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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 1728/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM VE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1728/2025 del registro generale, avente per oggetto la separazione giudiziale vertente tra:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1988, residente in [...], int. 2, rappresentata e difesa dall'avv.ta Francesca Nannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monsummano Terme (PT), piaz za dei Martiri n. 159, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
6.06.1985, residente in [...] int. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CE Superiore (SA), via Matteotti n. 16, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5.09.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in CE Superiore (SA) in data 23.08.2010, esponendo che dall'unione sono nati i figli (il 26.10.2016) e (l'8.11.2020) e Per_1 Per_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa familiare in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con i figli;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
“stabilire che il Sig. rimborsi alla Sig.ra D'onofrio le somme di cui CP_1 ai ruoli elevati dall'Agenz ia delle Entrate di cui alla nar rativa, per sanz ioni per mancato pagamento di tasse automobilistiche relative ad un'auto a lei intestata ma di fatto utilizzata dal marito e sanz ioni per mancato pagamento di tributi alla Camera di Commercio”.
Ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. la ricorrente ha chiesto in via preliminare e urgente di adottare i medesimi provvedimenti richiesti nel merito.
Con decreto dell'8.09.2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 473-bis. 15 c.p.c. di parte ricorrente.
Con decreto reso in pari data è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ad orari differiti ed è stato chiesto al Pubblico Ministero in sede, all'Ufficio
GIP/GUP e all'Ufficio Dibattimento di fornire infor mazioni circa i procedimenti esistenti nei confronti di relativi a condotte violente e abusanti nei CP_1 confronti del coniuge e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c. nonché l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del resistente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. , dichiarando che CP_1 nelle more del procedimento le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione.
Con note scritte congiunte depositate nelle date del 21.10.2025 e 22.10.2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte chiedendo di sostituire l'udienza di comparizione mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 3
Con decreto del 23.10.2025 il giudice delegato ha assegnato alle parti ter mine fino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note depositate in data 13.11.2025 e in data 14.11.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, con compensazione delle spese legali.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riser vandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo rag giunto dalle parti prevede quanto segue.
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto.
2. I figli ver ranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministraz ione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di mag giore interesse per i fi gli, relative ad esempio all'istruz ione, all'educaz ione e alla salute del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinaz ione naturale e delle aspiraz ioni dei medesimi.
3. I figli avranno una collocaz ione stabile presso il domicilio della madre sito in Monsummano
Terme (PT), Via Bracona n.1812, lettera E inter no 2.
4. Il signor che temporaneamente si è trasferito presso la residenza della madre sita CP_1 in CE superiore (SA), alla Via Starza n. 100, fino al termine di 6 (sei) mesi dalla data di deposito del presente accordo, al fine di consentire soprattutto il figlio più piccolo tian CP_2 di abituarsi alla nuova situaz ione, potrà tenere con sé i figli a settimane alter ne, una settimana il sabato dalle 15,00 alle 20,00 ed una settimana la domenica (o un gior no feriale da concordare in base alle esigenze lavora tive del padre e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli), sempre dalle 15,00 alle 20,00 quando li riporterà presso l'abitaz ione della madre per la cena. Durante le vacanze nataliz ie i figli trascor reranno con il padre, il gior no della vigilia o quello di Natale, nonché il Capodanno o la Befana dalle 12,00 alle 20,00. Durante le vacanze pasquali gli stessi trascor reranno con il padre il gior no di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, dlle 12,00 alle 20,00.
5. Sopra specificato, trascorso 6 (sei) mesi dalla data di deposito del presente accordo, le modalità di visita dei genitori saranno così disciplinate: il padre potrà tenere con sei figli a settimane alter ne una settimana dalle 14,00 del sabato alle 20,00 della domenica con per nottamento ed una settimana, un gior no feriale da concordare in base alle esigenze lavorative del padre e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, dalle 15,00 alle 19,00 quando li riporterà presso l'abitaz ione della madre. 4
Le festività nataliz ie saranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il Papa, ad anni alter ni;
il gior no di Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno trascorsi negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il pad re;
il periodo estive in particolare in un mese di luglio, i minori trascor reranno con il padre una settimana che sarà concordemente decisa. Per il mese di agosto, tenuto conto dell'attività lavorativa di entrambi i genitori, sarà così ripartito: 15 gior ni consecutivi o divisi in due differenti settimane da concordare preventivamente, tenendo presente anche le esigenze scolastiche dei minori.
