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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
NI NI, LA
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79305 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, dà atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe con compensazione delle spese;
e rileva che l'amministrazione resistente non si è opposta all'estinzione del processo a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ciò premesso, letto l'art. 44 D. Lgs. n. 546/1992, il Collegio osserva che il processo in epigrafe deve essere dichiarato estinto e che sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 44 D. Lgs. n. 546/22, dichiara l'estinzione del processo in epigrafe. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bergamo il 18 dicembre 2025
Il Presidente Il LA
OM IN CO EF
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
NI NI, LA
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79305 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 517/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, dà atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe con compensazione delle spese;
e rileva che l'amministrazione resistente non si è opposta all'estinzione del processo a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ciò premesso, letto l'art. 44 D. Lgs. n. 546/1992, il Collegio osserva che il processo in epigrafe deve essere dichiarato estinto e che sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 44 D. Lgs. n. 546/22, dichiara l'estinzione del processo in epigrafe. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bergamo il 18 dicembre 2025
Il Presidente Il LA
OM IN CO EF