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13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 5. Abrogazioni 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 , e' abrogato.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta l' art. 2 del decreto legislativo del 8 gennaio 2004, n. 15 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell' articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999 , come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. (abrogato)».
- Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta l' art. 2 del decreto legislativo del 8 gennaio 2004, n. 15 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell' articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999 , come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. (abrogato)».
- Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 si veda nelle note all'art. 2.
Giurisprudenza • 10
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