Per i compleanni e gli onomastici si stabilisce quanto segue: la madre, durante le ricor renze che la riguardano, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori dalle 9,00 alle 22,00; il padre, durante le ricor renze che lo riguardano, avrà la facoltà di te nere con sé i figli minori dalle
9,00 alle 22,00; i minori trascor reranno il gior no del proprio compleanno e onomastico con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari dalle 9,00 alle 22,00, onde consentire ad entrambe i coniugi ed ai minori di festeg giare le predette ricor renze con i familiari pater ni e mater ni. Eventuali variaz ioni delle visite e delle festività saranno concordate tra i ricor renti, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze scolastiche de i minori, secondo un principio di collaboraz ione di civile convivenza.
6. Potrà sentire telefonicamente figli in qualsiasi momento, preferibilmente dopo le 19:00 considerati gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e potrà vederli per ulteriori e/o diversi orari, gior ni e periodi di visita rispetto a quelli sopr a indicati a richiesta dei bambini e compatibilmente con le necessità di questi ultimi e con i propri impegni lavorativi e personali, previo preavviso ed accordo con la madre.
7. La casa familiare, sita in Monsummano Terme (PT), Via Bracona n. 1812 lettera E, inter no: 2, di proprietà dei genitori della viene assegnata a quest'ultima. Parte_1
8. Il sig. cor risponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 minori un assegno mensile pari ad euro 300(trecento/00) entro e non oltre il gior no 30 (trenta) di ogni mese, a far data dal deposito del presente accordo mediante bonifico sul conto cor rente intestato alla signora e contraddistinto dal seguente numero Iban: Parte_1
[...], Findomestic Banca Spa. L'assegno di mantenimento sarà ag gior nato annualmente in misura pari alla percentuale del l'aumento ISTAT. Oltre all'assegno di mantenimento, il padre contribuirà nella misura del 50% a tutte le eventuali spese straordinarie in favore dei minori, purché previamente concordate per iscritto e debitamente documentate dalla madre, come libri di tes to scolastici, mensa, visite mediche specialistiche che non coperti dal SS naz ionale, esami specialistici, trasferte e viag gi di istruz ione, attività sportive o ludiche extra, con diritto alla restituz ione al favore del coniuge che eventualmente provvederà all'anticipo, così come indicate nel Protocollo di intesa per i 5
giudiz i di separaz ione, divorz io e relative modifiche al tribunale di Pistoia, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia.
9 Relativamente all'assegno unico i ricor renti, di comune accordo, stabiliscono che tale prestaz ione, pari a circa euro 300,00, ver rà attribuita nell'esclusiva alla signora Parte_1 quale genitore collocatario che la utilizzerà nell'esclusivo interesse della prole, for nendo idonea documentaz ione. Se tale somma non fosse sufficiente, allora la restante parte sarà versata da entrambi i genitori, in partii uguali.
10. La sig.ra , di professione operaia, ed il signor di Parte_2 CP_1 professione operaio, concordano affinché nessun contributo al mantenimento venga posto a carico ed in favore l'uno dell'altra.
11. Il signor riconosce che la somma di euro 4.195,86 richiesta dall'Agenz ia CP_1 delle Entrate alla signora relativa a tasse automobilistiche e diritti annuali Parte_2 della Camera di Commercio non pagati e per la quale stata accolta l'istanza di rateizzaz ione con identificativo n. 176134 del 20/6/2025 che prevede un piano di ammortamento di n. 80 rate di cui la prima pari ad euro 198,77 e le successive pari ad euro 5,00 circa mensili, è ad esso imputabile e pertanto provvederà a rimbo rsarla alla stessa tramite bonifici mensili di pari importo.
12. Tutti gli altri beni sono già stati divisi tra i coniugi e tutti gli altri rapporti economici sono già stati regolati, di modo che nessuno dei due ha nulla da pretendere nei confronti dell'altro.
13. Per quanto necessario i coniugi consentono vicendevolmente al rilascio dei passaporti per motivi turistici o di altra natura”.
3. La domanda di separazione personale dei coniugi va accolta, risultando dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza è divenuta or mai da tempo intollerabile.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti sono congr ue, confor mi a leg ge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il rag giungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo: 6
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in CE Superiore (SA) in data
[...]
