CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 29079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29079 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ LB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29079 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 giugno 2023, la Corte d'appello di Trieste confer- mava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020, appellata da UZ LB, che lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione, esclusa la contestata recidiva, e con il concorso di attenuanti generiche e della diminuzione del rito abbreviato richiesto, oltre alle pene accessorie di legge, revo- cando il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente con- cesso con la sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone del 5 giugno 2018, irr. 11 luglio 2018, e disponendo la confisca per equivalente per un importo corrispon- dente al profitto del reato pari ad euro 95.774,10, in quanto ritenuto colpevole del reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili, in relazione a fatto contestatogli come legale rappresentante dell'impresa individuale Car Motors di ZO AL. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione atteso il contrasto tra motivazione e dispositivo riguardante soggetto diverso dall'imputato, recante un numero di sentenza diverso e con esito contraddittorio. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa sarebbe affetta da nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo, infatti, riguarderebbe un soggetto diverso (tale AR Iftikar), una sentenza diversa (emessa il 26.04.2022 e non il 23.09.2020), da un tribunale diverso (Trieste e non Pordenone) e l'esito sarebbe indecifrabile, in quanto riformerebbe la sentenza di primo grado senza specificare i limiti e le modalità con condanna alle spese, dun- que con esito del tutto illogico. Richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, si invoca pertanto la nullità della sen- tenza. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della mo- tivazione nella parte in cui la sentenza ha ravvisato la condotta tipica del reato previsto dall'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 facendola discendere dall'asserita con- fessione del ricorrente, il quale non avrebbe tuttavia mai dichiarato di aver tenuto le specifiche scritture contabili di cui all'imputazione. 2 In sintesi, richiamato il passaggio motivazionale contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata, si contesta l'affermazione contenuta in un inciso ("in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, l'imputato aveva ammesso di non avere registrato e/o conservato la documentazione contabile"), sostenendo che quanto sopra non si fonderebbe sulla confessione del ricorrente. In realtà, sostiene la difesa, l'imputato avrebbe riferito solo che la documentazione contabile si trovava custodita presso il depositario, senza invece affermare che quella indi- cata nell'imputazione si trovasse ivi;
analogamente, egli aveva dichiarato che la restante documentazione si trovava presso la propria abitazione, senza tuttavia specificare di che documentazione si trattasse. L'affermazione della Corte d'ap- pello che "da quanto sopra" aveva fatto discendere che l'imputato avesse emesso le fatture di cui all'imputazione, dolosamente non consegnandole per averle na- scoste o distrutte, non sarebbe corretta. Diversamente, si afferma in ricorso, que- sti aveva invece precisato che era solo colui che pagava le vetture su incarico di terzi, vetture che venivano cedute e acquistate tra terzi soggetti, sicché egli aveva ritenuto di non essere parte dell'operazione commerciale, donde riteneva di non dovere tenere le fatture. Si sarebbe quindi in presenza non di una distruzione od occultamento di documenti contabili, ma di una omessa tenuta o istituzione degli stessi, che, per giurisprudenza di questa Corte, non è punibile a norma dell'art. 10. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di una richiesta di trattazione orale ex art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni, è inam- missibile. 2. È anzitutto inammissibile il primo motivo. Ed invero, risulta dagli atti allegati (affoliazione 15) che il dispositivo letto in udienza è dispositivo confermativo della sentenza del tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020 appellata dal ZO, con riserva del deposito della motivazione in giorni 90. Il dispositivo riporta la sottoscrizione del presidente nonché un'anno- tazione in calce "da inserire nel fascicoletto di Presidente e relatore (dispositivo letto in udienza)". 