Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 24816/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la Resistente
l pagamento dell'importo complessivo di Euro 17.921,13 come meglio Controparte_1
quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi legali (anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
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Sentenza
1.2. condannare la Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto
3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio
Logistica di inviando una email a Pt_1 Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA 2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO 3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente adiva il tribunale di Milano esponendo: di aver stipulato con la controparte il contratto di locazione di beni mobili n. 19507079, provvedendo alla consegna del materiale in data 14/02/2018; che il conduttore, dopo aver saldato n. 22 canoni, interrompeva i pagamenti;
che con lettera del 21/07/2020 avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 Pt_1
Condizioni Generali), comunicava al Conduttore l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione, intimandogli il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
che in data 28/05/2019 (P. IVA Controparte_2
) veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
P.IVA_2
che successivamente, in data 28/08/2020 stipulava con quale Pt_1 Controparte_1 titolare dell'impresa individuale un piano di Controparte_2 rientro che prevedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 14.400,00 dilazionato in n.
24 rate mensili con decorrenza dal 15.09.2020 (doc. 8); che il predetto accordo rimaneva parzialmente inadempiuto, essendo stata corrisposta solo la minor somma di € 8.849,00, per poi interrompere i pagamenti;
che a detto inadempimento conseguiva la “nullità del presente accordo e la conseguente perdita del diritto allo stralcio del credito nonché al mantenimento del materiale di proprietà di , come pattuito in via transattiva. Pt_1
che, con successiva lettera di messa in mora del 15/04/2024, intimava a il Pt_1 CP_2
pagamento delle somme residue dovute a seguito della risoluzione del contratto e la restituzione del materiale;
che la negoziazione assistita aveva avuto esito negativo.
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Sentenza
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Senza svolgere istruttoria, ad esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha documentato il proprio diritto di credito producendo il contratto di locazione operativa, il verbale di consegna, la lettera di risoluzione, il successivo accordo transattivo e la lettera di costituzione in mora del debitore.
Parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria, ovvero prova dell'esistenza di un fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'altrui credito.
Ciò premesso, ha altresì dedotto che i pagamenti effettuati dalla resistente in base al Pt_1
piano di rientro inevaso, sono stati imputati a canoni insoluti e penale contrattuale ( dovutagli ex art. 13 del contratto), residuando a suo favore un credito di € 20.523,07, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ovvero al pagamento del canone del canone mensile dovuto sino alla data dell'udienza di discussione orale.
Ciò detto, atteso che a fronte dell'allegazione del locatore la resistente non ha provato l'intervenuta restituzione del materiale, l'importo di cui sopra deve essere riconosciuto alla locatrice ai sensi dell'art. 14 c.4 del contratto di locazione operativa.
Per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] della somma di € 20.523,07, oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale.
La resistente, infine, deve essere condannata – a sua cura e spese- all'immediata restituzione del materiale di cui al contratto, secondo le modalità indicate in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria ( attesa l'assenza di attività istruttoria) e per la fase decisionale ( atteso che non è stato autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte).
Le spese di negoziazione assistita sono liquidate per la sola fase di attivazione, non avendo avuto seguito l'invito.
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Sentenza
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 28416/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 20.523,07, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo per le causali di cui in parte motiva;
2) condanna a sua cura e spese - all'immediata restituzione in favore di Parte_2
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del materiale di cui al contratto di locazione n. 19507079, secondo le modalità indicate in ricorso;
3) condanna al pagamento in favore di n. 19507079 delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 264,00 per spese esenti ed € 3.828,00 per compensi professionali
(di cui € 441,00 per la negoziazione assistita), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 14/02/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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