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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230029627552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'AdeR con p.e.c. consegnata in data 18.01.2024, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2023 00296275 52 000, notificata il 24.11.2023, esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice Tributario, dell'importo complessivo di € 279,00 – bollo 2020.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica dell'atto presupposto desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo, ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Il resistente controdeduce: l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992; la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio;
che la Regione siciliana, per la riscossione delle tasse di possesso di veicoli, a partire già dall'anno 2017, provvede direttamente alla iscrizione a ruolo;
che l'eccezione di nullità, per notifica oltre i termini di decadenza/prescrizione, è priva di fondamento giuridico, perché il ruolo portato nella cartella di pagamento opposta è stato consegnato il
10/05/2023 e la cartella è stata tempestivamente notificata in data 27/05/2023
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella non costituisce vizio procedimentale censurabile, ma applicazione della legislazione regionale siciliana di settore.
Occorre premettere che, con legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che « [i]l presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
L'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) è intervenuta sull'impianto della Legge n. 16 del 2015, introducendo all'interno del citato art. 2, il comma 2- bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, « trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento».
La norma impugnata prevede altresì che «[i]n caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». È dunque stato previsto un meccanismo in base al quale la Regione Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La fattispecie può ritenersi omologa agli altri casi di diretta iscrizione a ruolo previsti dalla legislazione nazionale, limitati, in campo tributario, alle sole ipotesi in cui la fase preventiva di contraddittorio sarebbe priva di utilità, e cioè nei casi di imposte dichiarate e non versate. Solo in siffatte situazioni, infatti, è possibile derogare alle indicazioni dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, al principio desumibile dall'art. 6, comma 5, di tale legge in forza del quale, a pena di nullità dei relativi provvedimenti, «[p]rima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta ».
Grazie alla innovazione in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza più passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
In riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la tassa automobilistica del 2018, in quanto infruttosamente decorso il termine triennale, si rileva che nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata con riferimento alla pretesa tassa automobilistica per l'anno 2018, non essendo decorso, alla data di notifica della cartella, atteso che la prescrizione ha arrestato il suo corso per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini dell'attività di riscossione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il medesimo periodo di sospensione e, successivamente, sino al 31 dicembre 2021, e, inoltre, che ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nel caso di specie, la prescrizione matura il 31 dicembre 2023.
Secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Dl 953/1982, con riferimento al bollo auto la prescrizione della relativa riscossione spira decorso il terzo anno dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento.
Tuttavia, la legislazione emergenziale che ha caratterizzato le annualità 2020 e 2021 ha introdotto varie disposizioni (molto difficili da coordinare tra loro) che non solo hanno prorogato i termini di versamento, ma, in alcune ipotesi, sospeso i termini di prescrizione e di decadenza.
In particolare, mediante l'articolo 68, commi 1 e 4-bis, del Dl 18/2020 sono state previste rispettivamente:- la sospensione dei pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi e cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, effettuando un rinvio all'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (comma 1);- la sospensione dei termini di prescrizione per 24 mesi per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (comma 4-bis).
Sebbene, a prima vista, sembrerebbe che il tema della sospensione della prescrizione sia disciplinato in maniera esaustiva dal solo articolo 68, comma 4-bis, del Dl 18/2020, che prevede di fatto un allungamento di 24 mesi dei termini di prescrizione dei carichi affidati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, una diversa e più restrittiva interpretazione (accolta da ultimo nella nota Ifel del 2 novembre 2021) porta a ritenere invece operante anche l'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (richiamato dall'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020, decreto
"cura Italia") secondo cui tutti i termini di prescrizione scadenti nel 2020 e nel 2021 slittano automaticamente al 31 dicembre 2023. Ne consegue che, nel caso prospettato, i termini di prescrizione scadenti il 31 dicembre
2020 e il 31 Dicembre 2021 slittano automaticamente al 31 dicembre 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamato dall'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020, il quale dispone che i termini per "i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento e/o le cartelle di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 Dicembre 2020 e il 31 Dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma
2, del D. Lgs. n. 159/2015, al 31 Dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 Agosto 2021. Pertanto, nel caso di specie, nessuna decadenza e/o prescrizione si è verificata in capo all'Ente Impositore, atteso che, come indicato dallo stesso ricorrente, la notifica è avvenuta in data 24.11.2023 per la cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica 2020.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 100,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3633/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230029627552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'AdeR con p.e.c. consegnata in data 18.01.2024, è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2023 00296275 52 000, notificata il 24.11.2023, esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice Tributario, dell'importo complessivo di € 279,00 – bollo 2020.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto;
l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme posto che, medio tempore dalla asserita notifica dell'atto presupposto desumibile dal corpo dello stesso, non è intercorsa la valida notifica di alcun atto interruttivo, ragion per cui è decorso il termine prescrizionale di legge.