3 Qz ( Tanto risultando dagli atti (che questa Corte è legittimata a compulsare, attesa la natura processuale dell'eccezione: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Po- lícastro, Rv. 220092 - 01), dunque, appare evidente che il dispositivo invece tra- scritto nella sentenza depositata è quello errato, laddove, invece, non solo l'inte- stazione della sentenza impugnata, i dati in essa riportati e, soprattutto, la moti- vazione della decisione sono del tutto rispondenti al dispositivo letto in udienza. Ne consegue come nella specie si versi in ipotesi di evidente errore mate- riale che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, tanto discen- dendo dall'indirizzo, cui va dato seguito, di questa Corte che ha già affermato, in un caso nel quale, addirittura, anche il dispositivo di udienza, e non solo quello di sentenza, era erroneo, che non costituisce violazione del principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, la discrasia tra l'intesta- zione della sentenza, dove sia stata riportata l'esatta indicazione del provvedi- mento impugnato, e il dispositivo nel quale sia stata indicata la conferma di una sentenza estranea al giudizio (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Rv. 230416 - 01). 3. Non sfugge al giudizio di inammissibilità anche il secondo motivo. 4. È anzitutto generico per aspecificità perché mostra di non confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza che ha spiegato in maniera del tutto logica le ragioni per le quali all'imputato ben potesse essere ascritta la condotta contestata. I giudici di appello (pag. 5) in particolare evidenziano come i fatti fossero stati ammessi dall'imputato che, nel corso dell'interrogatorio del 4/10/2018, aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l'operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato infatti lo stesso imputato a dichiarare che la concessionaria tedesca vendeva le vetture ad un cittadino croato residente in [...], soggetto senza partita IVA, che a sua volta le ven- deva in Italia direttamente ai clienti dell'imputato, che aveva corrisposto per tale attività al croato 500 euro più spese in contanti. Era stato, peraltro, lo stesso imputato a chiarire che le fatture erano a lui intestate;
dunque, ammettendo espressamente che le operazioni di compravendita avvenivano formalmente tra la concessionaria e l'impresa individuale di cui egli era titolare, trattandosi pertanto di operazioni soggette ad IVA, circostanza a lui nota in quanto operatore del set- tore. Tutta la documentazione in atti, infatti, risulta intestata alla ditta dell'impu- tato o emessa nei confronti della ditta dello stesso, mentre il cittadino croato ri- sulta mero incaricato al ritiro delle auto. Con particolare riferimento alle fatture 4 non rinvenute, oggetto di contestazione, era stato poi lo stesso imputato a dichia- rare di averle consegnate al cittadino croato, condotta ritenuta inverosimile dalla Corte d'appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qua- lunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fal:ture devono essere comunque conservate. I giudici territoriali si prendono, poi, carico di confutare quanto dichiarato in sede di interrogatorio dall'imputato, in quanto smentito dal PVC del 15/03/2018, avendo egli riferito che la documentazione contabile si tro- vava custodita presso il depositario Marcuzzo Benvegnù di Oderzo, ma che quest'ultimo, contattato dagli operanti, aveva dichiarato di aver avuto detta docu- mentazione solo fino al marzo del 2015. A fronte di quanto sopra, era stato lo stesso imputato a dichiarare che la restante documentazione era detenuta presso la propria abitazione, impegnandosi a consegnarla in ufficio, provvedendo però solo a consegnare una minima parte della stessa peraltro non registrata e dichia- rata, omettendo di consegnare la documentazione di cui all'irnputazione. Da qui l'affermazione, scevra da qualsiasi illogicità manifesta, secondo cui era provato che questi avesse emesso le fatture di cui all'imputazione, dolosamente non con- segnandole, quindi avendole nascoste o distrutte, in sede di verifica al fine di sot- trarsi al pagamento delle imposte sui redditi. 5. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel 'dissenso" sulla ri- costruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 6. Perde, in particolare, alla luce di quanto sopra, di spessore argomenta- tivo, la doglianza difensiva fondata su una personale interpretazione di quanto riferito in sede di interrogatorio dall'imputato, nel senso che egli, riferendosi alla 5 íe-e, documentazione contabile, non avrebbe inteso fare riferimento alle fatture di cui all'imputazione. Tale affermazione, si noti, oltre che essere fondata su una interpretazione personale dell'occorso, è smentita dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, e riportate in sentenza, il quale aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l'operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato, inoltre, lo stesso imputato a dichiarare che tali fatture, a lui intestate, erano state da lui consegnate al cittadino croato, condotta che era stata ritenuta inverosimile dalla Corte d'appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qualunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fatture devono essere comunque conservate. Dato di fatto è, dunque, che, per espressa ammissione del ricorrente, le fatture fossero nella sua disponibilità e che le stesse non siano state più rese di- sponibili, tanto da non essere mai state consegnate ai verificatori. 7. Ne discende, quindi, l'assoluta mancanza di pregio del richiamo difensivo alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene non inquadrabile nell'alveo dell'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, la condotta di omessa istituzione o tenuta dei documenti contabili. Nella specie, tali documenti contabili, costituiti dalle fatture intestate all'im- putato mai consegnate ai verificatori, erano stati regolarmente emessi e recavano quale intestatario l'imputato che aveva confermato di averne avuto la disponibilità, per poi disfarsene al fine di sottrarsi agli obblighi tributari, asserendo di averle consegnate al cittadino croato che fungeva da mero incaricato al ritiro delle auto acquistate dai fornitori tedeschi. L'Ufficio centrale antifrode aveva quindi inoltrato le fatture emesse e la relativa documentazione dei pagamenti effettuati, accer- tando tutti gli acquisti di cui all'imputazione. La circostanza, dunque, che le fatture fossero state reperite, era dunque sufficiente a far ritenere raggiunta la prova del reato contestato. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere c:he il mancato rin- venimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 01). 8. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, 1'11 aprile 2024 Il C in.igli e estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29079 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 giugno 2023, la Corte d'appello di Trieste confer- mava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020, appellata da UZ LB, che lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione, esclusa la contestata recidiva, e con il concorso di attenuanti generiche e della diminuzione del rito abbreviato richiesto, oltre alle pene accessorie di legge, revo- cando il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente con- cesso con la sentenza del GUP del Tribunale di Pordenone del 5 giugno 2018, irr. 11 luglio 2018, e disponendo la confisca per equivalente per un importo corrispon- dente al profitto del reato pari ad euro 95.774,10, in quanto ritenuto colpevole del reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili, in relazione a fatto contestatogli come legale rappresentante dell'impresa individuale Car Motors di ZO AL. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione atteso il contrasto tra motivazione e dispositivo riguardante soggetto diverso dall'imputato, recante un numero di sentenza diverso e con esito contraddittorio. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa sarebbe affetta da nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo, infatti, riguarderebbe un soggetto diverso (tale AR Iftikar), una sentenza diversa (emessa il 26.04.2022 e non il 23.09.2020), da un tribunale diverso (Trieste e non Pordenone) e l'esito sarebbe indecifrabile, in quanto riformerebbe la sentenza di primo grado senza specificare i limiti e le modalità con condanna alle spese, dun- que con esito del tutto illogico. Richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, si invoca pertanto la nullità della sen- tenza. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di manifesta illogicità della mo- tivazione nella parte in cui la sentenza ha ravvisato la condotta tipica del reato previsto dall'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 facendola discendere dall'asserita con- fessione del ricorrente, il quale non avrebbe tuttavia mai dichiarato di aver tenuto le specifiche scritture contabili di cui all'imputazione. 2 In sintesi, richiamato il passaggio motivazionale contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata, si contesta l'affermazione contenuta in un inciso ("in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, l'imputato aveva ammesso di non avere registrato e/o conservato la documentazione contabile"), sostenendo che quanto sopra non si fonderebbe sulla confessione del ricorrente. In realtà, sostiene la difesa, l'imputato avrebbe riferito solo che la documentazione contabile si trovava custodita presso il depositario, senza invece affermare che quella indi- cata nell'imputazione si trovasse ivi;
analogamente, egli aveva dichiarato che la restante documentazione si trovava presso la propria abitazione, senza tuttavia specificare di che documentazione si trattasse. L'affermazione della Corte d'ap- pello che "da quanto sopra" aveva fatto discendere che l'imputato avesse emesso le fatture di cui all'imputazione, dolosamente non consegnandole per averle na- scoste o distrutte, non sarebbe corretta. Diversamente, si afferma in ricorso, que- sti aveva invece precisato che era solo colui che pagava le vetture su incarico di terzi, vetture che venivano cedute e acquistate tra terzi soggetti, sicché egli aveva ritenuto di non essere parte dell'operazione commerciale, donde riteneva di non dovere tenere le fatture. Si sarebbe quindi in presenza non di una distruzione od occultamento di documenti contabili, ma di una omessa tenuta o istituzione degli stessi, che, per giurisprudenza di questa Corte, non è punibile a norma dell'art. 10. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di una richiesta di trattazione orale ex art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni, è inam- missibile. 2. È anzitutto inammissibile il primo motivo. Ed invero, risulta dagli atti allegati (affoliazione 15) che il dispositivo letto in udienza è dispositivo confermativo della sentenza del tribunale di Pordenone del 25 giugno 2020 appellata dal ZO, con riserva del deposito della motivazione in giorni 90. Il dispositivo riporta la sottoscrizione del presidente nonché un'anno- tazione in calce "da inserire nel fascicoletto di Presidente e relatore (dispositivo letto in udienza)". 3 Qz ( Tanto risultando dagli atti (che questa Corte è legittimata a compulsare, attesa la natura processuale dell'eccezione: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Po- lícastro, Rv. 220092 - 01), dunque, appare evidente che il dispositivo invece tra- scritto nella sentenza depositata è quello errato, laddove, invece, non solo l'inte- stazione della sentenza impugnata, i dati in essa riportati e, soprattutto, la moti- vazione della decisione sono del tutto rispondenti al dispositivo letto in udienza. Ne consegue come nella specie si versi in ipotesi di evidente errore mate- riale che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio, tanto discen- dendo dall'indirizzo, cui va dato seguito, di questa Corte che ha già affermato, in un caso nel quale, addirittura, anche il dispositivo di udienza, e non solo quello di sentenza, era erroneo, che non costituisce violazione del principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, la discrasia tra l'intesta- zione della sentenza, dove sia stata riportata l'esatta indicazione del provvedi- mento impugnato, e il dispositivo nel quale sia stata indicata la conferma di una sentenza estranea al giudizio (Sez. 6, n. 47466 del 08/11/2004, Rv. 230416 - 01). 3. Non sfugge al giudizio di inammissibilità anche il secondo motivo. 4. È anzitutto generico per aspecificità perché mostra di non confrontarsi con la motivazione dell'impugnata sentenza che ha spiegato in maniera del tutto logica le ragioni per le quali all'imputato ben potesse essere ascritta la condotta contestata. I giudici di appello (pag. 5) in particolare evidenziano come i fatti fossero stati ammessi dall'imputato che, nel corso dell'interrogatorio del 4/10/2018, aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l'operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato infatti lo stesso imputato a dichiarare che la concessionaria tedesca vendeva le vetture ad un cittadino croato residente in [...], soggetto senza partita IVA, che a sua volta le ven- deva in Italia direttamente ai clienti dell'imputato, che aveva corrisposto per tale attività al croato 500 euro più spese in contanti. Era stato, peraltro, lo stesso imputato a chiarire che le fatture erano a lui intestate;
dunque, ammettendo espressamente che le operazioni di compravendita avvenivano formalmente tra la concessionaria e l'impresa individuale di cui egli era titolare, trattandosi pertanto di operazioni soggette ad IVA, circostanza a lui nota in quanto operatore del set- tore. Tutta la documentazione in atti, infatti, risulta intestata alla ditta dell'impu- tato o emessa nei confronti della ditta dello stesso, mentre il cittadino croato ri- sulta mero incaricato al ritiro delle auto. Con particolare riferimento alle fatture 4 non rinvenute, oggetto di contestazione, era stato poi lo stesso imputato a dichia- rare di averle consegnate al cittadino croato, condotta ritenuta inverosimile dalla Corte d'appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qua- lunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fal:ture devono essere comunque conservate. I giudici territoriali si prendono, poi, carico di confutare quanto dichiarato in sede di interrogatorio dall'imputato, in quanto smentito dal PVC del 15/03/2018, avendo egli riferito che la documentazione contabile si tro- vava custodita presso il depositario Marcuzzo Benvegnù di Oderzo, ma che quest'ultimo, contattato dagli operanti, aveva dichiarato di aver avuto detta docu- mentazione solo fino al marzo del 2015. A fronte di quanto sopra, era stato lo stesso imputato a dichiarare che la restante documentazione era detenuta presso la propria abitazione, impegnandosi a consegnarla in ufficio, provvedendo però solo a consegnare una minima parte della stessa peraltro non registrata e dichia- rata, omettendo di consegnare la documentazione di cui all'irnputazione. Da qui l'affermazione, scevra da qualsiasi illogicità manifesta, secondo cui era provato che questi avesse emesso le fatture di cui all'imputazione, dolosamente non con- segnandole, quindi avendole nascoste o distrutte, in sede di verifica al fine di sot- trarsi al pagamento delle imposte sui redditi. 5. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel 'dissenso" sulla ri- costruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 6. Perde, in particolare, alla luce di quanto sopra, di spessore argomenta- tivo, la doglianza difensiva fondata su una personale interpretazione di quanto riferito in sede di interrogatorio dall'imputato, nel senso che egli, riferendosi alla 5 íe-e, documentazione contabile, non avrebbe inteso fare riferimento alle fatture di cui all'imputazione. Tale affermazione, si noti, oltre che essere fondata su una interpretazione personale dell'occorso, è smentita dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, e riportate in sentenza, il quale aveva confermato di avere emesso le fatture, non riportate in contabilità perché credeva che l'operazione commerciale fosse esente IVA. Era stato, inoltre, lo stesso imputato a dichiarare che tali fatture, a lui intestate, erano state da lui consegnate al cittadino croato, condotta che era stata ritenuta inverosimile dalla Corte d'appello perché priva di spiegazione e perché, si legge in sentenza, qualunque soggetto titolare di partita IVA è a conoscenza che le fatture devono essere comunque conservate. Dato di fatto è, dunque, che, per espressa ammissione del ricorrente, le fatture fossero nella sua disponibilità e che le stesse non siano state più rese di- sponibili, tanto da non essere mai state consegnate ai verificatori. 7. Ne discende, quindi, l'assoluta mancanza di pregio del richiamo difensivo alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene non inquadrabile nell'alveo dell'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, la condotta di omessa istituzione o tenuta dei documenti contabili. Nella specie, tali documenti contabili, costituiti dalle fatture intestate all'im- putato mai consegnate ai verificatori, erano stati regolarmente emessi e recavano quale intestatario l'imputato che aveva confermato di averne avuto la disponibilità, per poi disfarsene al fine di sottrarsi agli obblighi tributari, asserendo di averle consegnate al cittadino croato che fungeva da mero incaricato al ritiro delle auto acquistate dai fornitori tedeschi. L'Ufficio centrale antifrode aveva quindi inoltrato le fatture emesse e la relativa documentazione dei pagamenti effettuati, accer- tando tutti gli acquisti di cui all'imputazione. La circostanza, dunque, che le fatture fossero state reperite, era dunque sufficiente a far ritenere raggiunta la prova del reato contestato. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere c:he il mancato rin- venimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 01). 8. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, 1'11 aprile 2024 Il C in.igli e estensore Il Presi ente