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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9716 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. GI IE AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24104 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano, via Stefanardo da Vimercate n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Infuso, presso il cui studio in Torino, piazza Carlo
Emanuele II n. 13, ha eletto domicilio;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Milano, via Del Gonfalone n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Mario De Marco e AR ER CO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avetrana (TA), via Roma n. 134;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 6361/2024 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del
04.11.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2024, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 6361/2024, emesso il 07.05.2024 e notificato in pari data, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 dell'importo di € 42.578,92 (oltre agli interessi legali ed alle spese del procedimento) a saldo delle fatture nn. 820, 955, 956 e 1090 del 2023, emesse dalla in relazione ai servizi di Controparte_1 assistenza stradale svolti in favore dei clienti di in forza del contratto stipulato fra le Parte_2 parti in data 30.06.2022.
Nell'atto di opposizione ha descritto, in primo luogo, l'oggetto del contratto
Parte_2 stipulato con , sintetizzabile nei seguenti termini: emetteva delle apposite card in CP_1 CP_1 forza delle quali i portatori-clienti finali avevano diritto a ottenere un servizio di soccorso stradale alle condizioni descritte nel documento;
acquistava le card di e le rivendeva ai
Parte_2 CP_1 propri clienti finali, applicando un margine sul prezzo;
avrebbe quindi fornito il servizio di CP_1 soccorso stradale in favore di e a beneficio diretto dei clienti finali portatori delle card,
Parte_2 secondo i termini ed i massimali di spesa convenuti tra e ciascun portatore di card.
Parte_2 evidenziava, inoltre, la mancata trasfusione dell'accordo in un documento scritto, Parte_1 essendo il contratto prodotto da controparte privo della sottoscrizione dell'opponente, mentre i rapporti economici erano regolati dalle condizioni generali di contratto predisposte in via unilaterale da in relazione alle diverse categorie di clienti (doc. 2 fasc. opponente). CP_1
In merito al credito azionato col ricorso monitorio, l'opponente, in particolare, contestava gli importi di cui alle fatture prodotte da , eccependo che: a) in relazione alla fattura n. 820/2023, CP_1 alcune card non erano state attivate da e, pertanto, si era rivolta ad altro CP_1 Parte_2 operatore (doc. 15 fasc. opponente); b) la fattura n. 955/2023 era errata per eccesso, in quanto alcuni costi ivi riportati rientravano nel massimale restante a carico dell'opposta (doc. 16 fasc. opponente);
c) la fattura n. 956/2023 era errata sempre in eccesso per servizi rientranti nel massimale secondo le condizioni delle card (doc. 17 fasc. opponente). formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposta al Parte_2 pagamento delle fatture emesse da a titolo di ribaltamento contributo per “servizio di Parte_2 altro operatore”, per un importo pari ad euro 59.353,93 (doc. 18 fasc. opponente).
Infine, sempre in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale in data 08.09.2023 per inadempimento dell'opposta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti dall'opponente e quantificati in complessivi euro
117.164,80. Il grave inadempimento imputabile a consisteva, ad avviso dell'opponente, nell'aver CP_1 quest'ultima contattato alcuni broker clienti di per proporre dei servizi analoghi a Parte_2 quelli offerti per conto dell'opponente e, inoltre, in alcuni episodici disservizi verificatisi fra maggio e settembre 2023, meglio specificati a pagina 8 dell'atto di citazione in opposizione.
L'opponente, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “nel merito in via principale: accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 6361 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 maggio 2024, in quanto infondati in fatto e in diritto sia il decreto ingiuntivo sia comunque l'avversa pretesa creditoria per le ragioni espresse in atti;
- nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione alla data dell'8 settembre 2023 del rapporto contrattuale intercorso tra
l'attrice e dedotto in atti, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per esclusivo fatto e Controparte_1 colpa di dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare a le seguenti somme: Euro Parte_2
59.353,93 oltre IVA, di cui alle fatture prodotte, per le ragioni indicate, con aggravio di interessi moratori dal dovuto al saldo;
Euro 117.164,80 maggiorato dell'importo dell'IVA a titolo di risarcimento del danno per le ragioni espresse in narrativa, ovvero comunque i veriori importi accertandi in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, deduceva, in primo luogo, la piena conoscenza delle condizioni generali CP_1 di contratto in capo all'opponente, anche alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa fra le parti
(doc. 9 fasc. opposta). In secondo luogo, evidenziava che, ai fini del ribaltamento dei costi per intervento di altro operatore, era prevista una specifica procedura che constava, in particolare, della pre-autorizzazione da parte della centrale operativa di , pacificamente non intervenuta nel caso CP_1 di specie. Quanto alle contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alle fatture azionate col ricorso monitorio, l'opposta sosteneva di averne già tenuto conto all'atto della loro emanazione, evidenziandone, inoltre, la presunta intempestività, stante il termine concordato di 10 giorni dall'emissione delle fatture per eccepire eventuali errori di calcolo.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 27.12.2024, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c avanzata dalla parte opposta nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 04.11.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle comparse conclusionali;
alla predetta udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999,
n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte
è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass.