Il resistente controdeduce: l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992; la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nel presente giudizio;
che la Regione siciliana, per la riscossione delle tasse di possesso di veicoli, a partire già dall'anno 2017, provvede direttamente alla iscrizione a ruolo;
che l'eccezione di nullità, per notifica oltre i termini di decadenza/prescrizione, è priva di fondamento giuridico, perché il ruolo portato nella cartella di pagamento opposta è stato consegnato il
10/05/2023 e la cartella è stata tempestivamente notificata in data 27/05/2023
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato.
L'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella non costituisce vizio procedimentale censurabile, ma applicazione della legislazione regionale siciliana di settore.
Occorre premettere che, con legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art. 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che « [i]l presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni».
L'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) è intervenuta sull'impianto della Legge n. 16 del 2015, introducendo all'interno del citato art. 2, il comma 2- bis, in forza del quale, anche con riferimento alla tassa automobilistica regionale, « trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento».
La norma impugnata prevede altresì che «[i]n caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». È dunque stato previsto un meccanismo in base al quale la Regione Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
La fattispecie può ritenersi omologa agli altri casi di diretta iscrizione a ruolo previsti dalla legislazione nazionale, limitati, in campo tributario, alle sole ipotesi in cui la fase preventiva di contraddittorio sarebbe priva di utilità, e cioè nei casi di imposte dichiarate e non versate. Solo in siffatte situazioni, infatti, è possibile derogare alle indicazioni dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e, in particolare, al principio desumibile dall'art. 6, comma 5, di tale legge in forza del quale, a pena di nullità dei relativi provvedimenti, «[p]rima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta ».
Grazie alla innovazione in esame, dunque, la relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza più passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
In riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la tassa automobilistica del 2018, in quanto infruttosamente decorso il termine triennale, si rileva che nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata con riferimento alla pretesa tassa automobilistica per l'anno 2018, non essendo decorso, alla data di notifica della cartella, atteso che la prescrizione ha arrestato il suo corso per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini dell'attività di riscossione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il medesimo periodo di sospensione e, successivamente, sino al 31 dicembre 2021, e, inoltre, che ha prorogato di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Nel caso di specie, la prescrizione matura il 31 dicembre 2023.
Secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Dl 953/1982, con riferimento al bollo auto la prescrizione della relativa riscossione spira decorso il terzo anno dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento.
Tuttavia, la legislazione emergenziale che ha caratterizzato le annualità 2020 e 2021 ha introdotto varie disposizioni (molto difficili da coordinare tra loro) che non solo hanno prorogato i termini di versamento, ma, in alcune ipotesi, sospeso i termini di prescrizione e di decadenza.
In particolare, mediante l'articolo 68, commi 1 e 4-bis, del Dl 18/2020 sono state previste rispettivamente:- la sospensione dei pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi e cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, effettuando un rinvio all'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (comma 1);- la sospensione dei termini di prescrizione per 24 mesi per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (comma 4-bis).
Sebbene, a prima vista, sembrerebbe che il tema della sospensione della prescrizione sia disciplinato in maniera esaustiva dal solo articolo 68, comma 4-bis, del Dl 18/2020, che prevede di fatto un allungamento di 24 mesi dei termini di prescrizione dei carichi affidati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, una diversa e più restrittiva interpretazione (accolta da ultimo nella nota Ifel del 2 novembre 2021) porta a ritenere invece operante anche l'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (richiamato dall'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020, decreto
"cura Italia") secondo cui tutti i termini di prescrizione scadenti nel 2020 e nel 2021 slittano automaticamente al 31 dicembre 2023. Ne consegue che, nel caso prospettato, i termini di prescrizione scadenti il 31 dicembre
2020 e il 31 Dicembre 2021 slittano automaticamente al 31 dicembre 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamato dall'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020, il quale dispone che i termini per "i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento e/o le cartelle di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 Dicembre 2020 e il 31 Dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma
2, del D. Lgs. n. 159/2015, al 31 Dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l'appunto il 31 Agosto 2021. Pertanto, nel caso di specie, nessuna decadenza e/o prescrizione si è verificata in capo all'Ente Impositore, atteso che, come indicato dallo stesso ricorrente, la notifica è avvenuta in data 24.11.2023 per la cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica 2020.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del resistente, liquidate in euro 100,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.