Articolo 14 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 14. (Attribuzioni del direttore dell'Istituto)

Il direttore dell'istituto sovraintende all'attivita' dell'istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilita' di fronte al Ministro per la sanita'; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziative dell'istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attivita' previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari.
Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio le spese dell'istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro per la sanita' gli incarichi di cui all' articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
Entro il primo semestre di ogni anno presenta a Ministro per la sanita' una relazione scritta sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio piu' anziano.
Per il coordinamento dell'attivita' dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'istituto.
Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012