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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4833/2022 R.G alla quale è stato riunito il fascicolo n. RG 3324/2024
Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'originale del presente ricorso, dall'avv. Lucia De Filippo, (C.F. ) del Foro di Torre C.F._2
Annunziata con studio sito in Striano alla via Caionche n. 39, presso cui elegge domicilio
Ricorrente
E
, (costituito nel giudizio n. 3324/2024) in persona del suo legale
CP_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis, costituito solo nel giudizio più
recente recante RG N. 1881/25
Resistente E
CP_2
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 26.9.2022, la parte ricorrente ha dedotto di essere Socio Unico di capitali della società “RENTAL FOR EVENTS S.r.l.,” con sede legale in San Giuseppe SU (NA) alla Via Del Ristoro n. 15, avente quale oggetto sociale il noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi e ciò dal 03.04.2017 a seguito di cessione di quote, per cui la richiamata società diveniva unipersonale;
dal 2017 e sino al maggio 2020 la società restava inattiva, tanto è evincibile dalle dichiarazioni dei redditi della stessa società, ove si evince un reddito pari a zero o, comunque, totalmente irrisorio e così come è evincibile dalla circostanza che per il 2021 la società ha dovuto versare una maggiorazione ires per inattività pari ad € 354,43; ha precisato che dal 2020
1 all'attualità, pur essendo attiva da un punto di vista formale, la società mai ha svolto attività lavorativa e che essa ricorrente;
è sempre stata solo ed esclusivamente Socio Unico di capitali della suddetta società, senza avere non ha mai partecipato all'attività di impresa, limitandosi a versare il capitale sociale e, di conseguenza, “godere” (ove sussistenti, ma si ribadisce che la società è rimasta inattiva per diversi anni) degli utili societari, sui quali ogni anno, come d'obbligo, ha sempre versato qualsiasi tipo di contribuzione dovuta;
che 12.05.2020 si è proceduto a riattivare la società, comunicando il tutto agli organi competenti, ma che in ogni caso, anche se la società veniva riattivata, sostanzialmente non ha mai svolto alcun tipo di attività, così come è evincibile CP_ dalle dichiarazioni dei redditi;
che in data 27.05.2020, l sede di Nola comunicava di aver ricevuto dall'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio la “Comunicazione unica d'impresa” presentata il 27.04.2017 e, tenendo conto delle informazioni dichiarate nella sezione AC del modulo
“ComUnica”, la richiesta veniva accolta e, di conseguenza, la ricorrente risultava iscritta alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali dal 07.04.2017 (data inizio attività) con obbligo contributivo a partire dal 01.04.2017. Ha poi rappresentato che all'attività societaria è preposto l'amministratore della stessa, sig. ; di avere frequentato proficuamente sino al 2017 CP_3
l'Università; di avere frequentato quotidianamente la clinica Santa Lucia di San Giuseppe SU (NA) nonché l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (NA) ove ha svolto regolare tirocinio;
che dal 2018 e sino al 2020 ha svolto attività di tirocinio volontario e gratuito c/o l'azienda Diagnostica e Chirurgia Oculare S.r.l.s. di Benevento, in qualità di ortottista e che dal febbraio 2020 ha stipulato con la società Diagnostica e Chirurgia Oculare S.r.l.s. di Benevento regolari contratti di lavoro subordinato a tempo parziale e CP_ determinato;
che ciò nonostante in data 17.08.2022 l sede di Nola, notificava alla ricorrente un avviso di addebito n. 371 2022 00102614 67 000 con cui si chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 12.545,67, a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale per il periodo che va dal 04/2017 al 12/2020, con relativa richiesta di pagamento delle somme aggiuntive su contributi fissi a titolo di sanzioni di morosità, nonché le spese di notifica dell'atto. Ciò premesso, ha eccepito la decadenza ex art. 25 co 1, lett.. A) D.LGS. 26.02.1999, N. 46, l'omesso invio dell'avviso bonario e l'insussistenza della CP_ pretesa dell' per le ragioni esposte. Ha dunque così concluso: «Voglia contestualmente disporre, in via preliminare, la sospensione dell'avviso di addebito impugnato e in accoglimento del ricorso, così provvedere: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, con pronuncia di annullamento dall'aprile 2017, CP_4 dell'iscrizione della sig.ra alla Gestione degli Esercenti attività Parte_1
2 commerciali e la relativa richiesta del versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente;
revocare e/o annullare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2022 00102614 67 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso ed in CP_ particolare per violazione dell'art. 30 D.L. 78/10 e della Circolare n. 168/10 CP_ e/o per la violazione dell'art. 24 co. 2 D.lgs. 46/99, e delle Circolari n. 168/2010 e 98/13 e della l. n. 662/96. In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento dei contributi richiesti. Per l'effetto: - disporre la cancellazione d'ufficio della ricorrente, Sig.ra dalla Parte_1
Gestione degli Esercenti attività commerciali a far data dall'aprile 2017; - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' , per un totale di € 12.545,67 a titolo di contributi I.V.S. per il periodo CP_1 che va dal 04/17 al 12/20. Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente precette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi CP_ legali. In ogni caso, condannare l , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario». Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudizio era rimesso al Gop assegnato all'Ufficio, come da decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 20/2019 del 12.2.19, avente ad oggetto “ Istituzione dell'Ufficio per il Processo”. CP_ L' , ritualmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace. In corso di causa, è stato depositato il 17.5.2024 altro giudizio con Rg. n. 3324/2024, con cui la parte ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2024 CP_ 00024398 30 000 emesso dalla sede di Nola e relativo al pagamento dei contributi Gestione Commercianti, relativamente al periodo dal 04/2017 al 09/2023, per la somma complessiva di € 16.669,61, notificato il 23.4.2024. Reiterando le ragioni già manifestate nel giudizio più antico, la parte ha chiesto CP_ l'annullamento della pretesa dell' . CP_ In tale sede processuale si è costituito l , eccependo l'inammissibilità della domanda e, nel merito, che l'iscrizione dell'odierna ricorrente alla Gestione Commercianti dell' è stata a suo tempo effettuata dall'Istituto a seguito CP_1 della richiesta pervenuta tramite flusso telematico CCIA (flusso ComUnica), avente n. di Protocollo .5102.27/05/2020.0187719, alla quale parte CP_1 Co ricorrente allegava il AD AC. Nel AD in questione, la sig.ra
[...]
