Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2024, n. 45013
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Sentenza 28 novembre 2024

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In tema di misure cautelari personali, non è nullo l'interrogatorio di garanzia nel caso in cui il giudice, cui, al momento dell'emissione dell'ordinanza, non era nota la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato alloglotto e che ne abbia disposto la traduzione nella lingua di origine del predetto dopo l'esecuzione della misura, ma prima dell'interrogatorio, si avvale di un interprete che rappresenti il contenuto dell'ordinanza cautelare, delle domande e delle contestazioni formulate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che tale "modus procedendi" comportasse lesione del diritto di difesa sul rilievo che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere, assunta all'atto dell'interrogatorio di garanzia, costituiva una precisa scelta difensiva e non una necessità dovuta alla mancata comprensione degli addebiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2024, n. 45013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45013
    Data del deposito : 28 novembre 2024

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