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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N_4512/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°4512/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Putignano Parte_1
Giovanni
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. R. Salvo e F. Fanigliuolo
CONVENUTO avente ad oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertata l' illegittimità della richiesta dell' del 2 novembre 2023 di restituzione della CP_1 somma di euro 2.518,63 (per il periodo dal 1.1.1997 al
31.12.1997) indebitamente percepita da a titolo Parte_2 di prestazione di disoccupazione agricola.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere per effetto del sopravvenuto riconoscimento della pretesa attrice.
All' odierna udienza la causa era oralmente discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell' avvenuto abbandono della CP_1 pretesa restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché la determinazione di liquidazione è stata successiva alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/4/2024 da contro Parte_1 CP_1
Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare CP_1 la residua parte, liquidata in complessivi EURO 750,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Putignano Giovanni, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 24/9/2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)
N_4512/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°4512/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Putignano Parte_1
Giovanni
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. R. Salvo e F. Fanigliuolo
CONVENUTO avente ad oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertata l' illegittimità della richiesta dell' del 2 novembre 2023 di restituzione della CP_1 somma di euro 2.518,63 (per il periodo dal 1.1.1997 al
31.12.1997) indebitamente percepita da a titolo Parte_2 di prestazione di disoccupazione agricola.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere per effetto del sopravvenuto riconoscimento della pretesa attrice.
All' odierna udienza la causa era oralmente discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell' avvenuto abbandono della CP_1 pretesa restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché la determinazione di liquidazione è stata successiva alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/4/2024 da contro Parte_1 CP_1
Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare CP_1 la residua parte, liquidata in complessivi EURO 750,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Putignano Giovanni, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 24/9/2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)