23.08.2010 alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di CE Superiore (SA), atto n. 68, parte II, serie A, anno 2010;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EM VE AN LE
R.G. N. 1728/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN LE Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM VE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1728/2025 del registro generale, avente per oggetto la separazione giudiziale vertente tra:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1988, residente in [...], int. 2, rappresentata e difesa dall'avv.ta Francesca Nannini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Monsummano Terme (PT), piaz za dei Martiri n. 159, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
6.06.1985, residente in [...] int. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CE Superiore (SA), via Matteotti n. 16, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5.09.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione dal coniuge, sig. , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in CE Superiore (SA) in data 23.08.2010, esponendo che dall'unione sono nati i figli (il 26.10.2016) e (l'8.11.2020) e Per_1 Per_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa familiare in proprio favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con i figli;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
“stabilire che il Sig. rimborsi alla Sig.ra D'onofrio le somme di cui CP_1 ai ruoli elevati dall'Agenz ia delle Entrate di cui alla nar rativa, per sanz ioni per mancato pagamento di tasse automobilistiche relative ad un'auto a lei intestata ma di fatto utilizzata dal marito e sanz ioni per mancato pagamento di tributi alla Camera di Commercio”.
Ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c. la ricorrente ha chiesto in via preliminare e urgente di adottare i medesimi provvedimenti richiesti nel merito.
Con decreto dell'8.09.2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 473-bis. 15 c.p.c. di parte ricorrente.
Con decreto reso in pari data è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ad orari differiti ed è stato chiesto al Pubblico Ministero in sede, all'Ufficio
GIP/GUP e all'Ufficio Dibattimento di fornire infor mazioni circa i procedimenti esistenti nei confronti di relativi a condotte violente e abusanti nei CP_1 confronti del coniuge e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.c. nonché l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del resistente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. , dichiarando che CP_1 nelle more del procedimento le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione.
Con note scritte congiunte depositate nelle date del 21.10.2025 e 22.10.2025 le parti hanno precisato conclusioni congiunte chiedendo di sostituire l'udienza di comparizione mediante note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 3
Con decreto del 23.10.2025 il giudice delegato ha assegnato alle parti ter mine fino al 18.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note depositate in data 13.11.2025 e in data 14.11.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, con compensazione delle spese legali.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riser vandosi di riferire al Collegio.
2. L'accordo rag giunto dalle parti prevede quanto segue.
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto.
2. I figli ver ranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministraz ione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di mag giore interesse per i fi gli, relative ad esempio all'istruz ione, all'educaz ione e alla salute del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinaz ione naturale e delle aspiraz ioni dei medesimi.
3. I figli avranno una collocaz ione stabile presso il domicilio della madre sito in Monsummano
Terme (PT), Via Bracona n.1812, lettera E inter no 2.
4. Il signor che temporaneamente si è trasferito presso la residenza della madre sita CP_1 in CE superiore (SA), alla Via Starza n. 100, fino al termine di 6 (sei) mesi dalla data di deposito del presente accordo, al fine di consentire soprattutto il figlio più piccolo tian CP_2 di abituarsi alla nuova situaz ione, potrà tenere con sé i figli a settimane alter ne, una settimana il sabato dalle 15,00 alle 20,00 ed una settimana la domenica (o un gior no feriale da concordare in base alle esigenze lavora tive del padre e gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli), sempre dalle 15,00 alle 20,00 quando li riporterà presso l'abitaz ione della madre per la cena. Durante le vacanze nataliz ie i figli trascor reranno con il padre, il gior no della vigilia o quello di Natale, nonché il Capodanno o la Befana dalle 12,00 alle 20,00. Durante le vacanze pasquali gli stessi trascor reranno con il padre il gior no di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, dlle 12,00 alle 20,00.
5. Sopra specificato, trascorso 6 (sei) mesi dalla data di deposito del presente accordo, le modalità di visita dei genitori saranno così disciplinate: il padre potrà tenere con sei figli a settimane alter ne una settimana dalle 14,00 del sabato alle 20,00 della domenica con per nottamento ed una settimana, un gior no feriale da concordare in base alle esigenze lavorative del padre e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, dalle 15,00 alle 19,00 quando li riporterà presso l'abitaz ione della madre. 4
Le festività nataliz ie saranno trascorse dal 24 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il Papa, ad anni alter ni;
il gior no di Pasqua e lunedì dell'Angelo saranno trascorsi negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il pad re;
il periodo estive in particolare in un mese di luglio, i minori trascor reranno con il padre una settimana che sarà concordemente decisa. Per il mese di agosto, tenuto conto dell'attività lavorativa di entrambi i genitori, sarà così ripartito: 15 gior ni consecutivi o divisi in due differenti settimane da concordare preventivamente, tenendo presente anche le esigenze scolastiche dei minori.