S.U. 2001, n. 13533).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati. Deve osservarsi, in primo luogo, che è pacifica l'esistenza del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di soccorso stradale prestati dall'opposta nei confronti dei clienti dell'opponente, controvertendo le parti esclusivamente in punto di regolamentazione del rapporto e, in particolare, in relazione alle condizioni generali di contratto applicabili.
Per quanto attiene al credito azionato col ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha formulato le specifiche contestazioni di cui alle comunicazioni del 12-14.09.2023 (v. docc. 15, 16 e 17 fascicolo opponente), riconoscendo sostanzialmente, nel resto, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera dell'opposta.
Gli addebiti mossi consistono, come già esposto, in errori per eccesso nella fatturazione dovuti a servizi, a detta dell'opponente, ricompresi nel massimale e, dunque, restanti definitivamente a carico dell'opposta, nonché a card non attivate nel mese di luglio 2023 da e in relazione alle quali CP_1 si era rivolta a terzi operatori. Parte_1
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, l'opposta si è limitata ad evidenziarne genericamente la tardività, senza eccepire alcunché nel merito.
Trova, pertanto, con tutta evidenza applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., a nulla rilevando il mancato rispetto del termine di 10 giorni, di cui peraltro non v'è neppure traccia nella documentazione contrattuale.
Conseguentemente, in accoglimento delle osservazioni dell'opponente, gli importi di cui alle fatture vanno così rideterminati: a) quanto alla Fattura n. 820/23, va riconosciuta la minore somma di euro
10.872,72 (doc. 15 fasc. opponente); b) quanto alla Fattura n. 955/23, dall'importo complessivo di euro 17.650,79 vanno detratti euro 1.500,00 in relazione alla targa FF465XT, euro 1056,56 con riferimento alla targa FM768RK ed euro 1.151,87 in riferimento alla targa FK363JA, con riduzione, pertanto, dell'importo dovuto per tale fattura ad euro 13.942,36 (doc. 16 fasc. opponente); c) gli importi di cui alla fattura n. 956/23 non possono essere riconosciuti, in quanto la fattura è stata interamente contestata in relazione a servizi rientranti nei massimali per cui è obbligata l'opposta; d) la fattura n. 1090/23 non è, invece, contestata, avendo, peraltro, l'opposta già emesso la nota di credito per euro 1.830,00 di cui al doc. 15 fasc. monitorio;
la somma dovuta in relazione alla suddetta fattura, tenuto conto della citata nota di credito, è pari ad euro 8.337,05.
Pertanto, il credito complessivo fatto valere dall'opposta in riferimento alle fatture azionate in giudizio deve ritenersi fondato in relazione alla minore somma di euro 33.152,13.
Le domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente sono infondate.
Come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte,
l'inadempimento rilevante ai fini dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. deve possedere dei caratteri di obiettiva gravità: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (v., per tutte,
Cass. n. 22346/2014)
Nel caso di specie, le censure mosse all'operato dell'opposta si limitano a degli sporadici contatti che quest'ultima avrebbe intrattenuto con dei broker clienti dell'opponente in merito a delle potenziali iniziative contrattuali (di cui non è dato sapere neppure gli eventuali esiti) e a due omessi interventi risalenti al 24 maggio 2023 e al 10 luglio 2023 (mentre gli ulteriori episodi menzionati dall'opponente risultano successivi alla lettera dell'8 settembre 2023 con cui l'opponente comunicava l'intenzione di risolvere il contratto per inadempimento, non potendo addurre a fondamento della Parte_1 risoluzione presunti inadempimenti posteriori a tale dichiarazione).
