Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 1086
CS
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Incompetenza del Comune di NO per incostituzionalità della norma regionale

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché un sopravvenuto quadro normativo ha riattribuito la competenza in materia di bonifiche ai Comuni, rendendo irrilevante l'eccezione di incompetenza.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dei primi due motivi del ricorso introduttivo per difetto di attualità del pregiudizio

    Il motivo è inammissibile per la mancata riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado. Ad ogni modo, i motivi inammissibili attengono alle stesse censure di merito poi riproposte avverso il progetto di bonifica.

  • Rigettato
    Rapporto dei rischi alla situazione attuale e non al progetto di riqualificazione edilizia

    Il primo giudice ha correttamente affermato che la bonifica deve essere impostata sulla destinazione d'uso legale vigente al momento dell'intervento e non sulle specifiche esigenze progettuali del proprietario. L'eventuale necessità di ulteriori interventi per la realizzazione del progetto edilizio potrà essere oggetto di rivalsa sul responsabile dell'inquinamento.

  • Rigettato
    Mancanza di bonifica integrale e oneri del proprietario incolpevole

    La pretesa di una bonifica 'integrale' anche per contaminazioni che superano le soglie di contaminazione (CSC) ma non quelle di rischio (CSR) è infondata, poiché la normativa prevede la bonifica solo in presenza di rischio effettivo. La possibilità di rivalsa sul responsabile dell'inquinamento per costi aggiuntivi legati a futuri interventi edilizi rimane ferma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 1086
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1086
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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