_1
-Nulla a titolo di mantenimento personale per la sig.r CP_1
-Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.: “Visto, accoglimento delle conclusioni congiunte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato in data 24.12.2024 da Parte_1
contro
;
[...] Controparte_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 22.05.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Chioggia in data 31.05.2008, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2008, alla parte I, atto n. 26 e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_3 Persona_4
(nata a [...] il [...]);
[...]
considerato che le parti, all'udienza di prima comparizione del 24.06.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole in data 2.10.2025 all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente N. 26795/2024 R.G.
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà
di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale;
ritenuto che, nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione;
ritenuto altresì che la domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale;
le stesse risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono,
rispondenti all'interesse delle figlie minori;
ritenuto che
, alla luce dell'esito della causa, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, congiuntisi in matrimonio in Chioggia in data 31.05.2008, matrimonio trascritto nel Registro
[...]
degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2008, parte I, atto n. 26 alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordine all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa AR Vittoria EN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero