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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 74 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni
60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Pagamici, come da incarico in atti.
OPPONENTI
E
(C.F. n. ), e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Renato ER
( – fax: 0733 / 233442 – ) e Email_1 CodiceFiscale_4
DR ER, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Le svolte opposizioni devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va disattesa la generica eccezione di “carenza di legittimazione attiva” in capo alla opponente.
Come noto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d. lgs. 180/2015, gli TE (tra essi, per quanto ora rilevi, la sono succeduti, senza Controparte_3 soluzione di continuità, alle Banche in risoluzione (segnatamente, la CP_3
nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi attivi e passivi
[...] in essere.
1 È altresì fatto notorio, affiorante in ogni caso dal plesso allegatorio e documentale calato in lite della opposta, che la Banca d'Italia ha disposto la cessione agli TE di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi ai sensi degli artt. 43 e 47 del d. lgs. 180/2015.
In questo quadro, la REV – Gestione Crediti S.p.A. (dante causa della odierna opposta)
è stata costituita, nell'ambito del programma di risoluzione, il 18 dicembre 2015 dalla
Banca d'Italia; essa è una società veicolo per la gestione delle attività di cui all'art. 45 del d. lgs. 180/2015 ed ha ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali (“non performing loan” o “NPL”) e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 180/2015, da parte degli
”. Parte_4
Con i Provvedimenti del 30 dicembre 2016 (n. 1553670, per quanto riguarda la citata la Banca d'Italia ha disposto il trasferimento a Controparte_3 [...]
, con efficacia dal 1° gennaio 2017, di residui crediti a sofferenza Controparte_4 degli TE risultanti alla data di avvio della risoluzione.
Tracciate simile premesse, non essendo mai stato contestato che i rapporti oggetto di causa siano originariamente intercorsi con nè che essi siano Controparte_3 in “sofferenza” (v. recesso unilaterale dell'11 marzo 2016), ne discende che se il 18 dicembre 2015 la Banca d'Italia ha istituito la REV– Gestione Crediti S.p.A. perché divenisse cessionaria dei crediti e rapporti non esauriti già facenti capo alla
[...]
e da questa per legge ceduti agli “TE” tra cui la CP_3 [...]
allora non sono seriamente disputabili né la esistenza del titolo della CP_3 cessione (che non è un contratto, ma un provvedimento della Banca d'Italia, il n.
1553670 del 30 dicembre 2016, la cui esistenza gli opponenti non hanno mai messo in discussione e che la opposta ha versato in copia) né che di essa facesse parte il credito per cui è causa (la cui inclusione tra quelli oggetto di cessione è certificata dal notaio
Atlante del 27 gennaio 2022, rep. n. 64798).
In sintesi, si ha evidenza di una prima cessione, il cui titolo è costituito dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2016, n. 1553670, in favore della
REV – Gestione Crediti S.p.A., società costituita, nell'ambito del programma di risoluzione, dalla Banca d'Italia, e avente oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali (“non performing loan” o Cont
) e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs.
2 180/2015, da parte degli ”, tra i quali figura la Parte_4 Controparte_3 la quale, lo si ripeta, è subentrata nei rapporti attivi in origine facenti capo alla
[...]
nei quali sono ricompresi quelli con gli opponenti odierni, Controparte_3 avendo essi, nelle rispettive qualifiche, perfezionato un accordo di apertura di credito ipotecaria e un negozio fideiussorio.
In ordine alla successiva cessione, dalla REV Gestione Crediti S.p.A. in favore della cessione costituita da un contratto perfezionato nel quadro di una Controparte_1 operazione di cessione di crediti in blocco, si osserva i) che essa non ha mai costituito oggetto di una contestazione specifica: le parti opponenti non si sono mai spinte al punto da asserire a chiare lettere che non esiste alcuna cessione in blocco dei crediti e che pertanto la cessione del 15 giugno 2017, di cui dà conto la G.U. del 22 giugno 2017, da cui risulta che la REV Gestioni ha alienato i crediti in favore della Controparte_1 costituisce il prodotto di una operazione di accreditamento del reale;
ii) che della sua esistenza fa menzione, giustappunto, la G.U., Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno 2017, dalla quale affiora che il trasferimento è avvenuto sulla scorta di un contratto del 15 giugno 2017; iii) che, con certificato del 27 gennaio 2022, rep. n. 64799, il notaio
Atlante di Roma ha attestato che la cessione dei crediti in sofferenza del 15 giugno 2017
“risulta[..] dalle comunicazioni intercorse via pec” il 15 giugno 2017.
In proposito, si osserva che quello di cessione dei crediti in blocco è un contratto a forma libera, per il quale la legge non prescrive alcun requisito di forma. neppure ad probationem, onde può essere provato anche in via presuntiva. A tal ultimo riguardo, ha senso riferire che la opposta ha prodotto copie dei contratti di apertura di credito e di fideiussione recanti le sottoscrizioni, per quanto di ragione, dagli opponenti, oltre ad aver prodotto copia degli estratti conto;
documenti negoziali, la cui conformità agli originali non è mai stata disconosciuta, e la cui disponibilità nella sfera della opposta non si spiega se non nella acclarata veste di cessionaria (la cessione del credito riguarda infatti le relative garanzie e accessori).
Quanto alla esistenza del credito ceduto nell'elenco di quelli ceduti, si può osservare che, con il cennato certificato del 27 gennaio 2022, rep. n. 64798, il menzionato notaio
Atlante di Roma ha attestato che il credito della nei Controparte_3 confronti di è ricompreso nell'elenco dei credi ceduti in blocco alla Parte_1 detta ,, mercè provvedimento di cessione credi in Controparte_3 sofferenza del 30 dicembre 2016 (del quale ultimo la opposta ha versato una copia).
3 In proposito, deve convenirsi con l'orientamento per cui la prova dell'intervenuta cessione del credito possa ritenersi validamente fornita anche mediante la produzione dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti, purché da tale documento emerga con certezza l'inclusione del credito azionato (Trib. Torino 12 ottobre 2022, n. 3943).
Senza trascurare che la contestazione circa la presenza del credito per cui è lite nell'insieme di quelli ceduti è, in sé, contraddittoria con la sostenibilità della eccezione di radicale inesistenza della cessione.
Qui giunti, anche gli ulteriori motivi di opposizione devono essere rigettati.
È documentalmente emerso che il credito ceduto è scaturito da un'apertura di credito di euro 60.000,00, con garanzia ipotecaria, del 28.2.2013, regolato in conto corrente prendente n. 14976 del coevo 28.2.2013. La restituzione dell'importo utilizzato è altresì garantita dalla assunzione di una garanzia fideiussoria.
La svolta opposizione prende le mosse dallo svettante assunto per cui il “TAEG pattuito risulta pari al 21,97%”, e quindi è superiore al tasso soglia del 18,150% per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 vigente nel I trimestre 2013. Va posto in rilievo che simile Taeg è stato calcolato dal consulente delle parti opponenti con la formula di cui all'Allegato 5B del supplemento ordinario n° 40 della Gazzetta Ufficiale del 16/02/2011 (disciplina la cui ratio è però estranea alla modalità di rilevazione della soglia usuraria).
Dal canto suo, il nominato c.t.u., dott. ha preliminarmente operato il Per_1 confronto con le soglie di legge sulla base del Decreto Ministero Economia e finanza del 21.12.2012 secondo il quale la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura periodo 1.1.2013 - 31.3.2013, avuto riguardo - sulla base dell'inequivoco tenore letterale del contratto - alla categoria di finanziamento che viene in esame, ossia la
Apertura di credito oltre euro 5.000,00.
A tal ultimo riguardo, va annotato che gli opponenti giammai hanno dedotto il carattere simulato del contratto di apertura di credito o il suo carattere fraudolento ex art. 1344
c.c..
Ebbene, rilevata la esatta categoria di credito nel quale inserire la operazione di cui si tratta, il c.t.u. ha applicato la formula della Banca d'Italia, prevista nelle istruzioni per la rilevazione del TEG nelle operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile:
4 Nulla osta alla applicazione della formula in esame (v. sul punto, l'ABF, Collegio di
Roma (09/08/2013, n. 4374)).
Secondo i condivisibili rilievi del c.t.u., al termine del primo trimestre, previa applicazione dell'”utilizzato”, il TEG calcolato è pari al tasso del 9,173%, laddove il tasso soglia relativo alla detta Categoria “apercredito”, ascende al 16,775%.
Il TEG, calcolato come sopra, confrontato con i tassi soglia vigenti alla data di stipula del contratto (13/02/2013) risulta inferiore alle categorie aventi forme tecniche del conto corrente (“apercredito” e “scoperto senza affidamento”).
Neppure è stata rilevata la usura con riferimento agli interessi moratori.
Il Tasso di mora contrattuale pari al 9,839%, confrontato con i limiti di soglia (riportati analiticamente nell'elaborato peritale) risulta essere inferiore alle categorie aventi forme tecniche del conto corrente (“apercredito” pari al 19,300% e “scoperto senza affidamento” pari al 25,5625%).
Peraltro, il c.t.u. ha avuto modo di rilevare che gli interessi sono rimasti tutti al di sotto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, con conseguente esclusione anche di usura sopravvenuta.
In relazione alla mancata considerazione della CMS rispetto alla soglia usuraria, deve rilevarsi che non risulta osservato, neppure nella perizia di parte, il criterio della separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali).
Onde, la inammissibilità della verifica della doglianza in discorso se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e CMS al punto da configurare l'usura (Cass. civ., sez. III, ord., 30 giugno 2023, n. 18559).
In relazione poi alla omessa indicazione del TAEG/ISC, si è ritenuto che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
5 art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Corte di
Cassazione n. 459 del 14/02/2023).
Non si apprezzano ragioni per discostarsi da tale indirizzo che, invero, si configura come proiezione del consolidato orientamento secondo cui “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso
(cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007)”.
Dunque, da un lato, anche qualora vi fosse una discrasia peggiorativa tra l'ISC indicato e quello applicato, non vi sarebbe alcuna nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi;
dall'altro, il mutuatario non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno per ipotesi patito a causa dell'errata indicazione (sempre che vi sia stata una errata indicazione).
Neppure sembra condivisibile la doglianza secondo cui “il tasso creditore simbolico
(0,01% annuo) non realizza la pari periodicità di capitalizzazione richiesta dalla normativa”. In senso contrario, si è stabilito che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori) (Cass.
11014/2024).
Le opposizioni devono pertanto essere rigettate, con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6 Infine, devono essere poste definitivamente in capo agli opponenti le spese inerenti alla espletata C.T.U. a firma del dott. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 74 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 1038/2021 del 12 novembre 2021, sì come oggetto di correzione mercè decreto del 17 novembre stesso anno;
2) condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
3) pone definitivamente in capo agli opponenti le spese inerenti alla espletata C.T.U., a firma del dott. Per_1
Macerata, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 74 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni
60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) E (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Pagamici, come da incarico in atti.
OPPONENTI
E
(C.F. n. ), e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Renato ER
( – fax: 0733 / 233442 – ) e Email_1 CodiceFiscale_4
DR ER, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Le svolte opposizioni devono essere rigettate per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va disattesa la generica eccezione di “carenza di legittimazione attiva” in capo alla opponente.
Come noto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d. lgs. 180/2015, gli TE (tra essi, per quanto ora rilevi, la sono succeduti, senza Controparte_3 soluzione di continuità, alle Banche in risoluzione (segnatamente, la CP_3
nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi attivi e passivi
[...] in essere.
1 È altresì fatto notorio, affiorante in ogni caso dal plesso allegatorio e documentale calato in lite della opposta, che la Banca d'Italia ha disposto la cessione agli TE di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti le aziende bancarie in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi ai sensi degli artt. 43 e 47 del d. lgs. 180/2015.
In questo quadro, la REV – Gestione Crediti S.p.A. (dante causa della odierna opposta)
è stata costituita, nell'ambito del programma di risoluzione, il 18 dicembre 2015 dalla
Banca d'Italia; essa è una società veicolo per la gestione delle attività di cui all'art. 45 del d. lgs. 180/2015 ed ha ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali (“non performing loan” o “NPL”) e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 180/2015, da parte degli
”. Parte_4
Con i Provvedimenti del 30 dicembre 2016 (n. 1553670, per quanto riguarda la citata la Banca d'Italia ha disposto il trasferimento a Controparte_3 [...]
, con efficacia dal 1° gennaio 2017, di residui crediti a sofferenza Controparte_4 degli TE risultanti alla data di avvio della risoluzione.
Tracciate simile premesse, non essendo mai stato contestato che i rapporti oggetto di causa siano originariamente intercorsi con nè che essi siano Controparte_3 in “sofferenza” (v. recesso unilaterale dell'11 marzo 2016), ne discende che se il 18 dicembre 2015 la Banca d'Italia ha istituito la REV– Gestione Crediti S.p.A. perché divenisse cessionaria dei crediti e rapporti non esauriti già facenti capo alla
[...]
e da questa per legge ceduti agli “TE” tra cui la CP_3 [...]
allora non sono seriamente disputabili né la esistenza del titolo della CP_3 cessione (che non è un contratto, ma un provvedimento della Banca d'Italia, il n.
1553670 del 30 dicembre 2016, la cui esistenza gli opponenti non hanno mai messo in discussione e che la opposta ha versato in copia) né che di essa facesse parte il credito per cui è causa (la cui inclusione tra quelli oggetto di cessione è certificata dal notaio
Atlante del 27 gennaio 2022, rep. n. 64798).
In sintesi, si ha evidenza di una prima cessione, il cui titolo è costituito dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2016, n. 1553670, in favore della
REV – Gestione Crediti S.p.A., società costituita, nell'ambito del programma di risoluzione, dalla Banca d'Italia, e avente oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali (“non performing loan” o Cont
) e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46 del d. lgs.
2 180/2015, da parte degli ”, tra i quali figura la Parte_4 Controparte_3 la quale, lo si ripeta, è subentrata nei rapporti attivi in origine facenti capo alla
[...]
nei quali sono ricompresi quelli con gli opponenti odierni, Controparte_3 avendo essi, nelle rispettive qualifiche, perfezionato un accordo di apertura di credito ipotecaria e un negozio fideiussorio.
In ordine alla successiva cessione, dalla REV Gestione Crediti S.p.A. in favore della cessione costituita da un contratto perfezionato nel quadro di una Controparte_1 operazione di cessione di crediti in blocco, si osserva i) che essa non ha mai costituito oggetto di una contestazione specifica: le parti opponenti non si sono mai spinte al punto da asserire a chiare lettere che non esiste alcuna cessione in blocco dei crediti e che pertanto la cessione del 15 giugno 2017, di cui dà conto la G.U. del 22 giugno 2017, da cui risulta che la REV Gestioni ha alienato i crediti in favore della Controparte_1 costituisce il prodotto di una operazione di accreditamento del reale;
ii) che della sua esistenza fa menzione, giustappunto, la G.U., Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno 2017, dalla quale affiora che il trasferimento è avvenuto sulla scorta di un contratto del 15 giugno 2017; iii) che, con certificato del 27 gennaio 2022, rep. n. 64799, il notaio
Atlante di Roma ha attestato che la cessione dei crediti in sofferenza del 15 giugno 2017
“risulta[..] dalle comunicazioni intercorse via pec” il 15 giugno 2017.
In proposito, si osserva che quello di cessione dei crediti in blocco è un contratto a forma libera, per il quale la legge non prescrive alcun requisito di forma. neppure ad probationem, onde può essere provato anche in via presuntiva. A tal ultimo riguardo, ha senso riferire che la opposta ha prodotto copie dei contratti di apertura di credito e di fideiussione recanti le sottoscrizioni, per quanto di ragione, dagli opponenti, oltre ad aver prodotto copia degli estratti conto;
documenti negoziali, la cui conformità agli originali non è mai stata disconosciuta, e la cui disponibilità nella sfera della opposta non si spiega se non nella acclarata veste di cessionaria (la cessione del credito riguarda infatti le relative garanzie e accessori).
Quanto alla esistenza del credito ceduto nell'elenco di quelli ceduti, si può osservare che, con il cennato certificato del 27 gennaio 2022, rep. n. 64798, il menzionato notaio
Atlante di Roma ha attestato che il credito della nei Controparte_3 confronti di è ricompreso nell'elenco dei credi ceduti in blocco alla Parte_1 detta ,, mercè provvedimento di cessione credi in Controparte_3 sofferenza del 30 dicembre 2016 (del quale ultimo la opposta ha versato una copia).
3 In proposito, deve convenirsi con l'orientamento per cui la prova dell'intervenuta cessione del credito possa ritenersi validamente fornita anche mediante la produzione dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti, purché da tale documento emerga con certezza l'inclusione del credito azionato (Trib. Torino 12 ottobre 2022, n. 3943).
Senza trascurare che la contestazione circa la presenza del credito per cui è lite nell'insieme di quelli ceduti è, in sé, contraddittoria con la sostenibilità della eccezione di radicale inesistenza della cessione.
Qui giunti, anche gli ulteriori motivi di opposizione devono essere rigettati.
È documentalmente emerso che il credito ceduto è scaturito da un'apertura di credito di euro 60.000,00, con garanzia ipotecaria, del 28.2.2013, regolato in conto corrente prendente n. 14976 del coevo 28.2.2013. La restituzione dell'importo utilizzato è altresì garantita dalla assunzione di una garanzia fideiussoria.
La svolta opposizione prende le mosse dallo svettante assunto per cui il “TAEG pattuito risulta pari al 21,97%”, e quindi è superiore al tasso soglia del 18,150% per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 vigente nel I trimestre 2013. Va posto in rilievo che simile Taeg è stato calcolato dal consulente delle parti opponenti con la formula di cui all'Allegato 5B del supplemento ordinario n° 40 della Gazzetta Ufficiale del 16/02/2011 (disciplina la cui ratio è però estranea alla modalità di rilevazione della soglia usuraria).
Dal canto suo, il nominato c.t.u., dott. ha preliminarmente operato il Per_1 confronto con le soglie di legge sulla base del Decreto Ministero Economia e finanza del 21.12.2012 secondo il quale la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura periodo 1.1.2013 - 31.3.2013, avuto riguardo - sulla base dell'inequivoco tenore letterale del contratto - alla categoria di finanziamento che viene in esame, ossia la
Apertura di credito oltre euro 5.000,00.
A tal ultimo riguardo, va annotato che gli opponenti giammai hanno dedotto il carattere simulato del contratto di apertura di credito o il suo carattere fraudolento ex art. 1344
c.c..
Ebbene, rilevata la esatta categoria di credito nel quale inserire la operazione di cui si tratta, il c.t.u. ha applicato la formula della Banca d'Italia, prevista nelle istruzioni per la rilevazione del TEG nelle operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile:
4 Nulla osta alla applicazione della formula in esame (v. sul punto, l'ABF, Collegio di
Roma (09/08/2013, n. 4374)).
Secondo i condivisibili rilievi del c.t.u., al termine del primo trimestre, previa applicazione dell'”utilizzato”, il TEG calcolato è pari al tasso del 9,173%, laddove il tasso soglia relativo alla detta Categoria “apercredito”, ascende al 16,775%.
Il TEG, calcolato come sopra, confrontato con i tassi soglia vigenti alla data di stipula del contratto (13/02/2013) risulta inferiore alle categorie aventi forme tecniche del conto corrente (“apercredito” e “scoperto senza affidamento”).
Neppure è stata rilevata la usura con riferimento agli interessi moratori.
Il Tasso di mora contrattuale pari al 9,839%, confrontato con i limiti di soglia (riportati analiticamente nell'elaborato peritale) risulta essere inferiore alle categorie aventi forme tecniche del conto corrente (“apercredito” pari al 19,300% e “scoperto senza affidamento” pari al 25,5625%).
Peraltro, il c.t.u. ha avuto modo di rilevare che gli interessi sono rimasti tutti al di sotto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, con conseguente esclusione anche di usura sopravvenuta.
In relazione alla mancata considerazione della CMS rispetto alla soglia usuraria, deve rilevarsi che non risulta osservato, neppure nella perizia di parte, il criterio della separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108/1996 - e con la “CMS soglia” (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali).
Onde, la inammissibilità della verifica della doglianza in discorso se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e CMS al punto da configurare l'usura (Cass. civ., sez. III, ord., 30 giugno 2023, n. 18559).
In relazione poi alla omessa indicazione del TAEG/ISC, si è ritenuto che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
5 art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Corte di
Cassazione n. 459 del 14/02/2023).
Non si apprezzano ragioni per discostarsi da tale indirizzo che, invero, si configura come proiezione del consolidato orientamento secondo cui “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso
(cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007)”.
Dunque, da un lato, anche qualora vi fosse una discrasia peggiorativa tra l'ISC indicato e quello applicato, non vi sarebbe alcuna nullità delle clausole relative alla debenza degli interessi;
dall'altro, il mutuatario non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno per ipotesi patito a causa dell'errata indicazione (sempre che vi sia stata una errata indicazione).
Neppure sembra condivisibile la doglianza secondo cui “il tasso creditore simbolico
(0,01% annuo) non realizza la pari periodicità di capitalizzazione richiesta dalla normativa”. In senso contrario, si è stabilito che in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori) (Cass.
11014/2024).
Le opposizioni devono pertanto essere rigettate, con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6 Infine, devono essere poste definitivamente in capo agli opponenti le spese inerenti alla espletata C.T.U. a firma del dott. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 74 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 1038/2021 del 12 novembre 2021, sì come oggetto di correzione mercè decreto del 17 novembre stesso anno;
2) condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge;
3) pone definitivamente in capo agli opponenti le spese inerenti alla espletata C.T.U., a firma del dott. Per_1
Macerata, 21 ottobre 2025.
Il Giudice
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