Per i compleanni e gli onomastici si stabilisce quanto segue: la madre, durante le ricor renze che la riguardano, avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori dalle 9,00 alle 22,00; il padre, durante le ricor renze che lo riguardano, avrà la facoltà di te nere con sé i figli minori dalle
9,00 alle 22,00; i minori trascor reranno il gior no del proprio compleanno e onomastico con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari dalle 9,00 alle 22,00, onde consentire ad entrambe i coniugi ed ai minori di festeg giare le predette ricor renze con i familiari pater ni e mater ni. Eventuali variaz ioni delle visite e delle festività saranno concordate tra i ricor renti, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle esigenze scolastiche de i minori, secondo un principio di collaboraz ione di civile convivenza.
6. Potrà sentire telefonicamente figli in qualsiasi momento, preferibilmente dopo le 19:00 considerati gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e potrà vederli per ulteriori e/o diversi orari, gior ni e periodi di visita rispetto a quelli sopr a indicati a richiesta dei bambini e compatibilmente con le necessità di questi ultimi e con i propri impegni lavorativi e personali, previo preavviso ed accordo con la madre.
7. La casa familiare, sita in Monsummano Terme (PT), Via Bracona n. 1812 lettera E, inter no: 2, di proprietà dei genitori della viene assegnata a quest'ultima. Parte_1
8. Il sig. cor risponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1 minori un assegno mensile pari ad euro 300(trecento/00) entro e non oltre il gior no 30 (trenta) di ogni mese, a far data dal deposito del presente accordo mediante bonifico sul conto cor rente intestato alla signora e contraddistinto dal seguente numero Iban: Parte_1
[...], Findomestic Banca Spa. L'assegno di mantenimento sarà ag gior nato annualmente in misura pari alla percentuale del l'aumento ISTAT. Oltre all'assegno di mantenimento, il padre contribuirà nella misura del 50% a tutte le eventuali spese straordinarie in favore dei minori, purché previamente concordate per iscritto e debitamente documentate dalla madre, come libri di tes to scolastici, mensa, visite mediche specialistiche che non coperti dal SS naz ionale, esami specialistici, trasferte e viag gi di istruz ione, attività sportive o ludiche extra, con diritto alla restituz ione al favore del coniuge che eventualmente provvederà all'anticipo, così come indicate nel Protocollo di intesa per i 5
giudiz i di separaz ione, divorz io e relative modifiche al tribunale di Pistoia, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia.
9 Relativamente all'assegno unico i ricor renti, di comune accordo, stabiliscono che tale prestaz ione, pari a circa euro 300,00, ver rà attribuita nell'esclusiva alla signora Parte_1 quale genitore collocatario che la utilizzerà nell'esclusivo interesse della prole, for nendo idonea documentaz ione. Se tale somma non fosse sufficiente, allora la restante parte sarà versata da entrambi i genitori, in partii uguali.
10. La sig.ra , di professione operaia, ed il signor di Parte_2 CP_1 professione operaio, concordano affinché nessun contributo al mantenimento venga posto a carico ed in favore l'uno dell'altra.
11. Il signor riconosce che la somma di euro 4.195,86 richiesta dall'Agenz ia CP_1 delle Entrate alla signora relativa a tasse automobilistiche e diritti annuali Parte_2 della Camera di Commercio non pagati e per la quale stata accolta l'istanza di rateizzaz ione con identificativo n. 176134 del 20/6/2025 che prevede un piano di ammortamento di n. 80 rate di cui la prima pari ad euro 198,77 e le successive pari ad euro 5,00 circa mensili, è ad esso imputabile e pertanto provvederà a rimbo rsarla alla stessa tramite bonifici mensili di pari importo.
12. Tutti gli altri beni sono già stati divisi tra i coniugi e tutti gli altri rapporti economici sono già stati regolati, di modo che nessuno dei due ha nulla da pretendere nei confronti dell'altro.
13. Per quanto necessario i coniugi consentono vicendevolmente al rilascio dei passaporti per motivi turistici o di altra natura”.
3. La domanda di separazione personale dei coniugi va accolta, risultando dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza è divenuta or mai da tempo intollerabile.
Le condizioni di separazione concordate dalle parti sono congr ue, confor mi a leg ge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il rag giungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo: 6
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in CE Superiore (SA) in data
[...]
23.08.2010 alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di CE Superiore (SA), atto n. 68, parte II, serie A, anno 2010;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EM VE AN LE