I descritti inadempimenti appaiono lievi e, comunque, occasionali e del tutto inidonei a giustificare il venir meno del vincolo negoziale per fatto imputabile all'opposta, trattandosi di episodi obiettivamente non incidenti in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, tenuto conto dell'interesse delle parti alla realizzazione dell'operazione economica intrapresa.
La realtà, piuttosto, è che il contratto risulta cessato per mutuo dissenso nel settembre 2023, essendo divenuta impossibile la sua prosecuzione per il fallimento nella rinegoziazione delle condizioni economiche dell'operazione e per il venir meno della reciproca fiducia fra le parti.
Anche la domanda avanzata dall'opponente di condanna di al pagamento di euro 59.353,93 a CP_1 titolo di ribaltamento contributi per “servizio da parte di altro operatore” è infondata.
Sul punto si osservi che, a sostegno della domanda, l'opponente ha prodotto soltanto delle fatture Parte emesse da 24 e altri operatori per gli interventi stradali effettuati (doc. 18 fasc. opponente), che,
a fronte delle contestazioni di controparte, non costituiscono titolo sufficiente a provare il credito.
Peraltro, dalle email prodotte dall'opposta sub doc. 9, emerge che, ai fini del riconoscimento delle somme a titolo di ribaltamento del contributo, veniva svolta tra le parti in contraddittorio un'apposita istruttoria per la verifica delle condizioni di ammissibilità del rimborso;
procedura che, tuttavia, risulta del tutto omessa con riferimento alle fatture azionate in via riconvenzionale dall'opponente. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta il minore importo di € 33.152,13, mentre vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate come da Parte_2 dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr.
GI IE AL, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6361/2024 del Tribunale di Milano;
2) ON l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minore somma di euro
€ 33.152,13;
3) RIGETTA le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente;
4) ON l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo agli Avv.ti Mario De Marco e
AR ER CO dichiaratisi antistatari, liquidando le stesse in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge.
Milano, 15 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. GI IE AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. GI IE AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24104 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Milano, via Stefanardo da Vimercate n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Infuso, presso il cui studio in Torino, piazza Carlo
Emanuele II n. 13, ha eletto domicilio;
OPPONENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Milano, via Del Gonfalone n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Mario De Marco e AR ER CO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Avetrana (TA), via Roma n. 134;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 6361/2024 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del
04.11.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2024, ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 6361/2024, emesso il 07.05.2024 e notificato in pari data, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1 dell'importo di € 42.578,92 (oltre agli interessi legali ed alle spese del procedimento) a saldo delle fatture nn. 820, 955, 956 e 1090 del 2023, emesse dalla in relazione ai servizi di Controparte_1 assistenza stradale svolti in favore dei clienti di in forza del contratto stipulato fra le Parte_2 parti in data 30.06.2022.
Nell'atto di opposizione ha descritto, in primo luogo, l'oggetto del contratto
Parte_2 stipulato con , sintetizzabile nei seguenti termini: emetteva delle apposite card in CP_1 CP_1 forza delle quali i portatori-clienti finali avevano diritto a ottenere un servizio di soccorso stradale alle condizioni descritte nel documento;
acquistava le card di e le rivendeva ai
Parte_2 CP_1 propri clienti finali, applicando un margine sul prezzo;
avrebbe quindi fornito il servizio di CP_1 soccorso stradale in favore di e a beneficio diretto dei clienti finali portatori delle card,
Parte_2 secondo i termini ed i massimali di spesa convenuti tra e ciascun portatore di card.
Parte_2 evidenziava, inoltre, la mancata trasfusione dell'accordo in un documento scritto, Parte_1 essendo il contratto prodotto da controparte privo della sottoscrizione dell'opponente, mentre i rapporti economici erano regolati dalle condizioni generali di contratto predisposte in via unilaterale da in relazione alle diverse categorie di clienti (doc. 2 fasc. opponente). CP_1
In merito al credito azionato col ricorso monitorio, l'opponente, in particolare, contestava gli importi di cui alle fatture prodotte da , eccependo che: a) in relazione alla fattura n. 820/2023, CP_1 alcune card non erano state attivate da e, pertanto, si era rivolta ad altro CP_1 Parte_2 operatore (doc. 15 fasc. opponente); b) la fattura n. 955/2023 era errata per eccesso, in quanto alcuni costi ivi riportati rientravano nel massimale restante a carico dell'opposta (doc. 16 fasc. opponente);
c) la fattura n. 956/2023 era errata sempre in eccesso per servizi rientranti nel massimale secondo le condizioni delle card (doc. 17 fasc. opponente). formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposta al Parte_2 pagamento delle fatture emesse da a titolo di ribaltamento contributo per “servizio di Parte_2 altro operatore”, per un importo pari ad euro 59.353,93 (doc. 18 fasc. opponente).
Infine, sempre in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale in data 08.09.2023 per inadempimento dell'opposta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni patiti dall'opponente e quantificati in complessivi euro
117.164,80. Il grave inadempimento imputabile a consisteva, ad avviso dell'opponente, nell'aver CP_1 quest'ultima contattato alcuni broker clienti di per proporre dei servizi analoghi a Parte_2 quelli offerti per conto dell'opponente e, inoltre, in alcuni episodici disservizi verificatisi fra maggio e settembre 2023, meglio specificati a pagina 8 dell'atto di citazione in opposizione.
L'opponente, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “nel merito in via principale: accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 6361 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 maggio 2024, in quanto infondati in fatto e in diritto sia il decreto ingiuntivo sia comunque l'avversa pretesa creditoria per le ragioni espresse in atti;
- nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione alla data dell'8 settembre 2023 del rapporto contrattuale intercorso tra
l'attrice e dedotto in atti, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per esclusivo fatto e Controparte_1 colpa di dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare a le seguenti somme: Euro Parte_2
59.353,93 oltre IVA, di cui alle fatture prodotte, per le ragioni indicate, con aggravio di interessi moratori dal dovuto al saldo;
Euro 117.164,80 maggiorato dell'importo dell'IVA a titolo di risarcimento del danno per le ragioni espresse in narrativa, ovvero comunque i veriori importi accertandi in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, deduceva, in primo luogo, la piena conoscenza delle condizioni generali CP_1 di contratto in capo all'opponente, anche alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa fra le parti
(doc. 9 fasc. opposta). In secondo luogo, evidenziava che, ai fini del ribaltamento dei costi per intervento di altro operatore, era prevista una specifica procedura che constava, in particolare, della pre-autorizzazione da parte della centrale operativa di , pacificamente non intervenuta nel caso CP_1 di specie. Quanto alle contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alle fatture azionate col ricorso monitorio, l'opposta sosteneva di averne già tenuto conto all'atto della loro emanazione, evidenziandone, inoltre, la presunta intempestività, stante il termine concordato di 10 giorni dall'emissione delle fatture per eccepire eventuali errori di calcolo.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza emessa il 27.12.2024, rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c avanzata dalla parte opposta nonché le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 04.11.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle comparse conclusionali;
alla predetta udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999,
n. 5055).
Inoltre, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte
è unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass.
S.U. 2001, n. 13533).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» con la conseguenza che la non specifica contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati. Deve osservarsi, in primo luogo, che è pacifica l'esistenza del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di soccorso stradale prestati dall'opposta nei confronti dei clienti dell'opponente, controvertendo le parti esclusivamente in punto di regolamentazione del rapporto e, in particolare, in relazione alle condizioni generali di contratto applicabili.
Per quanto attiene al credito azionato col ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha formulato le specifiche contestazioni di cui alle comunicazioni del 12-14.09.2023 (v. docc. 15, 16 e 17 fascicolo opponente), riconoscendo sostanzialmente, nel resto, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera dell'opposta.
Gli addebiti mossi consistono, come già esposto, in errori per eccesso nella fatturazione dovuti a servizi, a detta dell'opponente, ricompresi nel massimale e, dunque, restanti definitivamente a carico dell'opposta, nonché a card non attivate nel mese di luglio 2023 da e in relazione alle quali CP_1 si era rivolta a terzi operatori. Parte_1
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, l'opposta si è limitata ad evidenziarne genericamente la tardività, senza eccepire alcunché nel merito.
Trova, pertanto, con tutta evidenza applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., a nulla rilevando il mancato rispetto del termine di 10 giorni, di cui peraltro non v'è neppure traccia nella documentazione contrattuale.