, che risultava all'epoca socio unico della Società “Rental For Events Pt_1
s.r.l.” (c.f. ), dichiarava testualmente: ”Dichiara di essere tenuto P.IVA_1 all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in CP_1 quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 07.04.2017”.
3 Ha poi precisato che i contratti di lavoro citati dalla ricorrente erano contratti part time di sole 15 ore settimanali, i quali certamente non escludevano di per sé la possibilità di svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza nell'ambito dell'azienda Rental for Events s.r.l. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda. Atteso che i due procedimenti connessi superano in valore il limite previsto decreto dal Presidente del Tribunale di Nola n. 20/2019, entrambi sono stati rimessi allo scrivente in data 23.7.2024. Fissata la trattazione dei giudizi, ne è stata disposta la riunione e ordinato il rinnovo della notifica nei confronti di , convenuta nel giudizio più antico. CP_2
Dichiarata la contumacia della società, all'odierna udienza, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata. Preliminarmente occorre qualificare la domanda giudiziale. In ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazione sull'an), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica. In ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo (omessa notifica dell'avviso bonario, notifica dell'avviso oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, da esperire nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Ebbene, non v'è dubbio che l'opposizione agli atti esecutivi sia tardiva e dunque inammissibile, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito e del deposito dei ricorsi. Al contrario, è tempestiva l'opposizione all'iscrizione al ruolo. Sempre in limine va rilevata la carenza di legittimazione della soc. CP_2 CP_ convenuta nel giudizio più antico, la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo. CP_ Occorre poi precisare che l è rimasto contumace nel giudizio originario, essendosi la notifica telematica perfezionata presso l'indirizzo della sede legale (non versandosi, nella specie, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie al fine di conseguire prestazioni dall' , per le quali trova applicazione il CP_1 regime speciale derogatorio per cui gli atti introduttivi dei giudizi - di cognizione, esecutivi e cautelari - vanno notificati agli uffici periferici ex D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 44; cfr Cass. 05/05/2022, n.14271). Venendo al merito, occorre esaminare la fondatezza della pretesa contributiva CP_ dell' .
4 Essa di fonda sull'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975, così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996, per il quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste, com'è noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: «a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiaricoadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli». Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attività personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017). Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
5 coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa. Quanto all'onere della prova, appare utile riportare la disamina svolta dal Tribunale di Salerno in una recente pronuncia: «Nel caso di iscrizione d'ufficio da parte dell' non vi è dubbio che l'onere probatorio relativo alla CP_1 sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua posizione di convenuto in senso formale, in quanto CP_1 elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Laddove, invece, l'iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente, incombe su quest'ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell' fossero insussistenti dall'origine o CP_1 siano venute meno. L'inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, comporta a carico piuttosto del ricorrente l'onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell' siano venute meno o che le stesse CP_1 mancassero fin dall'origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore. Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215). Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 2010 n. 11134)» (Tr. Salerno n. 1197 del 2024). Orbene, ritiene il giudicante che nel caso in esame la documentazione prodotta CP_ dall' (solamente nel secondo giudizio iscritto e anche soprassedendo sull'utilizzabilità, stante la tardiva costituzione), e in particolare l'allegato 5, rubricato “AD AC Richiesta Iscrizione Flusso Telematico”, non sia idonea a fondare quella presunzione probatoria cui si fa riferimento nel richiamato precedente, con conseguente inversione dell'onere della prova. Nel dettaglio, il citato documento consiste in una mera schermata priva di qualsivoglia riferimento alla ricorrente e alla società Rental srl. Va poi evidenziato che nel doc. “Comunicazione socio unico” prodotto Co dall'istante, è sì indicata la dichiarazione di cui al AD , ma in essa si fa CP_ solo riferimento all'obbligo della parte «all'iscrizione esercenti attività commerciali data inizio attività 7.4.2017», senza alcun espresso riferimento al carattere abituale e prevalente dell'attività. La genericità di tale dichiarazione, unitamente all'assenza di valore confessorio, induce dunque il Tribunale a non
6 CP_ ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull' , esonerando la ricorrente dalla prova contraria. Per quanto di ragione, la domanda va accolta e dunque va dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti dall'aprile 2017 e, di conseguenza, della pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito impugnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria;
le fasi di studio e introduttiva del giudizio n. 3324/2024, antecedenti alla riunione, possono essere ridotte della metà stante l'identità delle questioni proposte.
PQM
Tribunale:
- Dichiara la carenza di legittimazione di;
CP_2
- Accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza dei presupposti dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti dall'aprile 2017 e, di conseguenza, della pretesa contributiva oggetto degli avvisi di addebito nn. n. 371 2022 00102614 67 000 e 371 2024 00024398 30 000; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.292,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- Dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_2
Nola, 30.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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