Conseguentemente, in accoglimento delle osservazioni dell'opponente, gli importi di cui alle fatture vanno così rideterminati: a) quanto alla Fattura n. 820/23, va riconosciuta la minore somma di euro
10.872,72 (doc. 15 fasc. opponente); b) quanto alla Fattura n. 955/23, dall'importo complessivo di euro 17.650,79 vanno detratti euro 1.500,00 in relazione alla targa FF465XT, euro 1056,56 con riferimento alla targa FM768RK ed euro 1.151,87 in riferimento alla targa FK363JA, con riduzione, pertanto, dell'importo dovuto per tale fattura ad euro 13.942,36 (doc. 16 fasc. opponente); c) gli importi di cui alla fattura n. 956/23 non possono essere riconosciuti, in quanto la fattura è stata interamente contestata in relazione a servizi rientranti nei massimali per cui è obbligata l'opposta; d) la fattura n. 1090/23 non è, invece, contestata, avendo, peraltro, l'opposta già emesso la nota di credito per euro 1.830,00 di cui al doc. 15 fasc. monitorio;
la somma dovuta in relazione alla suddetta fattura, tenuto conto della citata nota di credito, è pari ad euro 8.337,05.
Pertanto, il credito complessivo fatto valere dall'opposta in riferimento alle fatture azionate in giudizio deve ritenersi fondato in relazione alla minore somma di euro 33.152,13.
Le domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente sono infondate.
Come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte,
l'inadempimento rilevante ai fini dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. deve possedere dei caratteri di obiettiva gravità: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (v., per tutte,
Cass. n. 22346/2014)
Nel caso di specie, le censure mosse all'operato dell'opposta si limitano a degli sporadici contatti che quest'ultima avrebbe intrattenuto con dei broker clienti dell'opponente in merito a delle potenziali iniziative contrattuali (di cui non è dato sapere neppure gli eventuali esiti) e a due omessi interventi risalenti al 24 maggio 2023 e al 10 luglio 2023 (mentre gli ulteriori episodi menzionati dall'opponente risultano successivi alla lettera dell'8 settembre 2023 con cui l'opponente comunicava l'intenzione di risolvere il contratto per inadempimento, non potendo addurre a fondamento della Parte_1 risoluzione presunti inadempimenti posteriori a tale dichiarazione).
I descritti inadempimenti appaiono lievi e, comunque, occasionali e del tutto inidonei a giustificare il venir meno del vincolo negoziale per fatto imputabile all'opposta, trattandosi di episodi obiettivamente non incidenti in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, tenuto conto dell'interesse delle parti alla realizzazione dell'operazione economica intrapresa.
La realtà, piuttosto, è che il contratto risulta cessato per mutuo dissenso nel settembre 2023, essendo divenuta impossibile la sua prosecuzione per il fallimento nella rinegoziazione delle condizioni economiche dell'operazione e per il venir meno della reciproca fiducia fra le parti.
Anche la domanda avanzata dall'opponente di condanna di al pagamento di euro 59.353,93 a CP_1 titolo di ribaltamento contributi per “servizio da parte di altro operatore” è infondata.
Sul punto si osservi che, a sostegno della domanda, l'opponente ha prodotto soltanto delle fatture Parte emesse da 24 e altri operatori per gli interventi stradali effettuati (doc. 18 fasc. opponente), che,
a fronte delle contestazioni di controparte, non costituiscono titolo sufficiente a provare il credito.
Peraltro, dalle email prodotte dall'opposta sub doc. 9, emerge che, ai fini del riconoscimento delle somme a titolo di ribaltamento del contributo, veniva svolta tra le parti in contraddittorio un'apposita istruttoria per la verifica delle condizioni di ammissibilità del rimborso;
procedura che, tuttavia, risulta del tutto omessa con riferimento alle fatture azionate in via riconvenzionale dall'opponente. Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata a pagare all'opposta il minore importo di € 33.152,13, mentre vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate come da Parte_2 dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr.
GI IE AL, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 6361/2024 del Tribunale di Milano;
2) ON l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minore somma di euro
€ 33.152,13;
3) RIGETTA le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente;
4) ON l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo agli Avv.ti Mario De Marco e
AR ER CO dichiaratisi antistatari, liquidando le stesse in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge.
Milano, 15 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. GI IE AL